La Tua Azienda sa affrontare contestazioni disciplinari con i dipendenti?

Accade spesso di incontrare aziende che vedono cadere nel nulla, le contestazioni disciplinari inoltrate ai propri dipendenti, a causa del mancato integrale rispetto delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori; ne consegue che motivazioni anche molto valide possano diventare inefficaci contribuendo ad aumentare quel clima di conflittualità, già presente, all’interno dell’impresa.

Si rileva, infatti, che le controversie tra datore di lavoro e lavoratore sono un fenomeno piuttosto frequente sul luogo di lavoro per i motivi più variegati: ritardi all’ingresso in azienda, negligenza nello svolgimento della propria mansione, insubordinazione ai superiori, inosservanza dei doveri imposti dal contratto di lavoro, ecc…
Nonostante le norme di riferimento risalgano agli anni ’70, sono ancora molti gli aspetti che spesso sia i datori di lavoro che i lavoratori ignorano e che pertanto possono determinare l’inefficacia del provvedimento.

La norma è disciplinata dall’art. 2106 del codice civile che attribuisce al datore di lavoro una potestà sanzionatoria come conseguenza della sua posizione di capo dell’impresa. Lo Statuto dei lavoratori, con l’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ha però posto alcuni limiti a tale potere del datore di lavoro.

Uno dei punti centrali del citato Statuto prevede che il lavoratore debba essere messo in grado di conoscere quali siano i comportamenti sanzionabili e quali siano le specifiche conseguenze (sanzioni disciplinari) delle inosservanze, e che l’unico sistema di pubblicità valido sia quello dell’affissione delle norme in materia di sanzioni disciplinari.
La mancata affissione delle disposizioni comportano, quindi, l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni.

Ne consegue che il lavoratore potrà chiedere l’annullamento della contestazione disciplinare ogni qual volta potrà dimostrare di non essere stato messo a conoscenza che tale comportamento sarebbe stato considetato “illecito” dall’azienda.

Ciò che quindi raccomandiamo alle aziende, per opportuna consocenza delle parti, è di esporre nella bacheca dell’azienda od in luogo comunque accessibile ai lavoratori, gli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplinano la materia della costestazione disciplinare, le eventuali regole specifiche aziendali unitamente alla procedura che deve essere rispetata da entrambe le parti (contrastazione disciplinare – diritto di replica entro 5 giorni – adozione del provvedimento disciplinare).

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Hai crediti non riscossi verso la Pubblica Amministrazione? Ti spettano anche gli interessi

Quello del ritardato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei corrispettivi in favore delle imprese che partecipano alle gare pubbliche, è un problema che ha indotto il legislatore nonché l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ad estendere l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori alle Pubbliche Amministrazioni debitrici.

Con la conseguenza che è possibile chiedere ed ottenere, in fase di recupero del credito, il pagamento degli interessi moratori alle P.A.. e/o ai servizi di tesoreria ad esse collegate.

Ciò consente un indiscutibile vantaggio per l’imprenditore che potrà far fronte al gap che si determina fra il momento della liquidazione dei costi di gestione e quello dell’effettivo incasso dei corrispettivi pattuiti

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Novità in arrivo per le cooperative: nuove percentuali di tassazione

La Manovra di Ferragosto ha modificato il regime di tassazione sui redditi delle cooperative che a decorrere dal 2012 vedranno aumentare sia la propria base imponibile che la relativa imposta.

Le modifiche introdotte agiscono su due aspetti:

  1. 1) Incremento della tassazione degli utili netti annuali.
    Schema riepilogativo delle variazioni introdotte.

    tabella.jpg

  2. 2) Aumento della base imponibile su cui calcolare l’IRES mediante l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.
    Per comprendere l’impatto di tale disposizione è necessario ricordare che le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali (le banche di credito cooperativo destinano il 70%).
    La novità prevede l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% degli utili netti destinati annualmente a riserva minima obbligatoria (30%); pertanto, il maggiore imponibile che sarà soggetto a tassazione Ires sarà pari al 3% degli utili annuali (7% per le banche di credito cooperativo).

Le novità introdotte non modificano la disciplina sulle agevolazioni fiscali previste per i ristorni delle cooperative che pertanto potranno continuare ad essere utilizzati ed in parte, potranno rappresentare uno strumento utile a compensazione l’aumento del carico fiscale.

Le nuove percentuali di tassazione si applicheranno a decorrere dal 2012.

L’ultimo intervento del Legislatore in tema di imposte sul reddito delle cooperative, è contenuto nei commi 36-bis e 36-ter dell’art.2 del D.L. n.138/11, convertito dalla L. n.148/11. Essi recitano:

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Soggetti interessati
Sono interessati dalla modifica normativa di cui al comma 36-bis:

  • – le cooperative a mutualità prevalente;
  • – le cooperative di consumatori;
  • – le cooperative agricole e della piccola pesca.
    Per cooperative agricole devono intendersi tanto quelle che si occupano della produzione agricola tanto quelle che forniscono prevalentemente beni e servizi ai soci.
    Sono interessate dalla modifica normativa prevista dal comma 36-ter tutte le cooperative, comprese quelle agricole e quelle prive di mutualità prevalente.

Novità della manovra
Le modifiche agiscono su due aspetti:

  • – l’incremento della tassazione degli utili netti annuali;
  • – l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale.

Circa il primo aspetto la tassazione degli utili, con riferimento alla tipologia di cooperativa, ha subito le seguenti variazioni:

tabella.jpg

Quanto al secondo aspetto, giova ricordare che le cooperative genericamente devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come previsto dall’art.2545-quater c.c. (per le banche di credito cooperativo la destinazione minima a riserva legale deve essere il 70% degli utili netti annuali). Considerata quindi l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria annuale e che tale quota obbligatoriamente è pari al 30%, il maggior imponibile sarà il 3% (per le banche di credito cooperativo l’esenzione da Ires sarà pari al 63% della riserva minima obbligatoria).

Entrata in vigore

Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 2012. Nella determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il 2012 si dovrà tener conto delle nuove disposizioni.

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Hai deciso il tuo budget per il prossimo anno?

Chiunque, aziende, professionisti e famiglie, dovrebbe, condividere, decidere ed attuare una pianificazione annuale o ultra annuale basata su una logica di budget.
Un sistema di budget rappresenta l’espressione quantitativa di un insieme coordinato di obiettivi. Ogni obiettivo è derivato da uno specifico programma di attività.

Il budget viene sviluppato rispetto a dimensioni differenti, ciascuna affrontata nell’ambito di tre sottosistemi :

– sottosistema dei budget operativi ;
– sottosistema dei budget finanziari ;
– sottosistema dei budget degli investimenti

Si tratta di tre diverse aree di analisi, che sebbene legate da precisi legami di natura operativa e funzionale, sono relativamente autonome.
In una ideale scala di priorità, troviamo in ordine :

1) budget operativi: definizione di costi e ricavi aziendali
2) budget finanziari: esplicitazione di flussi finanziari in entrata ed in uscita
3) budget degli investimenti: quantificazione delle azioni necessarie ad adeguare la struttura aziendale ai programmi di gestione caratteristica

Il budget, incidendo in maniera così profonda sulle aree vitali di qualunque soggetto economico, non può non essere tenuto da conto o essere considerato appannaggio solo di organizzazioni complesse: facendo così l’azienda che se ne priva potrebbe ricevere sgradite sorprese.
Al contrario, l’adeguato utilizzo del budget può rivelarsi uno strumento formidabile di pianificazione e portatore di una ” serenità ” gestionale che pervaderà positivamente ogni aspetto dell’impresa.

Se la tua azienda, il tuo studio, la tua attività vuole utilizzare adeguatamente il budget pianificando così in modo ottimale la gestione aziendale, puoi chiedermi ulteriori informazioni compilando la form al seguente link: http://www.francescoleonecommercialista.it/contatti/

Come difendersi dalla crisi e dall’ipercompetitività del mercato: flessibilità nella gestione del lavoro

A partire dalla Riforma Biagi del 2003 per arrivare ai giorni nostri si è assistito all’introduzione di sempre maggiori forme di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro che, se da una parte sono considerate tipologie contrattuali atte a favorire l’incremento dell’occupazione, dall’altra rappresentano uno strumento che consente alle imprese il contenimento dei costi nel rispetto della legalità.

Sulla base di tali considerazioni, al fine di contenere gli effetti della crisi, le imprese dovrebbero rimettere in discussione la tradizionale gestione delle risorse umane compiendo un processo che si compone di tre fasi principali:

1) Analisi della domanda e di come essa possa essere soddisfatta dalla forza lavoro; al termine della valutazione potrebbe risultare utile introdurre:

  • – forme di flessibilità con il supero dell’orario di lavoro in alcuni mesi dell’anno che verrebbe recuperato in periodi di calo lavorativo;
  • – banche ore per gestire le eccedenze dell’orario di lavoro;
  • – per le attività caratterizzate dalla stagionalità contratti a tempo parziale verticale con la con prestazioni lavorative solamente in alcuni mesi dell’anno;
  • – ricorso agli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione per la gestione dei cali di lavoro.

2) Studio delle forme di assunzioni incentivate e agevolate con cui inquadrare il personale in entrata. A fianco del classico contratto di apprendistato, nella maggior parte dei contratti di lavoro stipulabile con giovani fino a 29 anni di età, sono numerose le assunzioni agevolate rivolte ai soggetti in cassa integrazione o mobilità mentre sempre più spesso Province e Regioni istituiscono appositi bandi per favorire l’occupazione e conseguentemente agevolare determinate categorie di lavoratori.

Altro strumento molto interessante è lo stage di lavoro che consente all’azienda, per non più di 6 mesi, di garantirsi la presenza di un lavoratore senza costi contributivi.

3) Rimettere in discussione i processi di lavorazione interna individuando le attività non strategiche che possono essere esternalizzate o magari affidate alle cooperative di produzione e lavoro o alle cooperative sociali.

In molti casi, al temine delle valutazioni, il risultato finale in termini di ottimizzazione della forza lavoro e di contenimento dei costi potrebbe essere sorprendente.

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Licenziamento immediato in caso di superamento del periodo di comporto

Terminato il periodo transitorio è ormai pienamente funzionante la procedura telematica di trasmissione dei certificati medici di malattia dei lavoratori dipendenti.

Appare importante fare precisazioni sulla facoltà del datore di lavoro di licenziare, al superamento di un certo periodo di assenza per malattia (detto di comporto), il lavoratore.

Il superamento di detto periodo (previsto dai CCNL) deve essere fatto valere immediatamente al fine del licenziamento. Ogni comportamento contrario va interpretato come volontà del datore di lavoro a non volersi avvalere di tale procedura. Ad esempio inviare un lavoratore a sostenere una visita medica per accertare il suo stato di salute farà venir meno la possibilità di licenziamento. Lo conferma la Corte di Cassazione pur affermando che, in assenza di normativa in merito, la valutazione giurisprudenziale vada eseguita caso per caso. E’ concesso comunque al datore di lavoro un periodo (spatiumdeliberandi) perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la compatibilità della presenza del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto pertanto non prevede come requisito fondamentale la stessa tempestività del licenziamento per motivi disciplinari.

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Inform@Mail del 16 settembre di Donatella Chiomento

FISCO

Liti fiscali pendenti, le regole per la chiusura agevolata
Come si assolve l’IVA all’atto della reimportazione dei prodotti compensatori

LAVORO
Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, comunicazione solo in caso di variazioni
Le nuove regole sui tirocini formativi non si applicano ai disoccupati
Controllo della malattia: al via la procedura telematica

IMPRESA
Operazione elusiva? Arrivano i chiarimenti dei consulenti del lavoro
Il ritorno del SISTRI in un emendamento della Commissione Ambiente

ALTRO
Regolarizzazione partite IVA inattive

Leggi l’articolo completo al seguente link: Inform@Mail del 16 settembre

La tua azienda ha un cruscotto di controllo?

Noi consulenti aziendali affiliati al nostro network professionale www.consulentiaziendaliditalia.it, per le nostre aziende clienti costruiamo cruscotti di controllo aziendali e siamo quindi in grado di dire ai nostri clienti se guadagnano o se rimettono.

Il cruscotto è uno strumento in grado di mettere sotto controllo tutte le leve che influenzano l’andamento aziendale, dall’equilibrio economico finanziario alla gestione dei processi, in grado di scovare le inefficienze e mettere in chiaro quello che deve fare l’imprenditore per migliorare l’azienda, con obiettivi tangibili come aumento di fatturato e taglio dei costi.

Per molti studiosi l’azienda è un sistema, per altri l’azienda è da considerare come un organismo, che nasce, cresce e muore.
Ognuno ha la sua teoria, ma su una cosa tutti quanti sono concordi:
l’Azienda non può rimanere stabile così com’è, ma deve crescere, cioè evolversi, migliorare, svilupparsi.
Ma Crescita per l’azienda cosa significa?

Leggi l’articolo completo al link: http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/la-tua-azienda-ha-un-cruscotto-di-controllo/

Cos’è il Rating? Impariamo a conoscerlo, impareremo ad usarlo

Il Rating è un giudizio che esprime l’affidabilità di un’impresa, e più precisamente la sua capacità di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo.

Quindi è una valutazione sintetica del suo profilo di rischio di credito, che riassume le informazioni quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione sull’impresa, in relazione all’insieme delle informazioni disponibili sulla totalità delle imprese clienti e sul loro comportamento di rimborso nel corso del tempo.

In sostanza si tratta di prevedere per la singola impresa oggetto di valutazione se il suo comportamento di rimborso sarà più o meno regolare e completo, prendendo in considerazione la distanza tra le sue caratteristiche e quelle delle altre imprese che in periodi precedenti si sono mostrate in grado di ripagare adeguatamente il prestito .

Il rating, tipicamente, è impostato su una scala articolata in 11 livelli principali che vanno da AAA ( Azienda ottima con estrema capacità di ripagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato ) a D ( Azienda in stato di fallimento e, quindi, totalmente insolvente ).

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Il marketing non è sinonimo di pubblicità!

La newsletter completa la trovi nel video su Youtube al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=zHgoz59WPfs

In questi giorni mi sto occupando di un progetto che ha come fulcro l’idea del network: è in concreto un network tra consulenti.
Fra i vari servizi che vorrei integrare nel network c’è il servizio di marketing, in particolare webmarketing alle imprese

Quando nomino questa parola all’interno delle imprese, ma anche tra i professionisti, mi dicono:- Ah no, a me la pubblicità non interessa!-

Innanzitutto il marketing bisogna dire che è tutto tranne pubblicità.
Solo alcune azioni del marketing o webmarketing sono in effetti pubblicità (es. cartellone pubblicitario, passaggio sulla radio, banner sul web), ma il marketing in realtà è ben altro.

Intanto il marketing è un’attività di pianificazione strategica, che ha bisogno di una programmazione a medio-lungo termine.
Il marketing ha bisogno di un’analisi di punti di forza e debolezza dell’azienda.

Leggi l’articolo completo su: http://www.webmarketingitaliano.it/nuovo-marketing/il-marketing-non-e-sinonimo-di-pubblicita/