La Tua Azienda sa affrontare contestazioni disciplinari con i dipendenti?

Accade spesso di incontrare aziende che vedono cadere nel nulla, le contestazioni disciplinari inoltrate ai propri dipendenti, a causa del mancato integrale rispetto delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori; ne consegue che motivazioni anche molto valide possano diventare inefficaci contribuendo ad aumentare quel clima di conflittualità, già presente, all’interno dell’impresa.

Si rileva, infatti, che le controversie tra datore di lavoro e lavoratore sono un fenomeno piuttosto frequente sul luogo di lavoro per i motivi più variegati: ritardi all’ingresso in azienda, negligenza nello svolgimento della propria mansione, insubordinazione ai superiori, inosservanza dei doveri imposti dal contratto di lavoro, ecc…
Nonostante le norme di riferimento risalgano agli anni ’70, sono ancora molti gli aspetti che spesso sia i datori di lavoro che i lavoratori ignorano e che pertanto possono determinare l’inefficacia del provvedimento.

La norma è disciplinata dall’art. 2106 del codice civile che attribuisce al datore di lavoro una potestà sanzionatoria come conseguenza della sua posizione di capo dell’impresa. Lo Statuto dei lavoratori, con l’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ha però posto alcuni limiti a tale potere del datore di lavoro.

Uno dei punti centrali del citato Statuto prevede che il lavoratore debba essere messo in grado di conoscere quali siano i comportamenti sanzionabili e quali siano le specifiche conseguenze (sanzioni disciplinari) delle inosservanze, e che l’unico sistema di pubblicità valido sia quello dell’affissione delle norme in materia di sanzioni disciplinari.
La mancata affissione delle disposizioni comportano, quindi, l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni.

Ne consegue che il lavoratore potrà chiedere l’annullamento della contestazione disciplinare ogni qual volta potrà dimostrare di non essere stato messo a conoscenza che tale comportamento sarebbe stato considetato “illecito” dall’azienda.

Ciò che quindi raccomandiamo alle aziende, per opportuna consocenza delle parti, è di esporre nella bacheca dell’azienda od in luogo comunque accessibile ai lavoratori, gli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplinano la materia della costestazione disciplinare, le eventuali regole specifiche aziendali unitamente alla procedura che deve essere rispetata da entrambe le parti (contrastazione disciplinare – diritto di replica entro 5 giorni – adozione del provvedimento disciplinare).

Se desideri maggiori informazioni puoi contattarmi senza impegno compilando la form al seguente link: http://www.antonellabolla.it/contatti/