Transizione 4.0: occhio alla retroattività. Non per tutte le misure le maggiorazioni si riversano sul 2020

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Il pacchetto Transizione 4.0 ha subito diverse modifiche con la legge di Bilancio 2021.
I cambiamenti più importanti sono stati previsti per il credito investimenti: oltre alla maggiorazione delle
aliquote e dei massimali, sono state anche inserite nuove voci di spesa ammissibili, come ad esempio gli
investimenti per lo smartworking, al momento ammissibili per il solo esercizio 2021.
In ordine alle modifiche apportate, viene subito dopo la Ricerca e Sviluppo: anche in questo caso si è
intervenuti su alcune voci di spesa, al fine di porre rimedio ad alcune mancanze del Legislatore nella
precedente legge di bilancio. In secondo luogo, vengono aumentate le percentuali di beneficio ottenibile.
In ultimo la Formazione 4.0: nessuna modifica in merito all’entità agevolativa, ma sono previste nuove voci
di spesa ammissibili, in ottemperanza alla normativa europea.

Quale disciplina è davvero retroattiva
Negli ultimi giorni, da una lettura testuale del contenuto normativo è possibile rintracciare un’operatività
retroattiva sull’intero pacchetto.
Palese, nel caso del credito investimenti, più dubbio nel caso della Ricerca e Sviluppo. La conseguenza è in
ogni caso chiara: in assenza di norme di coordinamento l’aumento di aliquote fa gola al contribuente che
cerca di ottenere il massimo beneficio dai suoi investimenti.
In effetti, ai commi relativi alla ricerca e sviluppo e alla formazione 4.0, la nuova normativa andrebbe
applicata “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019” “e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2022”.
Leggendo tale disposto normativo, per ovvie ragioni la retroattività sembra essere applicabile. Ma è
davvero così?
Per il credito investimenti, l’applicazione retroattiva è parziale e data dalla sovrapposizione delle due
norme: in questo caso infatti, per gli investimenti a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre
2021 (salvo possibilità di prolungare l’arco temporale fino al 30 giugno 2022 versando un acconto del 20% e
in presenza di un ordine controfirmato al 31/12/2021) è già possibile fruire del nuovo credito di imposta.
Data la facoltà al contribuente di poter utilizzare anche negli anni successivi le quote di credito non
utilizzate, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo incontro di Telefisco, resta in capo a
quest’ultimo valutare la convenienza di quale norma applicare, in un trade off tra aliquota maggiore e
prudenza in un’eventuale sede di controlli.
Caso diverso per le altre due materie oggetto di credito di imposta.
In questo caso occorre effettuare un’analisi più dottrinale e valutare la differenza tra le modifiche di
coordinamento formale e sistematico e quelle di carattere sostanziale apportate alla normativa.
Sulla base di questo principio, possiamo infatti distinguere due tipi di interventi da parte del Legislatore:
1- Il primo, volto a colmare alcune lacune, ad armonizzare i disposti normativi e specificare alcune voci
di spesa;
2- Il secondo volto ad entrare nel merito e nella qualità della misura in sé, aumentando sia le aliquote
applicabili, sia i massimali, con conseguenze sensibili su quanto effettivamente possa spettare a
singolo contribuente interessato.

Mentre gli interventi del primo gruppo non interferiscono nella sostanza della norma, ma cercano di
conferire maggiore ordine al testo legislativo, nel secondo caso viene intaccata l’essenza della misura.
Occorre in aggiunta fare riferimento al principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire,
non potendo assumere fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore. Nel caso di specie la Legge
di Bilancio ha iniziato a produrre effetti dal 1° Gennaio 2021. Diversamente, si sarebbe dovuto inserire un
chiaro ed espresso riferimento alla volontà di applicare retroattivamente le discipline, come nel caso del
credito investimenti.
Ad ogni modo, in assenza di una linea guida certa da parte del Ministero non resta che operare
prudenzialmente, rispettando quanto previsto per il 2020 e attuando nel caso una contabilità separata per
quelle spese da considerare ancora “in forse”.

Temporary framework: proroga al 31 dicembre 2021
Plafond più alti e possibilità di trasformare i contributi in liquidità

Lo scorso 28 gennaio la Commissione europea è intervenuta in tema di Temporary Framework.
Tale strumento è stato adottato da marzo 2020 con il fine di sostenere l’economia europea durante la
pandemia ancora corrente. L’obbiettivo è quello di cercare di sopperire alle carenze di liquidità da parte
delle imprese consentendo agli Stati Membri di adottare misure di sostegno derogatorie.
Oggetto di diverse modifiche e adeguamenti, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, con un aumento
dell’importo concedibile alle imprese con perdite di fatturato superiori al 30% (da 3 a 10 milioni).
Ancora, vengono aumentati i massimali degli aiuti di Stato da 800 mila a 1,8 milioni di euro.
Tale soglia è valida per la generalità delle imprese, ad esclusione di alcuni settori, quali l’agricoltura e la
pesca.
In questo caso infatti le soglie passano dai 100 mila euro per l’agricoltura ai 225 mila; e da 120 mila euro
per i settori della pesca e dell’acquacoltura a 270 mila euro.
La proroga del TF è valida per tutte le misure previste nel quadro temporaneo, compree le misure di
ricapitalizzazione il cui termine era prima fissato al 30 settembre 2021.
Ricordiamo che gli interventi del TF sono cumulabili con il de-minimis.
La maggiore novità resta la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili
concessi nell’ambito del quadro in altre forme di aiuto, come ad esempio sovvenzioni a fondo perduto.
Ciò si traduce nella possibilità per un molte aziende di utilizzare eventuali contributi fuori plafond,
trasformandoli di fatto in liquidità, senza dovervi rinunciare, rimborsarli o pagare sanzioni.
Per quanto sembri una boccata d’aria per il bacino potenziale di utenti, d’altra parte occorre considerare la
possibile difficoltà di calcolo degli aiuti già fruiti. Infatti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano
gli aiuti per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, i ristori, le agevolazioni regionali per il Covid, gli
aiuti per la ricapitalizzazione delle imprese, le garanzie Ismea, la decontribuzione Sud per l’occupazione e
molte altre..

Sicuramente uno strumento valido e anzi necessario per consentire una ripresa cosciente e strutturale delle
imprese, che deve però essere dettata da una strategia interna e non dalla smania di ottenere il più
possibile.

Fondo salva-imprese: ristrutturare le PMI in difficoltà con un quid in più
Dal 2 febbraio si è aperta la finestra temporale di Invitalia

Il Decreto Rilancio, nello specifico l’articolo 43, istituisce il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
e la prosecuzione dell’attività di impresa. Per tale fondo sono stati stanziati ben 300 milioni.
A valere sulle risorse, Invitalia è nuovamente nominato gestore di un’altra misura, che si è ufficialmente
aperta il 2 febbraio scorso.
Obiettivo del bando nazionale è finanziare programmi di ristrutturazione finalizzati alla salvaguardia dei
livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Beneficiari
E’ una misura particolare con un bacino non troppo ampio di possibili beneficiari. Infatti possono proporsi
le società di capitali con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-
finanziaria, o imprese che detengano beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
Inoltre devono avere già avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello
sviluppo economico perché in difficoltà economica.
Come agisce il fondo
Invitalia effettua investimenti diretti nel capitale di rischio purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:
– la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
– l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di
euro;
– l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
o investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste;
o all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le
piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese;
o Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

Ulteriormente, il Soggetto gestore potrà realizzare investimenti in quasi equity.
Cosa occorre per presentare domanda
Le aziende interessate alla misura devono predisporre un programma di ristrutturazione dettagliato,
finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa, individuando
anche tutti gli strumenti, le politiche e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, ad esempio tramite
l’individuazione di potenziali compratori, o manifestando l’opportunità di acquisto da parte dei propri
dipendenti.
La sottomissione della domanda deve avvenire telematicamente, sfruttando la piattaforma e la
documentazione fornita da Invitalia, fino ad esaurimento fondi.

Evento gratuito il 3 febbraio: Assetto societario in tribunale

Ciao,

Quando un’azienda è adeguata?
Hai avvisato i tuoi clienti delle responsabilità civili e penali a cui vanno incontro?

Lo scorso 28 gennaio un articolo di ItaliaOggi segnala l’intervento di Assonime, a seguito di una sentenza del tribunale di Milano, il quale invita i sindaci delle società ad attivarsi.
Per maggiori informazioni sugli adeguati assetti societari partecipa gratuitamente al prossimo evento in streaming, mercoledì 3 febbraio dalle 13 alle 15, per info e iscrizioni vai al link seguente https://www.ilnuovocommercialista.it/evento-adeguati-assetti/
Se non eri a conoscenza della sentenza del tribunale di Milano, puoi leggere tutti i dettagli a questo link: https://www.ilnuovocommercialista.it/blog/il-tribunale-di-milano-condanna-per-mala-gestio-gli-amministratori-che-non-hanno-dotato-lazienda-di-un-adeguato-assetto-organizzativo-amministrativo-e-contabile-cioe-che-non-hanno-il-cruscotto/

Ti aspetto quindi mercoledì 3 febbraio dalle 13 alle 15: in questo corso scoprirai come è possibile MISURARE (attraverso la nostra piattaforma) gli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili dei tuoi clienti.

Il tutto supportato da dati normativi, giurisprudenziali e dottrinali, inoltre ti forniremo di strumenti che potrai da subito adottare e presentare ai tuoi clienti. Ti chiedo solo due ore del tuo tempo e nel tuo interesse capirai presto che questo corso potrà aiutarti a guadagnare tantissimo grazie alla MISURAZIONE degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Ti aspetto, non perdere quest’opportunità.

L’evento si terrà in diretta streaming GRATIS per tutti, su piattaforma GotoMeeting, mercoledì 3 febbraio dalle ore 13 alle ore 15.

Per info e iscrizioni vai ai link seguente https://www.ilnuovocommercialista.it/evento-adeguati-assetti/

I nuovi obblighi sull’adozione Adeguati Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili prescritti dal secondo comma dell’art. 2086 Codice Civile: Casi pratici di Misurazione ed Implementazione

Un nuovo servizio ad alto valore aggiunto che il commercialista potrà offrire ai suoi clienti

Relatore Prof. Simone Brancozzi

PROGRAMMA:

Patologia Generale dell’azienda: Perche le aziende falliscono
Il Passaggio dallo stato di CONTINUITA’ AZIENDALE (GOING CONCERN) allo stato di DECOZIONE e FALLIMENTO
La riforma della Crisi (D.Lgs. 14/2019) ed il nuovo Art. 2086 secondo comma
La Prevenzione delle crisi
I requisiti necessari di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile
La Giurisprudenza: Le prime sentenze in materia di adeguati assetti
La Dottrina prevalente in tema di adeguati assetti
La Balanced Scorecard come strumento idoneo a dotare l’azienda di adeguati assetti.
La Misurazione dell’Adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili
Strumenti ed esempi di misurazione
Domande e risposte in diretta
Cosa aspetti? Partecipa Gratis !

Evento sugli Adeguati Assetti https://www.ilnuovocommercialista.it/evento-adeguati-assetti/

Nuovi aggiornamenti per i tuoi bisogni di liquidità: scopri gli articoli di questa settimana

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Nuova edizione di Selfiemployment
Invitalia continuerà a gestire la misura che si apre a nuove linee di credito

Segnarsi in calendario il 22 febbraio 2021.
Da questa data sarà infatti possibile avere accesso alla nuova versione della misura Selfiemployment gestita
da Invitalia. Le novità? Un numero più ampio di beneficiari, meno burocrazia, tempistiche più comode.
Una nuova versione perchè fino al 21 febbraio rimarrà operativa la precedente misura legata al programma
Garanzia giovani, dedicato ai NEET, ossia i soggetti privi di lavoro e non impegnati in percorsi di studio o
formazione. Su questa versione, esistente territorialmente, le risorse sono già terminate per le regioni di
Marche, Molise, Toscana e Umbria.

Perché potrebbe fare per te
Altri vantaggi della misura è che le richieste di micro-credito o di piccoli prestiti potranno essere presentate
prima di costituire una società, allegando alla domanda un business plan e un piano economico finanziario
di stima dettagliato.
Il finanziamento agevolato sarà a tasso zero, privo quindi di interessi, con un piano di rimborso settennale e
con rate mensili che partono dopo 12 mesi dall’erogazione del prestito. Si tratta inoltre di un prestito senza
garanzie a copertura fino al 100% dei costi attinenti a progetti di investimento con valore compreso tra i 5
ed i 50 mila euro.

Quanto vale la misura
I soggetti interessati possono scegliere tra tipologie di investimento:
1. Microcredito, per progetti di importo tra 5 e 25 mila euro
2. Microcredito esteso, per importi tra 25 mila euro e 35 mila euro
3. Piccolo prestito, fino a 50 mila euro.
Le richieste saranno valutate in ordine cronologico fino esaurimento fondi, costituiti dalle risorse stanziate
sul Fondo rotativo nazionale selfiemployment.

Dottrina contro Operatività
Nell’ultima circolare 1/2021 di Assonime, si torna a parlare di credito di imposta
Assonime torna a ribadire un concetto ben noto a molti contribuenti: la differenza sostanziale tra credito di
imposta per attività in ricerca e sviluppo non spettante rispetto a quello inesistente.
Non è la prima volta che l’associazione interviene pro contribuente, con l’obiettivo di salvaguardare la
certezza del diritto e di chiedere un intervento da parte del legislatore per sciogliere qualsiasi dubbio
operativo circa la distinzione tra credito non spettante e inesistente.
Anche in questa occasione Assonime tende a ripetere quanto già esposto in precedenza: il credito
inesistente può configurarsi solo in caso di malafede o frode del contribuente.
Visto inoltre l’aspetto sanzionatorio, particolarmente penalizzante rispetto il credito non spettante –
passiamo dal 100-200% al 30% per il non spettante – si configura come inammissibile un’operatività
automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna valutazione di merito.
Ad oggi infatti, al contribuente non resta che attivarsi con lo strumento del ravvedimento operoso, prima
che sia stato notificato l’atto di recupero, cercando di attenuare e ridurre le sanzioni.

Nono solo investitori qualificati: quando la differenza possono farla i privati
Detrazioni fiscali per investimenti e PIR alternativi, l’incontro tra domanda e offerta cambierà?

Tutto è partito con il Decreto Rilancio, con la previsione di detrazioni fiscali del 50% per le persone fisiche
che investono in startup e PMI innovative. Ora il Decreto attuativo è al vaglio della Corte dei Conti in attesa
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dei mesi qualcosa è cambiato: la precedente versione della normativa includeva infatti anche le
società di capitali, alle quali ora resta preclusa questa possibilità. Opportunità che varrà invece per i privati
che potranno in alternativa:
– Investire in una o più startup, con un tetto di 100 mila euro annui;
– Investire in PMI innovative, con un tetto maggiorato: 300 mila euro.
Ma bisogna prestare attenzione, questi investimenti si concretizzano per le aziende beneficiarie, in aiuti in
de minimis, che devono rispettare un plafond di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel caso di investimenti in PMI innovative, è comunque possibile sforare il tetto sopra indicato: sulla parte
eccedente l’investitore può detrarre il 30%.
L’investimento può avvenire o direttamente nel capitale sociale o in maniera indiretta, tramite fondi
comuni. Tra i conferimenti in denaro sono ammesse anche le compensazioni dei crediti in sede di
sottoscrizione di aumenti di capitale.
Sempre il Decreto Rilancio è intervenuto poi nella definizione dei cosiddetti PIR alternativi, introducendo un
ulteriore strumento per incentivare l’afflusso di risorse alle imprese anche con capitale di debito.
Per i PIR alternativi costituiti da gennaio, è possibile vantare un credito di imposta pari alle eventuali
minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati entro il 31 dicembre 2021, purchè siano detenute per
almeno 5 anni.
Per questo strumento è stata redatta una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate in bozza, che ora è in
consultazione.
Questi sono solo alcuni dei nuovi strumenti messi a disposizione del mercato con l’intenzione di apportare
nuova liquidità nelle aziende. Questo è anche un modo per fornire ulteriore supporto al panorama delle
aziende in un momento in cui le casse dello Stato sono messe a dura prova dalla necessità giornaliera di
trovare ulteriori risorse come ristoro per le aziende.

LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE NELLE PMI

News da parte di Massimo Del Cupola, partner del Network (www.consulentiaziendaliditalia.it), il network nr. 1 in Italia che racchiude i migliori aziendalisti.

Quando parliamo di gestione delle risorse umane nelle PMI, spesso facciamo riferimento sostanzialmente all’aspetto amministrativo e burocratico che, di consuetudine viene demandato prevalentemente al consulente del lavoro.

Ma gestire e soprattutto sviluppare, significa anche prendersi cura strategicamente e professionalmente del Capitale Umano, cioè di quell’ insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli e collettivi.

Quindi sapere come i collaboratori vivono l’azienda, come costruire criteri per misurare le performance individuali e di gruppo, quale e quanta formazione svolgono le persone, in riferimento ai cambiamenti delle condizioni di mercato e di scenario macroeconomico, è divenuta ormai una necessità.

Soprattutto perché essere competitivi in un mondo in continuo cambiamento, significa poter contare su persone sempre motivate e preparate ad affrontare i nuovi ambienti economici.
Questione molto delicata proprio per le PMI, dove il numero ridotto di lavoratori rispetto alle grandi aziende, rende più evidente l’impatto di modeste performance del singolo collaboratore, costringendo spesso l’imprenditore e le poche risorse a disposizione a sobbarcarsi il carico di lavoro, aumentando la condizione di stress per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi. Alla lunga questa dinamica incide sul clima aziendale, sulla qualità dei processi, sulla soddisfazione dei clienti e termina con risultati economici negativi.

Per risolvere definitivamente questi problemi, diventa fondamentale l’adozione di un modello di intervento specifico proprio per l’area clima aziendale e formazione che prevede:
·La Misurazione periodica del clima aziendale
·L’istituzione di un monitoraggio delle competenze e delle capacità dei singoli collaboratori, con l’introduzione di un sistema di performance management
·La programmazione annuale di attività formative mirate, rispetto alle capacità e alle competenze necessarie, per adattarsi alle richieste di mercato ed in linea con il raggiungimento dei risultati aziendali sempre più sfidanti e complessi.
L’obiettivo quindi è quello di fornire e diffondere all’interno di aziende e organizzazioni piccole e medie un repertorio di strumenti, mediante i quali si potranno valorizzare le capacità soggettive di ogni singolo lavoratore, accrescendo le strategie anche dell’imprenditore e del management nel rinvigorire i processi di apprendimento, di comunicazione e motivazionali, considerati psicologicamente gli elementi chiave nel processo produttivo.
https://www.dlmadvisor.it/dlm-human-performance/

Controllo di gestione per attività di ristorazione: l’importanza del costo della ricetta!

News da parte di Fabio Zambelli, partner del Network (www.consulentiaziendaliditalia.it), il network nr. 1 in Italia che racchiude i migliori aziendalisti.
Un buon controllo di gestione per un’attività di ristorazione (ma in generale per ogni attività) non può prescindere dalla definizione della distinta base dei piatti offerti: il costo della ricetta.
Questo permette di ottenere il food cost analitico e medio, break even point di ciascuna offerta e una serie di controlli di efficienza e di qualità (costi, scarti, rotazione dei piatti… ).
Con il cosiddetto “metodo del fattore”, che consiste nel moltiplicare il costo delle materie prime per un coefficiente, si ottiene il prezzo di vendita indicativo del piatto.
fatto 100 i ricavi: “100/Food Cost” (es. 100/40 = 2,50), con il food cost uguale al 40%.
Poi è importante considerare anche altri indicatori come il rapporto tra qualità e prezzo
“Totale delle vendite/Nr Pietanze servite”
“Somma dei prezzi di tutte le portate/Nr dei piatti che compongono il menù”.
Infine, i due risultati ottenuti si possono mettere in rapporto per ottenere numericamente il rapporto qualità/prezzo.
Un risultato inferiore a 0,9 indica che la clientela si orienta verso prezzo inferiori, ed infine un risultato superiore ad 1 ci fa capire che la clientela sceglie in genere i piatti più costosi
#controllodigestione #ristorante

OpeNewsletter: scopri le ultime notizie in tema di Internazionalizzazione, Fondo per il trasferimento tecnologico e Zone Economiche Speciali

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Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili sono l’argomento del futuro.

Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili sono l’argomento del futuro. Oggi anche la prestigiosa rubrica RATIO riporta un articolo molto ben fatto che trovi al link seguente: https://www.cruscottodicontrollo.it/wp-content/uploads/2021/01/aDEGUATO-ASSETTO-ORGANIZZATIVO-PMI.pdf

Ma cosa sono gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili? Quando un’azienda è adeguata? Hai avvisato i tuoi clienti delle responsabilità civili e penali a cui vanno incontro? Hai misuratore la loro adeguatezza? Hai riflettuto che potrebbero scaricare le loro responsabilità sula tua mancanza di professionalità in quanto non li hai avvisati? Il sistema Cruscotto di Controllo che ti abbiamo proposto in maniere agevolata al suo interno contiene anche il misuratore degli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili. Già 250 commercialisti adottano il nostro sistema stiamo aspettando anche te, basta che compili il contratto che ti ho mandato a suo tempo. Oppure se vuoi iscriviti di nuovo ai nostri webinar. Cerca la data più comoda per te su www.cruscottodicontrollo.it

Registrazione del webinar “La nuova transazione fiscale e la holding di famiglia”

News da parte di Galizia & Pinna Associati, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il network nr. 1 in Italia che racchiude i migliori aziendalisti.

Ecco la registrazione del webinar “La nuova transazione fiscale e la holding di famiglia” tenuto da Galizia & Pinna Associati il 13 gennaio 2021:

Questa seconda settimana del 2021 parliamo di liquidità, imprese agricole e novità in tema di Patent Box

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novembre 2020, n. 159, ha apportato sostanziali modifiche alla legge fallimentare anticipando i criteri
previsti dal CCII (D.L. 12 gennaio 2019, n. 14) considerato che consente di ottenere l’omologazione di un
concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione anche in assenza del voto favorevole dell’agenzia
delle entrate e degli enti di previdenza e assistenza a condizione che:
– il voto in questione sia determinate per ottenere la maggioranza dei creditori;
– sia dimostrato che la liquidazione del proprio patrimonio nell’ambito del fallimento è meno vantaggiosa
della proposta formulata.
Le modifiche sopra citate sono entrate in vigore dal 3 dicembre 2020 e possono essere applicate
immediatamente dai tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi anche alle procedure
pendenti.
In estrema sintesi le novità in tema di omologazione sono le seguenti:
a) art. 180, L.F. (omologazione del concordato preventivo): il tribunale può omologare il concordato anche
in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui
all’art. 177 L.F.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore del
piano, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti è conveniente rispetto
all’alternativa liquidatoria;
b) art. 182 bis L.F. (omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti): il tribunale può omologare
l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o
assistenziali quando l’adesione è decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (art. 182 bis,
comma 1, L.F.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal
debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
c) art 182 ter L.F. (transazione fiscale): 1) i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono
anche quelli degradati per incapienza; 2) l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari
o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto
alla liquidazione giudiziale e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale; 3)
ai fini della proposta di accordo su crediti aventi a oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, dev’essere presentata all’ufficio
competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
È stata inoltre disposta l’abrogazione del DM 4 agosto 2019 (ossia del provvedimento adottato ai sensi
dell’art. 32, comma 6, D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009) che regola la transazione da parte degli
Enti Previdenziali negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi e che obbliga l’Inps a rifiutare
le transazioni previdenziali quando buona parte dei debiti non è pagata integralmente (art. 3, comma 1 ter,
D.L. 125/2020 convertito in L. 159/2020).

Traducendo in concetti estremamente semplici le modifiche di nuova introduzione possiamo affermare
che:
– spetta al solo tribunale valutare l’attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della
proposta;
– l’adesione all’accordo o il voto nel concordato preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli Enti di
Previdenza ed Assistenza non condizionano più l’esito del risanamento poiché i crediti stralciati dell’Erario e degli Istituti Previdenziali, indipendentemente dalla volontà di questi ultimi, vengono computati ai fini del
calcolo delle maggioranze necessarie per omologare le procedure;
– la relazione del professionista indipendente diventa determinante in quanto deve attestare che: a) i beni
gravati da privilegio non sono sufficienti a pagare integralmente il credito garantito in modo tale che la
parte incapiente degrada al chirografo e può essere stralciata; b) il trattamento proposto dal debitore è
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.
Un siffatto cambiamento di rotta necessitava di una presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, che in
effetti è giunto prontamente con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 intitolata “Gestione delle
proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa”.
Lodevoli sono i principi a cui si ispira, che vengono così enunciati:
“In tale nuovo e complesso scenario, l’Agenzia delle entrate è chiamata a profondere il massimo impegno
nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo –
nell’esercizio della propria azione – un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare
l’attuale congiuntura economica, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli
occupazionali”.
Vengono quindi fornite nuove istruzioni agli Uffici periferici prevedendo che:
– PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
Qualora il Commissario Giudiziale dia parere favorevole alla proposta di concordato l’Ufficio potrà emettere
un parere di diniego solo se adeguatamente motivato, confutando analiticamente, in base ad elementi
chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario;
– ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182/BIS
L’Ufficio potrà emettere un giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità del piano di
ristrutturazione solo attraverso una puntuale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica le
ipotesi, le prospettazioni e i dati esposti nel piano e nella relazione del professionista incaricato ritenuti non
attendibili; le eventuali diverse valutazioni o ipotesi formulate dall’Ufficio vanno comunque
preventivamente discusse con il contribuente.
Nella formulazione del proprio giudizio l’Ufficio deve anche tenere conto del comportamento del
contribuente in merito ad eventuali frodi, attività distrattive, sistematica e deliberata violazione di obblighi
fiscali.
Per contro viene raccomandato all’Ufficio di tenere un particolare considerazione l’eventuale apporto di
finanza esterna, estranea al patrimonio dell’impresa.
Per quanto riguarda la durata del piano e conseguente lasso temporale proposto per l’assolvimento del
debito, l’Ufficio è invitato ad una valutazione caso per caso, sulla base di diversi elementi che potrebbero
consentire di “valutare positivamente anche proposte di pagamento dilazionato basate su archi temporali
particolarmente dilatati”.
Infine si ribadisce il principio del trattamento non deteriore per l’Erario prevedendo come unica ipotesi in
cui può riconoscersi, eccezionalmente, un trattamento peggiorativo per l’Erario quella riguardante la
presenza di creditori “a valenza strategica”.