IL VERO DECRETO SALVA IMPRESE – Il CRAM DOWN FISCALE E PREVIDENZIALE
News da parte di Claudio Calini, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it/ , il network nr. 1 in Italia che racchiude i migliori aziendalisti.
Finalmente anche l’Agenzia delle Entrate prende atto del radicale cambiamento di rotta del legislatore in
merito alla falcidia dei debiti fiscali e previdenziali nell’ambito delle procedure di gestione della crisi di
impresa.
L’articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, ha apportato sostanziali modifiche alla legge fallimentare anticipando i criteri
previsti dal CCII (D.L. 12 gennaio 2019, n. 14) considerato che consente di ottenere l’omologazione di un
concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione anche in assenza del voto favorevole dell’agenzia
delle entrate e degli enti di previdenza e assistenza a condizione che:
– il voto in questione sia determinate per ottenere la maggioranza dei creditori;
– sia dimostrato che la liquidazione del proprio patrimonio nell’ambito del fallimento è meno vantaggiosa
della proposta formulata.
Le modifiche sopra citate sono entrate in vigore dal 3 dicembre 2020 e possono essere applicate
immediatamente dai tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi anche alle procedure
pendenti.
In estrema sintesi le novità in tema di omologazione sono le seguenti:
a) art. 180, L.F. (omologazione del concordato preventivo): il tribunale può omologare il concordato anche
in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui
all’art. 177 L.F.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore del
piano, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti è conveniente rispetto
all’alternativa liquidatoria;
b) art. 182 bis L.F. (omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti): il tribunale può omologare
l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o
assistenziali quando l’adesione è decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (art. 182 bis,
comma 1, L.F.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal
debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
c) art 182 ter L.F. (transazione fiscale): 1) i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono
anche quelli degradati per incapienza; 2) l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari
o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto
alla liquidazione giudiziale e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale; 3)
ai fini della proposta di accordo su crediti aventi a oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, dev’essere presentata all’ufficio
competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
È stata inoltre disposta l’abrogazione del DM 4 agosto 2019 (ossia del provvedimento adottato ai sensi
dell’art. 32, comma 6, D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009) che regola la transazione da parte degli
Enti Previdenziali negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi e che obbliga l’Inps a rifiutare
le transazioni previdenziali quando buona parte dei debiti non è pagata integralmente (art. 3, comma 1 ter,
D.L. 125/2020 convertito in L. 159/2020).
Traducendo in concetti estremamente semplici le modifiche di nuova introduzione possiamo affermare
che:
– spetta al solo tribunale valutare l’attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della
proposta;
– l’adesione all’accordo o il voto nel concordato preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli Enti di
Previdenza ed Assistenza non condizionano più l’esito del risanamento poiché i crediti stralciati dell’Erario e degli Istituti Previdenziali, indipendentemente dalla volontà di questi ultimi, vengono computati ai fini del
calcolo delle maggioranze necessarie per omologare le procedure;
– la relazione del professionista indipendente diventa determinante in quanto deve attestare che: a) i beni
gravati da privilegio non sono sufficienti a pagare integralmente il credito garantito in modo tale che la
parte incapiente degrada al chirografo e può essere stralciata; b) il trattamento proposto dal debitore è
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.
Un siffatto cambiamento di rotta necessitava di una presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, che in
effetti è giunto prontamente con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 intitolata “Gestione delle
proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa”.
Lodevoli sono i principi a cui si ispira, che vengono così enunciati:
“In tale nuovo e complesso scenario, l’Agenzia delle entrate è chiamata a profondere il massimo impegno
nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo –
nell’esercizio della propria azione – un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare
l’attuale congiuntura economica, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli
occupazionali”.
Vengono quindi fornite nuove istruzioni agli Uffici periferici prevedendo che:
– PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
Qualora il Commissario Giudiziale dia parere favorevole alla proposta di concordato l’Ufficio potrà emettere
un parere di diniego solo se adeguatamente motivato, confutando analiticamente, in base ad elementi
chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario;
– ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182/BIS
L’Ufficio potrà emettere un giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità del piano di
ristrutturazione solo attraverso una puntuale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica le
ipotesi, le prospettazioni e i dati esposti nel piano e nella relazione del professionista incaricato ritenuti non
attendibili; le eventuali diverse valutazioni o ipotesi formulate dall’Ufficio vanno comunque
preventivamente discusse con il contribuente.
Nella formulazione del proprio giudizio l’Ufficio deve anche tenere conto del comportamento del
contribuente in merito ad eventuali frodi, attività distrattive, sistematica e deliberata violazione di obblighi
fiscali.
Per contro viene raccomandato all’Ufficio di tenere un particolare considerazione l’eventuale apporto di
finanza esterna, estranea al patrimonio dell’impresa.
Per quanto riguarda la durata del piano e conseguente lasso temporale proposto per l’assolvimento del
debito, l’Ufficio è invitato ad una valutazione caso per caso, sulla base di diversi elementi che potrebbero
consentire di “valutare positivamente anche proposte di pagamento dilazionato basate su archi temporali
particolarmente dilatati”.
Infine si ribadisce il principio del trattamento non deteriore per l’Erario prevedendo come unica ipotesi in
cui può riconoscersi, eccezionalmente, un trattamento peggiorativo per l’Erario quella riguardante la
presenza di creditori “a valenza strategica”.