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Nuova edizione di Selfiemployment
Invitalia continuerà a gestire la misura che si apre a nuove linee di credito
Segnarsi in calendario il 22 febbraio 2021.
Da questa data sarà infatti possibile avere accesso alla nuova versione della misura Selfiemployment gestita
da Invitalia. Le novità? Un numero più ampio di beneficiari, meno burocrazia, tempistiche più comode.
Una nuova versione perchè fino al 21 febbraio rimarrà operativa la precedente misura legata al programma
Garanzia giovani, dedicato ai NEET, ossia i soggetti privi di lavoro e non impegnati in percorsi di studio o
formazione. Su questa versione, esistente territorialmente, le risorse sono già terminate per le regioni di
Marche, Molise, Toscana e Umbria.
Perché potrebbe fare per te
Altri vantaggi della misura è che le richieste di micro-credito o di piccoli prestiti potranno essere presentate
prima di costituire una società, allegando alla domanda un business plan e un piano economico finanziario
di stima dettagliato.
Il finanziamento agevolato sarà a tasso zero, privo quindi di interessi, con un piano di rimborso settennale e
con rate mensili che partono dopo 12 mesi dall’erogazione del prestito. Si tratta inoltre di un prestito senza
garanzie a copertura fino al 100% dei costi attinenti a progetti di investimento con valore compreso tra i 5
ed i 50 mila euro.
Quanto vale la misura
I soggetti interessati possono scegliere tra tipologie di investimento:
1. Microcredito, per progetti di importo tra 5 e 25 mila euro
2. Microcredito esteso, per importi tra 25 mila euro e 35 mila euro
3. Piccolo prestito, fino a 50 mila euro.
Le richieste saranno valutate in ordine cronologico fino esaurimento fondi, costituiti dalle risorse stanziate
sul Fondo rotativo nazionale selfiemployment.
Dottrina contro Operatività
Nell’ultima circolare 1/2021 di Assonime, si torna a parlare di credito di imposta
Assonime torna a ribadire un concetto ben noto a molti contribuenti: la differenza sostanziale tra credito di
imposta per attività in ricerca e sviluppo non spettante rispetto a quello inesistente.
Non è la prima volta che l’associazione interviene pro contribuente, con l’obiettivo di salvaguardare la
certezza del diritto e di chiedere un intervento da parte del legislatore per sciogliere qualsiasi dubbio
operativo circa la distinzione tra credito non spettante e inesistente.
Anche in questa occasione Assonime tende a ripetere quanto già esposto in precedenza: il credito
inesistente può configurarsi solo in caso di malafede o frode del contribuente.
Visto inoltre l’aspetto sanzionatorio, particolarmente penalizzante rispetto il credito non spettante –
passiamo dal 100-200% al 30% per il non spettante – si configura come inammissibile un’operatività
automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna valutazione di merito.
Ad oggi infatti, al contribuente non resta che attivarsi con lo strumento del ravvedimento operoso, prima
che sia stato notificato l’atto di recupero, cercando di attenuare e ridurre le sanzioni.
Nono solo investitori qualificati: quando la differenza possono farla i privati
Detrazioni fiscali per investimenti e PIR alternativi, l’incontro tra domanda e offerta cambierà?
Tutto è partito con il Decreto Rilancio, con la previsione di detrazioni fiscali del 50% per le persone fisiche
che investono in startup e PMI innovative. Ora il Decreto attuativo è al vaglio della Corte dei Conti in attesa
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dei mesi qualcosa è cambiato: la precedente versione della normativa includeva infatti anche le
società di capitali, alle quali ora resta preclusa questa possibilità. Opportunità che varrà invece per i privati
che potranno in alternativa:
– Investire in una o più startup, con un tetto di 100 mila euro annui;
– Investire in PMI innovative, con un tetto maggiorato: 300 mila euro.
Ma bisogna prestare attenzione, questi investimenti si concretizzano per le aziende beneficiarie, in aiuti in
de minimis, che devono rispettare un plafond di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel caso di investimenti in PMI innovative, è comunque possibile sforare il tetto sopra indicato: sulla parte
eccedente l’investitore può detrarre il 30%.
L’investimento può avvenire o direttamente nel capitale sociale o in maniera indiretta, tramite fondi
comuni. Tra i conferimenti in denaro sono ammesse anche le compensazioni dei crediti in sede di
sottoscrizione di aumenti di capitale.
Sempre il Decreto Rilancio è intervenuto poi nella definizione dei cosiddetti PIR alternativi, introducendo un
ulteriore strumento per incentivare l’afflusso di risorse alle imprese anche con capitale di debito.
Per i PIR alternativi costituiti da gennaio, è possibile vantare un credito di imposta pari alle eventuali
minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati entro il 31 dicembre 2021, purchè siano detenute per
almeno 5 anni.
Per questo strumento è stata redatta una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate in bozza, che ora è in
consultazione.
Questi sono solo alcuni dei nuovi strumenti messi a disposizione del mercato con l’intenzione di apportare
nuova liquidità nelle aziende. Questo è anche un modo per fornire ulteriore supporto al panorama delle
aziende in un momento in cui le casse dello Stato sono messe a dura prova dalla necessità giornaliera di
trovare ulteriori risorse come ristoro per le aziende.