A proposito di ESG L’impatto della nuova direttiva europea sul report di sostenibilità e sulle aziende

News da parte di Renzo Dalle Vedove, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il più numeroso ed autorevole network della consulenza aziendale in Italia

Non possiamo negarlo, ogni azienda, ogni imprenditore sono chiamati a cambiare il loro modo di pensare al business; i fattori ESG, la triple botton line (PPP- People, Planet e Profit) devono entrare nel DNA di ognuno.
Anche a livello regolatorio ci aspettano importanti novità, è in atto una importante evoluzione normativa in ambito Europeo che riguarderà da vicino il mondo delle imprese sia piccole che grandi in ambito di comunicazione dei dati non finanziari.
Situazione attuale
Oggi i soggetti obbligati o interessati alla misurazione e alla divulgazione di tali dati non finanziari tramite la Dichiarazione Non Finanziaria, sono individuati dal D.Lgs. n. 254/2016, ovvero gli “Enti di Interesse Pubblico”:

• Quotate, banche, assicurazioni (Enti di Interesse Pubblico)
• Con un numero di dipendenti superiore a 500
• Che abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
1. Totale SP + 20 Mln euro,
2. Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni + 40 Mln euro

con obbligo di fornire informazioni
• su 4 argomenti principali attinenti al personale, all’ambiente, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, ambientale, sociale, che rispettano il requisito di “materialità” ovvero di rilevanza tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.
• In 5 aree di reporting: business model, politiche praticate dalle imprese, risultati conseguiti, rischi e risk management, KPIs
lasciando libera scelta all’’impresa tra standard di rendicontazione esistenti, oppure metodologia di rendicontazione autonoma da menzionare e descrivere esplicitamente nella Dichiarazione stessa.
A titolo informativo, per le Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) pubblicate con riferimento all’esercizio 2019, tutte le imprese italiane hanno utilizzato gli standard GRI.

Domani?

La situazione è destinata a cambiare velocemente a seguito della proposta della nuova direttiva Europea, che prevede l’introduzione di una serie di modifiche a quella attuale che avranno come conseguenza anche l’ampliamento esponenziale dei soggetti obbligati alla divulgazione dei dati in tema di sostenibilità.

Vediamo i punti principali: Non si parlerà più di “Dichiarazione non Finanziaria” o “Reporting non Finanziario”, ma di “Report di Sostenibilità” togliendo quella accezione negativa insita nelle precedenti definizioni che porta a sminuire l’importanza di alcuni dati rispetto ad altri.

Viene proposto un abbassamento delle soglie di obbligatorietà e, già nei prossimi mesi, l’ambito di applicazione non sarà più obbligatoria solo per le grandi imprese di interesse pubblico, come precedentemente definite, ma l’informativa sarà obbligatoria per:
tutte le grandi imprese, non solo quelle quotate, che rispondono ad uno dei seguenti criteri :
1. più di 250 dipendenti e attivo di stato patrimoniale superiore a 20 milioni di €,
2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di € per le imprese quotate
3. le filiali UE di società non UE
La previsione dell’obbligo di rendicontazione da parte delle Piccole e Medie imprese quotate avrà decorrenza dal 2026, con esclusione delle micro(PMI) per le quali, tra l’altro, saranno previsti standard di rendicontazione diversi da quelli in uso tra grandi imprese.
La nuova direttiva non si ferma, ma prevede che le imprese obbligate alla rendicontazione, dovranno inserire nei propri report anche dati e informazioni (ESG) sulla catena di fornitura. Ecco che ci sarà un ampliamento di fatto dei soggetti che saranno chiamati a rendicontare in tutto o in parte informazioni rilevanti in tema di sostenibilità ai propri clienti.
In tale scenario è stato stimato che le aziende interessate passeranno dalle attuali circa 11.000 a circa 50.000 in tempi relativamente brevi.

Anche le informazioni di sostenibilità che le aziende dovranno fornire avranno un look diverso, dovranno avere sempre più natura quantitativa e qualitativa e, soprattutto, dovranno essere di carattere prospettico secondo il principio di forward-looking. Nello specifico, la forward-looking information sarà rappresentata anche da target di medio-lungo periodo, tale a dimostrare come l’azienda intende creare valore in coerenza con l’Accordo di Parigi.

Con la nuova direttiva si prevede anche una uniformazione degli standard di riferimento; le aziende Europee non avranno più la facoltà di scegliere lo standard di riferimento in quanto l’Europa avrà i propri standard improntati a una prospettiva multi-stakeholder emanati dall’EFRAG.
Assoluta novità

Sicuramente i tre pilastri portanti del reporting di sostenibilità sono l’aspetto sociale, ambientale e di governance, ma la direttiva in questa fase di ampliamento dei concetti di sostenibilità introduce una novità assoluta, un quarto pilastro, la misurazione delle risorse intangibili generate internamente che non compaiono nello Stato Patrimoniale della società e dunque invisibili.

Sarà quindi richiesto a tutte le imprese interessate dalla nuova direttiva di riportare una informativa su tutti quelli che sono gli aspetti intangibili, dalla gestione del marchio, alla formazione ecc.
Si tratta così di misurare gli intangibles in modalità non-finanziaria tramite l’utilizzo di KPIs, seppur con tutte le difficoltà del caso vista la impalpabilità di dette risorse.

Tale previsione evidenzia l’importanza degli asset intangibili che nelle aziende rappresentano un aspetto essenziale per il successo dell’impresa.
La direttiva specifica meglio un ulteriore elemento fondamentale, il concetto di “doppia materialità”, del resto già presente nella attuale direttiva, ovvero riportare nel report di sostenibilità tutte le informazioni relative all’impatto che hanno fattori esterni sull’impresa, ma, al tempo stesso, anche l’impatto generato dall’imprese all’esterno.

Collocazione delle informazioni
La direttiva, ancorché non ancora definitiva, ai fini della collocazione di queste informazioni, fa riferimento alla “Relazione sulla Gestione”, possibilmente in una sezione dedicata all’informativa di sostenibilità.
Saranno quindi informazioni che faranno parte delle comunicazioni sociali ma non del bilancio in senso stretto.

Revisione & controllo
La nuova direttiva offre anche delle indicazioni in merito alla revisione dell’informativa di sostenibilità. In tal senso sarà richiesta una “limited assurance” obbligatoria, ovvero una “reasonable assurance” nel caso di adozione da parte della Commissione di standard di revisione per tale tipo di attività di verifica.
La proposta della Nuova Direttiva prevede che la figura responsabile della revisione sarà lo “statutory auditor”, quindi nel nostro Paese, probabilmente questo ruolo sarà di competenza del collegio sindacale con delega al controllo o un revisore esterno indipendente a seconda delle modalità di recepimento.
Si tratta di cambiamenti importanti che coinvolgeranno un gran numero di aziende anche di piccole dimensioni ed in tempi molto veloci, non solo per quanto riguarda l’informativa in senso stretto, ma anche per quanto concerne i rapporti Banca-Impresa che vedranno i fattori ESG sempre più presenti e le aziende devono esser pronte a rispondere in modo adeguato alle richieste dei propri clienti e del mondo bancario.

Non dimentichiamoci che già dal prossimo anno gli istituti di credito dovranno comunicare il proprio “Green Asset Ratio” o GAR che misura il peso degli asset delle banche che finanziano attività sostenibili dal punto di vista ambientale

Per questo è necessario che le aziende anticipino tale evoluzione introducendo man mano concetti di sostenibilità. Sono percorsi innovativi che richiedono tempo e, una introduzione graduale consentirà di gestire in modo più fluido l’intero processo di integrazione.
Proprio per questo motivo gli imprenditori più sensibili al tema spesso si affidano al supporto professionale di manager con formazione ed esperienza specifiche in CSR/Sustainability, affinché li accompagnino in questa delicata, quanto illuminata, evoluzione societaria.
Cosa possiamo fare per te:
• Ti aiutiamo ad adeguarti dal punto di vista strategico nell’inserimento di politiche ESG
• Ti seguiamo nella costituzione o nella trasformazione in Società Benefit
• Ti aiutiamo nel processo di certificazione B.Corp
• Strutturiamo la Rendicontazione non Finanziaria o Bilancio di Sostenibilità personalizzandolo in base alle tue esigenze, nel rispetto degli obblighi di legge
• Seguiamo l’intera pratica di rendicontazione, mettendo in luce le iniziative sostenibili del tuo business
• Raccontiamo in modo trasparente, completo ed accurato le tue performance di sostenibilità, il tuo impegno sociale e di governance.
• CRS or Sustainability Manager

Renzo Dalle Vedove

L’impatto della nuova direttiva europea sul report di sostenibilità e sulle aziende

News da parte di Renzo Dalle Vedove, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il più numeroso ed autorevole network della consulenza aziendale in Italia
La Sostenibilità aziendale è sempre più al centro degli organi regolatori con aggiornamenti continui anche rilevanti.
A livello Europeo è in atto una importante evoluzione che riguarda il report di sostenibilità o bilancio di sostenibilità ed i soggetti obbligato o interessati alla misurazione e divulgazione di tali dati, si cerca pertanto di riassumete quelli che possono essere definiti i “lavori in corso” di tale direttiva.
Come sappiamo, il report di sostenibilità ovvero la Dichiarazione Non Finanziaria è regolamentata dal D.Lgs. n. 254/2016 che ne prevede l’applicazione obbligatoria per quelli che sono definiti “Enti di Interesse Pubblico” ovvero:
• Quotate, banche, assicurazioni (Enti di Interesse Pubblico)
• Con un numero di dipendenti superiore a 500
• Che abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
1. Totale SP + 20 Mln euro,
2. Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni + 40 Mln euro
Con obbligo di fornire informazioni
• su 4 argomenti principali attinenti al personale, all’ambiente, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, ambientale, sociale, che rispettano il requisito di “materialità” ovvero di rilevanza tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.
• In 5 aree di reporting: business model, politiche praticate dalle imprese, risultati conseguiti, rischi e risk management, KPIs
Lasciando libera scelta dell’impresa tra standard di rendicontazione esistenti, oppure metodologia di rendicontazione autonoma da menzionare e descrivere esplicitamente nella Dichiarazione Per le Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) pubblicate con riferimento all’esercizio 2019, tutte le imprese italiane hanno utilizzato gli standard GRI
Previsione
La situazione è destinata a cambiare a seguito della proposta di una nuova direttiva Europea che prevede una serie cambiamenti, con un ampliamento esponenziale dei soggetti obbligati, ma vediamo i punti salienti.
In primo luogo non si parlerà più di “Dichiarazione non Finanziaria” o “Reporting non Finanziario”, ma di “Report di Sostenibilità” togliendo quella accezione negativa insita nelle precedenti definizioni che porta a sminuire l’importanza di alcuni dati rispetto ad altri.
E’ stato proposto anche un abbassamento delle soglie di obbligatorietà e, già nei prossimi mesi l’ambito di applicazione non sarà più obbligatoria solo per le grandi imprese di interesse pubblico, come precedentemente definite, ma l’informativa sarà obbligatoria per:
tutte le grandi imprese, non solo quelle quotate, con uno dei due seguenti criteri:
1. più di 250 dipendenti, e attivo di stato patrimoniale superiore a 20 milioni di €,
2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di € per le imprese quotate
3. le filiali UE di società non UE
La previsione dell’obbligo di rendicontazione da parte delle Piccole e Medie imprese quotate avrà decorrenza dal 2026, con esclusione delle micro. Per tale categoria, di imprese (PMI), sicuramente preoccupate da tale evoluzione, saranno previsti standard di rendicontazione diversi da quelli in uso tra grandi imprese.
In tale scenario è bene ricordare che molto probabilmente ci sarà una estensione di fatto di tutto o in parte sull’intera catena di fornitura, anche per le imprese prive di questo obbligo informativo, ma che saranno chiamate a fornite questo tipo di dati dai propri clienti.
Le aziende interessate passeranno da a
L’informazione di sostenibilità avrà natura quantitativa e qualitativa, e dovrà essere soprattutto di carattere prospettico secondo il principio di forward-looking. Nello specifico, la forward-looking information sarà rappresentata anche da target di medio-lungo periodo, tale a dimostrare come l’azienda intende creare valore, in coerenza con l’Accordo di Parigi.
Con la nuova direttiva ci sarà una uniformazione degli standard di riferimento, le aziende Europee non avranno più la facoltà di scegliere lo standard di riferimento in quanto l’Europa avrà i propri standard improntati a una prospettiva multi-stakeholder emanati dall’EFRAG.
Assoluta novità
Sicuramente i tre pilastri portanti del reporting di sostenibilità sono l’aspetto sociale, ambientale e di governance, ma la direttiva in questa fase di ampliamento dei concetti di sostenibilità introduce una novità assoluta, un quarto pilastro, la misurazione delle risorse intangibili generate internamente che non compaiono nello Stato Patrimoniale della società e dunque invisibili.
Sarà quindi richiesto a tutte le imprese interessate dalla nuova direttiva di riportare una informativa su tutti quelli che sono aspetti intangibili, dalla gestione del marchio, alla formazione ecc.
Si tratta così di misurare gli intangibles in modalità non-finanziaria tramite l’utilizzo di KPIs seppur con tutte le difficoltà del caso vista la impalpabilità di detti assets.
Tale previsione coglie appieno l’importanza degli assets intangibili nelle aziende che sono il vero motore di successo dell’impresa.
Infine viene meglio specificato un ulteriore elemento fondamentale, il concetto di “doppia materialità”, del resto già presente nella attuale direttiva, ovvero riportare nel report di sostenibilità tutte le informazioni relative all’impatto che hanno fattori esterni sull’impresa, ma anche l’impatto generato dall’imprese all’esterno.
Collocazione delle informazioni
La direttiva, ancorché non ancora definitiva, ai fini delle collocazione di queste informazioni fa riferimento alla “Relazione sulla Gestione”, possibilmente in una sezione dedicata all’informativa di sostenibilità.
Saranno quindi informazioni che faranno parte delle comunicazioni sociali, ma non del bilancio in senso stretto.
Revisione & controllo
La direttiva offre delle indicazioni in merito alla revisione dell’informativa di sostenibilità. In tal senso sarà richiesta una “limited assurance” obbligatoria sull’informativa di sostenibilità ovvero una “reasonable assurance” nel caso di adozione da parte della Commissione di standard di revisione per tale tipo di attività di verifica.
La proposta di Direttiva prevede che la figura responsabile della revisione sarà lo “statutory auditor” quindi nel nostro Paese, probabilmente il collegio sindacale con delega al controllo o un revisore esterno indipendente a seconda delle modalità di recepimento.
Si tratta di cambiamenti importanti che, come abbiamo visto, coinvolgeranno un gran numero di aziende anche di piccole dimensioni in tempi molto veloci e non solo per quanto riguarda l’informativa in senso stretto, ma anche per quanto riguarda i rapporti Banca-Impresa dove i fattori ESG sono sempre più presenti e le aziende devono esser pronte a rispondere in modo adeguato alle richieste dei propri clienti e del mondo bancario.
Per questo è necessario che le aziende anticipino tale evoluzione introducendo mano mano concetti di sostenibilità. Sono percorsi innovativi che richiedono tempo e, una introduzione graduale consente di gestire in modo più fluido l’intero processo di integrazione.
Proprio per questo motivo gli imprenditori più sensibili al tema spesso si affidano al supporto professionale di manager con formazione ed esperienza specifiche in CSR/Sustainability, affinché li accompagnino in questa delicata quanto illuminata evoluzione societaria.
Cosa possiamo fare per te:
• Ti aiutiamo ad adeguarti dal punto di vista strategico nell’inserimento di politiche ESG
• Ti seguiamo nella costituzione o nella trasformazione in Società Benefit
• Ti aiutiamo nel processo di certificazione B.Corp
• Strutturiamo la Rendicontazione non Finanziaria o Bilancio di Sostenibilità personalizzandolo in base alle tue esigenze, nel rispetto degli obblighi di legge

Fattori ESG, Dichiarazione Non Finanziaria, Sostenibilità

News da parte di Renzo Dalle Vedove, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il più numeroso ed autorevole network della consulenza aziendale in Italia
Siamo proprio certi che sono argomenti che non ci riguardano?
…….. Work in progress
“Sostenibilità” è diventato un termine ormai presente in ogni argomento e, anche se talvolta abusato, crea comunque cultura, voglia di capire e soprattutto aiuta, pian piano, a far acquisire consapevolezza che si tratta di un argomento da non sottovalutare se vogliamo sviluppare aziende più solide e organizzate.
Tuttavia, anche in ambito aziendale, sono sempre in molti a pensare che l’argomento ESG
(Enviromental Social e Governace) interessa maggiormente le realtà aziendali di grandi dimensioni. Non è così, il nostro tessuto economico è fatto di tante piccole realtà, in molti casi già virtuose sull’argomento per il semplice fatto che è nel loro DNA, che saranno tutte interessate dall’evolvere delle politiche sociali e ambientali ormai delineate a livello internazionale.
Sono in atto grossi cambiamenti a livello Europeo in ambito ESG che riguarderanno anche le aziende più piccole. La revisione della direttiva Europea circa la Dichiarazione Non Finanziaria ne impone l’obbligo anche per le PMI dal 2026, con un evidente incremento della platea dei soggetti interessati.
Tanto per far riferimento alla definizione PMI:
Numero di Occupati Fatturato* Totale di bilancio*

PICCOLA IMPRESA < 50 < 10 < 10
MEDIA IMPRESA < 250 < 50 < 43
*espressi in milioni di €

La stessa direttiva non si ferma qui, infatti prevede che non saranno richieste semplici DNF, ma Dichiarazioni Non Finanziarie via via sempre più digitali. L’orientamento del legislatore Europeo è far sì che questa massa d’informazioni ESG confluiscano in un grosso database e vadano a tradursi in modelli di trasferimento delle informazioni.
Molto probabilmente l’impatto sarà graduale, la nuova direttiva non è definitiva, ma vedrà un numero crescente di imprese che dovranno adeguarsi a tali cambiamenti, anche tra quelle di fatto non obbligate in quanto fornitori di soggetti obbligati.
Il passaggio per una PMI sarà quello di adeguarsi dal punto di vista strategico ridisegnando la propria identità dal punto di vista ESG, della Compliance e, non da ultimo, dal punto di vista tecnologico e digitale.
Anche dal punto di vista finanziario ci sarà sempre più attenzione ai temi ESG, basti pensare alle Linee Guida EBA che prevedono che le risorse siano sempre più indirizzate su uno screening di cosa le aziende fanno per la sostenibilità e quanto siano sostenibili.
Già dal prossimo anno (2022) le banche dovranno dichiarare pubblicamente la percentuale di finanziamenti che rispondono ai principi della tassonomia europea in tema ESG, conseguentemente, prima di concedere un finanziamento, dovranno prendere in considerazione queste variabili e le aziende dovranno fornire questo tipo di dati.
Sempre dal 2022 è prevista l’emanazione di una norma circa la responsabilità della due diligence sui dati non finanziari che implica anche il tema della catena di fornitura.
Proprio in merito alla catena di fornitura, si segnala che, dal monitoraggio condotto da CDP in tema di supply chain, circa il 63% delle aziende monitorate hanno deciso di utilizzare i dati non finanziari per la selezione dei fornitori ed il 73% hanno dichiarato l’intenzione di rimuovere i fornitori che non rispettano gli standard minimi ESG.
Da non sottovalutare l’attenzione ai fattori ESG da parte degli enti regolatori, il tema di responsabilità aziendale in tema ESG è crescente, sono sempre di più i casi di applicazione di sanzioni per l’uso improprio di termini che fanno riferimento alla sostenibilità.
Lo stesso PNRR, rappresenta per le imprese una grande opportunità per concretizzare la sfida di Industria 4.0 in chiave di sostenibilità, fungendo da ulteriore stimolo per molte PMI, tra cui le società benefit, ad accelerare sulle scelte di sostenibilità grazie a questa possibilità offerta; imprese coraggiose che scelgono di investire per realizzare modelli di business innovativi e capaci di migliorare il mondo.
Non da ultimo, il mondo degli appalti pubblici sarà sempre più interessato dal tema “sostenibilità”.
Il Consiglio dei ministri, lo scorso 30 giugno ha approvato la riforma numero 3 del Pnrr, ovvero il disegno di legge delega di riordino del codice degli appalti con l’obiettivo di rendere migliore la gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere in linea con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo scopo è fare presto e fare bene, aumentando la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori, la trasparenza e la legalità.
In particolare, nei bandi di gara saranno inserite «clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere».
In tale contesto, le società benefit sono avvantaggiate, perché sono portatrici di questi valori individuate molto spesso anche nelle loro attività aventi finalità di beneficio comune. La regione Lazio in alcuni casi ha già inserito punteggi premiali in tal senso.
Visto quanto spinge l’Europa in tal senso e l’entità delle risorse previste, non credo che il disegno di legge partorirà modifiche importanti in tema di sostenibilità, sicuramente è una delega molto ampia, ma l’argomento è ormai irreversibile.
In tale panorama, divulgare la propria dichiarazione non finanziaria, meglio conosciuta come Bilancio di Sostenibilità oppure diventare una Società Benefit, ottenere la certificazione BCorp, sono azioni che contribuiscono a misurare e monitorare l’impatto della tua impresa sull’ambiente e sulla società, e a rendicontare gli impegni e i risultati raggiunti.
• Migliorare la reputazione aziendale
• Accedere a mutui e finanziamenti per poter investire
• Rafforzare l’immagine aziendale mostrandoti consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente
Comunica in maniera trasparente l’impegno sui temi della sostenibilità aziendale, sociale e di governance.

Cosa possiamo fare per te:
• Ti aiutiamo ad adeguarti dal punto di vista strategico nell’inserimento di politiche ESG
• Ti seguiamo nella costituzione o nella trasformazione in Società Benefit
• Ti aiutiamo nel processo di certificazione B.Corp

• Strutturiamo la Rendicontazione non Finanziaria o Bilancio di Sostenibilità personalizzandolo in base alle tue esigenze, nel rispetto degli obblighi di legge
• Seguiamo l’intera pratica di rendicontazione, mettendo in luce le iniziative sostenibili del tuo business
• Realizziamo uno strumento di comunicazione efficace, diffondendo il Bilancio di Sostenibilità via web e sociale
• Raccontiamo in modo trasparente, completo ed accurato le tue performance di sostenibilità, il tuo impegno sociale e di governance.

Renzo Dalle Vedove

Società Benefit, l’impresa che genera valore

News da parte di Renzo Dalle Vedove, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il più numeroso ed autorevole network della consulenza aziendale in Italia
Molte volte chi sente per la prima volta l’espressione Società Benefit pensa automaticamente al settore No Profit, ma non è così, il termite Società• Benefit si riferisce di fatto enti for profit che perseguono, accanto allo scopo tipico della realizzazione degli utili, finalità• ulteriori di beneficio comune, volte ad ottenere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società• civile e che intendono operare in modo sostenibile e trasparente.
Le Società Benefit sono di derivazione US (B Corporation) dove sono state definite uno strumento per reinventare il Capitalismo verso una economia positiva e superare le barriere tra profit e non profit nell’ottica di creare nuovi modelli per una economia sociale di mercato che risponda alle crescenti necessità di sociale e ambientale.
In Italia le Società Benefit costituiscono una nuova forma giuridica introdotta con la Legge 208/2015.
Significativo il comma 376 che le definisce come società che: “..nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”
L’Italia con questa innovazione giuridica è il primo paese in Europa e primo al mondo se escludiamo gli Stati Uniti ad aver introdotto una normativa specifica contribuendo ad arricchire e diffondere il pensiero della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI o CSR), in sintonia con la linea adottata dalla Comunità Europea.
Sicuramente un salto evolutivo del concetto di capitalismo, che si spoglia in questo modo delle accezioni negative di utilitarismo e aridità in cui spesso è incasellato, la responsabilità civile non è più una pura decisione discrezionale dell’imprenditore più avveduto, ma è la stessa compagine sociale che, in sede di costituzione o modifica statutaria, decide di vincolare l’impresa ad una missione di beneficio comune a lungo termine, misurabile e quantificabile, che costituisce un obbligo di natura giuridica e che si affianca in modo ufficiale all’obiettivo del profitto. Le Società Benefit non costituiscono un nuovo tipo di società. Lo stesso comma 377 della sopra citata legge indica che possono perseguire una o più finalità di beneficio comune ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, e quindi le società di persone e le società di capitali 1.
PERCHE’ UNA SOCIETA’ BENEFIT
Vision e Mission
L’adozione di una forma giuridica formale fornisce la sicurezza, da parte di soci, che l’impresa continuerà• a dar conto, nel tempo ed in maniera trasparente, della sua missione anche con riferimento alle finalità• di beneficio comune.
IMMAGINE e VALORE REPUTAZIONALE
Non ci sono dubbi che il cappello sostenibile e responsabile che le Società Benefit decidono di adottare ha un’accezione di positività, attenzione, sensibilità che si aggiunge all’immagine e al valore reputazionale dell’azienda.
Diventano sinonimo ulteriore di trasparenza, correttezza, di una scala valoriale che va oltre il mero interesse economico e abbraccia bisogni e coinvolgimento di tipo sociale.
A partire dai consumatori consapevoli, attenti alla sostenibilità, al biologico, al commercio equo, ecc., gli stakeholder esterni avranno un occhio di riguardo, e ciò determinerà effetti virtuosi trascinati a cascata, dal fatturato, alla fedeltà dei fornitori di uguale sensibilità, ma non solo.
TALENTI – MOTIVAZIONE – PRODUTTIVITÀ
Varie indagini internazionali hanno dimostrato che le società con maggiore coinvolgimento e impegno sociale attraggono personale con maggiore condivisione di valori e motivazione. Ciò genera un circolo virtuoso, per cui si genera fedeltà all’azienda, maggiore motivazione e quindi incremento della produttività.

L’adozione di una forma giuridica formale fornisce la sicurezza, da parte di soci, che l’impresa continuerà• a dar conto, nel tempo ed in maniera trasparente, della sua missione anche con riferimento alle finalità• di beneficio comune.
IMMAGINE e VALORE REPUTAZIONALE
Non ci sono dubbi che il cappello sostenibile e responsabile che le Società Benefit decidono di adottare ha un’accezione di positività, attenzione, sensibilità che si aggiunge all’immagine e al valore reputazionale dell’azienda.

Diventano sinonimo ulteriore di trasparenza, correttezza, di una scala valoriale che va oltre il mero interesse economico e abbraccia bisogni e coinvolgimento di tipo sociale.
A partire dai consumatori consapevoli, attenti alla sostenibilità, al biologico, al commercio equo, ecc., gli stakeholder esterni avranno un occhio di riguardo, e ciò determinerà effetti virtuosi trascinati a cascata, dal fatturato, alla fedeltà dei fornitori di uguale sensibilità, ma non solo.
TALENTI – MOTIVAZIONE – PRODUTTIVITÀ
Varie indagini internazionali hanno dimostrato che le società con maggiore coinvolgimento e impegno sociale attraggono personale con maggiore condivisione di valori e motivazione. Ciò genera un circolo virtuoso, per cui si genera fedeltà all’azienda, maggiore motivazione e quindi incremento della produttività.
Deloitte si è soffermata sul tema, con focus sulla generazione dei futuri manager: “I Millennial rappresentano oggi il 50% e diventeranno il 75% della forza lavoro entro il 2025; il 77% di essi afferma che “lo scopo dell’azienda è il motivo principale per cui scelgo un certo datore di lavoro.” La Società Benefit assicura ai futuri talenti che l’azienda è legalmente impegnata nel perseguire una missione di impatto positivo.’ – Deloitte Millennial Survey
MAGGIORI CAPITALI DI INVESTIMENTO
Appare opportuno evidenziare che le Società Benefit stanno raccogliendo capitale di rischio da investitori di primario livello sia in Italia che all’Estero. Le imprese che hanno un focus dedicato al loro impatto sociale e ambientale stanno attirando sempre più l’interesse degli investitori, anche istituzionali, che le reputano innanzitutto più trasparenti relativamente ai rischi non finanziari e quindi di medio-lungo termine, un plus quindi in termini di continuità aziendale.
Gli stessi investitori, visto il crescente interesse dei consumatori finali verso investimenti finanziari “sostenibili” per il loro risparmio, sono poi sempre più attenti a temi di governance sociale ed ambientale, nonché di gestione lungimirante del capitale umano.
OTTIMIZZAZIONI LUNGO PERIODO
Le Società Benefit, fra le finalità proprie, perseguono anche un impatto positivo a livello ambientale. Ciò porta indiscutibilmente a decisioni organizzative virtuose volte a porre in essere processi e procedure di riduzione degli sprechi e dei consumi, con conseguente correlato risparmio in termini di costi.
ULTERIORI VANTAGGI
Il Decreto Rilancio (07/2020) aveva introdotto alcuni vantaggi fiscali a supporto delle Società Benefit, al fine di rafforzarne la presenza nella rete economica italiana. In particolare, stabilendo un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) della legge di conversione del decreto fino al 31 dicembre 2020, prorogata al 30/06/2021 anche se in attesa del decreto attuativo.
Il Decreto Sostegni-bis (2021)
• dispone l’estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione del credito d’imposta per costi di costituzione o trasformazione in società benefit.
• tra i costi agevolabili vengono inclusi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;
• viene specificato che l’importo massimo di tax credit utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.
Un ulteriore beneficio a favore delle Società Benefit è la previsione di riconoscere a tutte le imprese che opereranno in modo trasparente e responsabile, quindi anche alle Società Benefit, una possibile premialità nei bandi pubblici. (Decreto Legge fiscale emendamento all’art. 49 del DDL 2020 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”),
La Società Benefit o Benefit Corporation è un’azienda che per statuto persegue, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di benessere diffuso, impegnando il management e gli azionisti a standard più elevati di “scopo”, “responsabilità” e “trasparenza”
Un’organizzazione sostenibile, pertanto non pensa soltanto al profitto, ma evolve basandosi sul concetto delle tre P: people, planet e profit da cui nasce il percorso virtuoso verso la corporate social responsibility con evidenti ricadute positive in termini organizzativi nell’assolvere le previsioni normative dettate dal “Codice della Crisi” circa la continuità aziendale, agli “adeguati assetti organizzativi” introdotti di cui all’art. 2086 cc e non da ultimo in merito Compliance 231 riferita ai reati ambientali e fiscali.
La procedura di certificazione B Corp tramite l’applicazione del B Impact Assessment (BIA), ma anche l’utilizzo di schemi alternativi e le linee guida GRI aiutano l’imprenditore ad ottenere una organizzazione trasparente della propria impresa.
IL BENEFICIO COMUNE QUALE ELEMENTO DOMINATE NELLE SB
L’elemento identificativo principale delle Società• Benefit consiste nell’attenzione posta sull’impatto sociale di un progetto d’impresa: una Società• Benefit non produce solo beni o servizi, ma lavora per generare il bene comune per il territorio, per l’ambiente, per i lavoratori, per la collettività•, in funzione di una scelta libera, coerente e responsabile dei soci.
Il beneficio comune assume un ruolo determinante nel concetto di Società benefit.
Il beneficio comune consiste nel perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di tutti i portatori di interesse ovvero persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, nonché il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
La norma non definisce in modo puntuale il beneficio comune e le modalità di realizzazione, al contrario viene lasciata ampia libertà alla Società Benefit di scegliere la finalità di beneficio comune e le modalità concrete con cui realizzarla, chiarendo però che essa deve essere perseguita nello svolgimento dell’attività economica, non come un fatto aggiuntivo e indipendente.
e le linee guida GRI aiutano l’imprenditore ad ottenere una organizzazione trasparente della propria impresa.
IL BENEFICIO COMUNE QUALE ELEMENTO DOMINATE NELLE SB
L’elemento identificativo principale delle Società• Benefit consiste nell’attenzione posta sull’impatto sociale di un progetto d’impresa: una Società• Benefit non produce solo beni o servizi, ma lavora per generare il bene comune per il territorio, per l’ambiente, per i lavoratori, per la collettività•, in funzione di una scelta libera, coerente e responsabile dei soci.

Il beneficio comune assume un ruolo determinante nel concetto di Società benefit.
Il beneficio comune consiste nel perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di tutti i portatori di interesse ovvero persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, nonché il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
La norma non definisce in modo puntuale il beneficio comune e le modalità di realizzazione, al contrario viene lasciata ampia libertà alla Società Benefit di scegliere la finalità di beneficio comune e le modalità concrete con cui realizzarla, chiarendo però che essa deve essere perseguita nello svolgimento dell’attività economica, non come un fatto aggiuntivo e indipendente.
Il beneficio comune generato deve essere reale, tangibile e misurabile e rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l’organizzazione si colloca così come agli obiettivi dell’organizzazione stessa, della mission, del modello di business nonché del ruolo che l’azienda ha all’interno della comunità in cui opera.
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
La norma prevede che le Società Benefit devono produrre una valutazione di impatto utilizzando uno standard di valutazione esterno che per legge deve essere:
1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società• e delle sue azioni nel perseguire la finalità• di beneficio comune nei confronti degli stakeholder;
2. sviluppato da un ente che non sia controllato dalla Società• Benefit o collegato con la stessa;
3. credibile, perché• sviluppato da un ente che ha le competenze necessarie e utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard;
4. trasparente, perché• le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: i criteri utilizzati, le ponderazioni, l’identità• degli amministratori e l’organo di governo, il processo di modifica e aggiornamento allo standard, un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.
cambiamento che l’organizzazione produce nelle persone e nell’ambiente circostante e nello specifico riguarda il cambiamento generato nelle seguenti aree: governo d’impresa, lavoratori, altri portatori di interesse, ambiente.

Come premesso, non esiste una definizione univoca sul concetto di “impatto”, tuttavia la normativa ha introdotto come riferimento per la valutazione l’architettura del B Impact Assessment (BIA) anche se possono essere un utile riferimento anche altri standard quali il GRI (Global reporting Initiative)e la ISO 26000.
La valutazione di impatto è una valutazione complessa suddivisa in più fasi:
• Definizione dell’ambito di analisi
• Mappatura e coinvolgimento degli stakeholder
• Comprensione del processo di cambiamento
• Attribuzione di valore e comunicazione dei risultati
LA RELAZIONE ANNUALE
E’ onere degli amministratori delle Società Benefit redigere una relazione annuale avente ad oggetto il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito internet della società•, ove esistente, che deve contenere:
• la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità•e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità• di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
• la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla legge, di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo;
• una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società• intende perseguire nell’esercizio successivo.
CONCLUSIONI
Può apparire relativamente semplice da punto di vista formale costituirsi in Società Benefit o trasformarsi come SB, in realtà implica un complesso cambiamento di paradigma e di identità profondo dell’idea stessa di impresa come la intendiamo oggi.
La trasformazione porta ad un’azienda che persegue il beneficio comune nell’esercizio dell’attività economica, tutelando gli interessi dei propri stakeholder e affermandosi quindi come azienda responsabile, sostenibile e trasparente che genera e rigenera valore.

Per questo motivo gli imprenditori più sensibili al tema spesso si affidano al supporto professionale di manager con formazione ed esperienza specifiche in CSR/Sustainability, affinché li accompagnino in questa delicata quanto illuminata evoluzione societaria.
Renzo Dalle Vedove