Rivalutare il settore alberghiero: un’opzione a costo zero

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Nuove specifiche per la possibilità di effettuare la rivalutazione

L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di rivalutazione.
In questo caso il tema è il settore alberghiero. Vittima, più di altri settori, dell’epidemia di Covid, le strutture ricettive sono state al centro, sin da subito, di misure palliative come ristori per cercare di non sopperire alla situazione economica attuale.

Una delle misure, già prevista dallo scorso 2020 con il Decreto Liquidità è la rivalutazione, concessa ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Cosa cambia rispetto la disciplina ordinaria
Al contrario della disciplina ordinaria in merito alla facoltà di procedere anche scegliendo singoli beni da rivalutare, nel caso del settore alberghiero è possibile agire solo per categoria omogenea.

Ulteriore differenza è la gratuità della disciplina: nella rivalutazione ordinaria la rilevanza fiscale dell’operazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 3%. Discorso diverso per gli alberghi, che possono ottenere riconoscimento fiscale dei maggiori valori in maniera del tutto gratuita.

Chi può accedere

L’intervento dell’Agenzia è stato richiesto per risolvere un quesito inerente l’ammissibilità di alcuni soggetti a tale disciplina. L’istante della Risposta 200 dello scorso 23 marzo 2021 è infatti u8na Società in accomandita semplice, con codice ATECO 55.1, proprietaria di un immobile strumentale all’attività alberghiera dato in affitto ad una società terza, con la quale non sono presenti altri rapporti intersocietari.
Particolarità del caso esaminato è che la società proprietaria dell’immobile ha mantenuto la gestione degli ammortamenti.

Sulla base delle informazioni prospettate l’Agenzia ha risposto positivamente circa l’accesso alla rivalutazione, richiamando la L. 342/2000 secondo cui avviene una parificazione tra società di capitali e imprese individuali, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Nuove specifiche per la possibilità di effettuare la rivalutazione

L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di rivalutazione.
In questo caso il tema è il settore alberghiero. Vittima, più di altri settori, dell’epidemia di Covid, le strutture ricettive sono state al centro, sin da subito, di misure palliative come ristori per cercare di non sopperire alla situazione economica attuale.

Una delle misure, già prevista dallo scorso 2020 con il Decreto Liquidità è la rivalutazione, concessa ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Cosa cambia rispetto la disciplina ordinaria
Al contrario della disciplina ordinaria in merito alla facoltà di procedere anche scegliendo singoli beni da rivalutare, nel caso del settore alberghiero è possibile agire solo per categoria omogenea.
Ulteriore differenza è la gratuità della disciplina: nella rivalutazione ordinaria la rilevanza fiscale dell’operazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 3%. Discorso diverso per gli alberghi, che possono ottenere riconoscimento fiscale dei maggiori valori in maniera del tutto gratuita.

Chi può accedere

L’intervento dell’Agenzia è stato richiesto per risolvere un quesito inerente l’ammissibilità di alcuni soggetti a tale disciplina. L’istante della Risposta 200 dello scorso 23 marzo 2021 è infatti u8na Società in accomandita semplice, con codice ATECO 55.1, proprietaria di un immobile strumentale all’attività alberghiera dato in affitto ad una società terza, con la quale non sono presenti altri rapporti intersocietari.

Particolarità del caso esaminato è che la società proprietaria dell’immobile ha mantenuto la gestione degli ammortamenti.
Sulla base delle informazioni prospettate l’Agenzia ha risposto positivamente circa l’accesso alla rivalutazione, richiamando la L. 342/2000 secondo cui avviene una parificazione tra società di capitali e imprese individuali, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate.
• le cui modalità di utilizzo del credito siano compatibili con l’attribuzione del credito.
Ad ogni modo si ritiene necessario una linea direttiva uniforme e chiara per ogni singola misura.

Decreto Sostegni: cosa cambia ora?
Le principali misure con conseguenze per le aziende

Il Decreto Sostegni prende vita e sostituisce quello che sarebbe dovuto essere il Decreto Ristori quinques.
Diventa operativo con molto ritardo rispetto la tabella di marcia, tanto era atteso e promosso dall’inizio del mese.
Il tempo in più necessario per l’iter di tale decreto premia con previsioni a carattere generale: a differenza dei precedenti ristori, infatti, caratterizzati da specifiche misure per tipologie precise di attività e di soggetti, con tale decreto vengono applicati filtri oggettivi e non soggettivi, allargando in qualche modo quanto meno la platea di possibili beneficiari.

Di seguito, le principali misure a favore delle aziende.

Contributo a fondo perduto
E’ rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono
reddito agrario.

Requisito è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.
Il contributo prevede l’applicazione di una percentuale sulla differenza tra i fatturati medi 2020 e 2019 pari a:

• 60% sei i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000,00 €;
• 50% se superiori a 100.000,00 ma inferiori a 400.000,00 €;
• 40% se superiori a 400.000,00 ma inferiori a 1.000.000,00 €;
• 30% se superiori ad 1 milione ma inferiori a 5 milioni di euro;
• 20% se superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per le partite iva aperte nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione.

Inoltre vengono comunque riconosciuti 1.000,00 € per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è di 150.000,00 €.
Proroga del periodi di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. I versamenti dovranno poi essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo alla sospensione.

Aiuti di Stato

Il limite di 800.000,00 € è stato portato ad un milione e ottocentomila euro, rispettando i nuovi canoni disposti dall’Unione Europea in termini di Temporary Framework. Hanno subito aumenti di importo anche gli aiuti nei settori di pesca, acquacultura e produzione primaria dei prodotti agricoli.

Approfondisci gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su Transizione 4.0 e scopri come funziona il nuovo Patrimonio Destinato

L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in tema di ammissibilità di investimenti 4.0.
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Credito investimenti 4.0: nuovi chiarimenti

Ribadita l’esclusione dei veicoli, anche se necessari al funzionamento delle attrezzature

Più nello specifico viene esaminata la casistica di un’autobetoniera composta da due parti, un autotelaio targato e un’attrezzatura specifica montata su autotelaio. La risoluzione del quesito posto è contenuta nella risposta n. 189/2021.
Partiamo dai dettagli della richiesta. L’istante chiede se sia possibile applicare il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex L. 160/2019 all’intero investimento. Chiede infatti se attrezzattura e telaio possano essere considerati in maniera unitaria, perché in assenza del veicolo, l’attrezzatura non potrebbe altrimenti funzionare o raggiungere il luogo in cui operare.
La risposta dell’Agenzia. Chiamato in causa il MISE, per deliberare circa gli aspetti di natura tecnica, viene ribadita l’impossibilità di ammettere il telaio all’agevolazione maggiorata.
Infatti, mentre possono essere ricompresi all’interno dell’Allegato A L. 232/2016 i beni considerati “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE; devono considerarsi al contrario esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli, come disposto dalla Direttiva 2007/46/CE.
Per tale motivo, la sola attrezzatura potrà fruire della percentuale maggiorata, sempre che sia dimostrato il possesso dei 5+2 requisiti.
Le precisazioni fornite restano valide anche per le novazioni introdotte alla disciplina del credito investimenti dalla L. 178/2020.

Ricerca e sviluppo: limiti al nuovo bonus

L’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 17 marzo 2020 pubblica due risposte ad interpelli inerenti il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per la nuova versione del credito, inerente le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica e ideazione estetica.
Andiamo per gradi.
Il primo quesito (risolto con la risposta n. 187) ha una portata generale e significativa per tutti i possibili beneficiari del credito. Si parla infatti di un tema sensibile all’interno della disciplina in oggetto, ossia la ricerca commissionata.
Infatti, all’interno della Circolare 5/E del 2016, il Legislatore riteneva inammissibile l’attività di ricerca svolta su commissione di terzi. Infatti, in tal caso, l’impresa commissionaria non sostiene i costi delle attività, addebitandoli al committente.
Dal gennaio 2017, invece, l’introduzione del comma 1-bis all’art. 3 della L. 145/2013, prevedeva la possibilità per le imprese commissionarie residenti per conto di committenti non residenti, di accedere al credito.
Dal 2020, la nuova disciplina però, non tratta della ricerca commissionata e non è previsto nessun tipo di disposizione analoga al precedente comma 1-bis.
Per tale ragione, a partire dal 2020 non possono considerarsi ammissibili le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

Settore dell’industria alimentare: cos’è ricerca e sviluppo?

Il secondo quesito, oggetto della risposta 188, è invece settoriale, trattando del settore specifico dell’industria alimentare.
Il quesito è sottoposto da un ristorante con attività secondarie legate all’industria alimentare il quale ritiene le proprie attività di trasformazione dei processi di gestione della cucina, la creazione di nuovi piatti, la modifica significativa delle ricette, attività ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
L’Agenzia chiama il MISE a pronunciarsi in risposta alla domanda sottoposta, trattandosi di un quesito puramente tecnico.
Lo stesso, fornisce in primo luogo una disamina generale del significato di ricerca e sviluppo ai fini della disciplina agevolativa, ricordando come sia necessario raggiungere il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e che il risultato dell’attività deve produrre un beneficio per l’intera economia.
Inoltre, ipotizzando un’applicazione pratica al settore dell’industria alimentare in generale, il MISE riporta una serie di attività che risulterebbero ammissibili:
– Lavori finalizzati ad un significativo prolungamento della vita commerciali dei prodotti alimentari, attraverso studi su nuove metodologie di trattamento e conservazione, nuovi materiali e tecniche di confezionamento;
– Lavori ricollegabili allo studio e alla sperimentazione di nuovi ingredienti e formulazioni capaci di generare un effetto tecnico o un’utilità tecnologica sui prodotti alimentari, in termini di malattie alimentari, digeribilità, apporto vitaminico, prevenzione delle malattie ecc..
In ultimo, viene fatto un confronto con la nuova disciplina del credito di imposta, che ha ampliato il novero delle attività ammissibili. In tal senso, il MISE apre ad una possibile ammissibilità delle spese sostenute, facendole ricadere nelle attività di design e ideazione estetica.

Patrimonio Destinato ready-to-learn

Breve guida ad uno degli strumenti più attesi dell’ultimo trimestre

Si tratta di uno strumento istituito dal decreto Rilancio per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle grandi imprese italiane. Verrà gestito da Cassa Depositi e Prestiti, operando secondo differenti modalità: nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato ovvero a condizioni di mercato con il coinvolgimento di investitori privati.
Beneficiari
Possono accedere al patrimonio destinato le società per azioni, anche quotate, comprese quelle costituite in forma cooperativa con sede legale in Italia che abbiano un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro. Restano escluse le attività di intermediazione finanziaria e assicurativa.
Le società inoltre non dovranno trovarsi in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale e non rientrare tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE. Occorrerà inoltre essere compliance alla 231.
Requisiti di accesso sono quindi:
– essere impresa di interesse nazionale, per il settore in cui operano o per la loro rilevanza dimensionale od occupazionale;
– non in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili;
– avere una situazione economico/finanziaria (che non si sia già presente prima del 31 dicembre 2019) tale che, in assenza dell’intervento, rischierebbe di perdere la continuità aziendale, di fallire o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Sono invece escluse le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Operatività
In caso di regime di “Temporary framework”, gli interventi del Patrimonio Destinato potranno essere effettuati tramite:
– la partecipazione ad aumenti di capitale;
– la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;
– la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
– la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
La sottoscrizione dei contratti relativi alle prime tre misure dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2021, mentre nel caso di prestiti subordinati non convertibili dovrà intervenire entro il 30 giugno 2021.
In ogni caso, l’intervento del Patrimonio Destinato non sarà inferiore a:
– 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione;
– 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
– -100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale.
Oltre la soglia di 250 milioni di euro servirà l’autorizzazione dalla Commissione UE.
Per gli interventi realizzati mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati, invece, il valore nominale di tali prestiti sottoscritti dal Patrimonio Destinato non sarà superiore ai 2/3 della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria riferita all’anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, e all’8,4% del fatturato totale dell’impresa beneficiaria riferito all’anno 2019.
Nell’ambito dell’operatività a condizioni di mercato, gli interventi previsti sono gli aumenti di capitale o la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, solo però in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato per almeno il 30% dell’intervento.
L’accesso a queste misure richiede la presentazione di due degli ultimi 3 bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale in utile e l’assenza in Centrale Rischi della Banca d’Italia di segnalazioni di “sofferenze a sistema” o di un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20%.
Sono in ogni caso escluse le società a partecipazione pubblica, ad eccezione di quelle con una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale e delle società quotate.
Il Patrimonio Destinato potrà inoltre effettuare interventi:
– riservati ad imprese strategiche, tra cui rientrano le imprese che operano nel settore delle infrastrutture e tecnologie critiche, degli approvvigionamenti di fattori produttivi critici, dell’accesso a informazioni sensibili e della libertà e pluralismo dei media, nonché le società di rilevante interesse nazionale:
– relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

I prossimi mesi saranno pieni di novità: hai la strategia giusta per coglierle tutte?

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Quando il piano B è migliore del piano A
Nonostante sia già finito il primo trimestre, mai come quest’anno occorre essere pronti e sapersi adattare.
Siamo a marzo 2021 e le imprese hanno già impostato il budget e le strategie per il 2021.
Partiamo da un presupposto fondamentale: è un anno atipico, forse più del 2020. Questo perché la presunta ripresa post covid non è ancora partita del tutto.
E’ in dubbio per la prossima settimana un nuovo blocco (o comunque forti limitazioni) per molte attività produttive; nei prossimi giorni dovranno essere pubblicati ulteriori decreti con la previsione di ristori, proroghe e nuovi incentivi ed agevolazioni.
Il tutto in un’alea di dibattito e incertezza. Cosa fare quindi?
Sicuramente è opportuno seguire il proprio piano A, ma attuare ragionamenti paralleli e costruire dei “piani di riserva”. La pianificazione diventa fondamentale e avere chiari gli obiettivi è sicuramente utile.
Il MISE ha reso noto che nel primo semestre verranno rese note nuove indicazioni operative per il piano Transizione 4.0: si preannunciano aumenti di aliquote ma anche ulteriori oneri ancora non definiti.
Ulteriormente resta da capire se il piano Colao verrà realmente attuato, in tutto o in parte.
Ad oggi sappiamo con certezza il lancio di queste cinque misure:
1. Fondo Salva Aziende
Si tratta di un Fondo destinato al supporto finanziario di aziende in crisi temporanea o in amministrazione temporanea.
La dotazione iniziale è di 300 milioni di euro e ricadrà nel Temporary Framework.
Il Fondo si affianca al Fondo Patrimonio Rilancio, di prossima attivazione e controllato da Cassa Depositi e Prestiti.
2. Bando Macchinari Innovativi
E’ alla Corte dei Conti il decreto che apporta ulteriori 93,5 milioni di euro per il Mezzogiorno.
La misura riguarda le PMI di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. E’ prevista per aprile l’apertura del secondo sportello con una dotazione aggiuntiva di 132,5 mln di euro.
I programmi di investimento ammessi hanno come obiettivo la creazione di una nuova unità produttiva o il cambiamento fondamentale del processo di produzione.
L’agevolazione riconosciuta è un mix tra contributo in conto impianti e un finanziamento agevolato, per una copertura fino al 75% delle spese ammissibili
3. Bonus Sud Biennio 2021-2022
A seguito della proroga prevista dalla nuova Legge di Bilancio, la misura è stata prevista per il nuovo biennio. Vengono quindi apportate modifiche al modello di comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate prevedendo specifiche di progetto e un’apposita sezione per l’indicazione di aiuti di Stato e in de minimis.
4. Fondo Patrimonio Rilancio
Dovrebbe essere operativo entro fine mese.
Il fondo che gestirà operazioni di capitalizzazione delle grandi imprese, attualmente è stato approvato il provvedimento dalla Corte dei Conti e a giorni dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta.
Le risorse iniziali sono circa 40 miliardi di euro e possono valere sul Temporary Framework.
5. Simest
Sono stati stanziati ulteriori 2 miliardi di euro che andranno a coprire le domande in esubero del 2020.
Inoltre Simest ha approvato il nuovo plafond previsto per il Temporary Framework con un incremento da 800.000,00 a 1.800.000,00 €; per questo motivo le imprese beneficiarie saranno chiamate ad inviare una nuova dichiarazione integrativa secondo le istruzioni fornite da Simest, pena perdita del beneficio.
Accanto alle misure di prossima definizione ci sono anche alcune in scadenza o che subiranno modifiche. In questo labirinto di date, numeri e decreti, riuscire a non perdersi nulla è davvero difficile. Per il momento, ricordiamo le proroghe e le scadenze imminenti.
Imposta sui servizi digitali
La scadenza prevista per il prossimo sedici di marzo è stata prorogata a maggio. Il provvedimento definitivo è in corso di redazione e promulgazione.
Crediti di imposta per l’editoria
Ricordiamo che al 31 marzo scadono il Tax Credit pubblicità e i Tax Credit per la Stampa periodica italiana all’estero e l’Editoria speciale periodica. Le misure prevedono Iter differenti. Per ulteriori approfondimenti potete scriverci su ask@opentorino.it.
Credito Investimenti e Bonus Sud: un 95% che fa gola
Aspetti di cumulabilità tra due misure a sostegno degli investimenti

Il Bonus Sud è stato prorogato per il biennio 2021-2022 dalla nuova Legge di Bilancio.
Dall’altro lato c’è il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con un aumento delle voci di spesa ammissibili e un aumento di aliquote (ma solo per il 2021).
Con i numeri delle due misure sembra possa arrivare a fruire di un credito fino al 95% del costo dell’investimento. Un’opportunità che certo non è da farsi scappare. Approfondiamo gli aspetti principali delle due materie e la possibilità di cumulare le due misure.

Le misure a confronto – Credito investimenti

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi sostituisce dallo scorso 2020 la precedente disciplina dell’iper ammortamento. La misura, a carattere generale, riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi sostenuti nell’arco temporale tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, o fino al 30 giugno 2022, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2021 siano soddisfatti i seguenti requisiti: ordine di acquisto sottoscritto dal fornitore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del valore di acquisto (anche in caso di leasing finanziario).

Le categorie di beni rientranti nel credito sono:
1. Beni strumentali materiali rientranti nell’allegato A ex L. 232/2016 o anche definiti “beni 4.0”
2. Beni strumentali immateriali rientranti nell’allegato B ex L. 232/2016
3. Beni strumentali materiali ordinari
4. Beni strumentali immateriali ordinari
5. Beni strumentali materiali e immateriali finalizzati allo smartworking.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con le aliquote ed i massimali di investimento, per il 2021, confrontando le novazioni normative rispetto all’esercizio 2020.
https://consulentiaziendaliditalia.it/wp-content/uploads/2021/03/open.jpg/
si rende noto che il MISE ha comunicato che entro il primo semestre 2021 verranno fornite ulteriori indicazioni circa il Piano Transizione 4.0. Circa l’assenza di una normativa di coordinamento, si può assumere la data del 16 novembre 2020 quale spartiacque per la corretta applicazione delle discipline (Tali specifiche sono sorte durante un incontro organizzato da Federmacchine e Anima con Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico tenutosi lo scorso 10 febbraio 2021) .

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Possono accedervi anche dagli esercenti arti e professioni, ma solo per i beni strumentali ordinari.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, che deve essere comprovato al momento della fruizione del credito (Sole 24 Ore – L’esperto Risponde dell’8 marzo 2021).

L’utilizzo del credito è possibile esclusivamente in compensazione tramite F24 e non è soggetto a limiti di compensabilità. La suddivisione in quote annuali (tre per il 2021) non pregiudica la possibilità di utilizzare anche solo parzialmente il credito e di poterlo sfruttare negli esercizi successivi.
Sarà anche necessario l’invio di una Comunicazione al MISE, i cui contenuti e modalità di invio verranno esplicati idealmente entro la prima metà dell’anno. L’invio della comunicazione non pregiudica l’accesso e l’utilizzo del beneficio fiscale poiché il documento ha meri fini statistici (Avvertenza MISE 29 dicembre 2020).

Bonus Sud

E’ anch’esso un credito di imposta riconosciuto in caso di investimenti (anche tramite leasing finanziario) facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

A differenza del credito di imposta sopra esaminato esistono alcuni limiti all’accesso: non si applica infatti ai settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà’. In ultimo, occorre essere titolari di reddito di impresa (Circolare 34E 2016 §2).

Inoltre deve riguardare investimenti iniziali ai sensi del Regolamento UE 651/2014 art. 2 punti 49, 50 e 51, casistiche che riguardano:
– al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
– al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.

L’accesso all’agevolazione prevede la sottomissione di una domanda all’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione di un apposito modulo.
Con il protocollo n. 65238/2021 dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato un nuovo modello, a seguito dell’estensione temporale della misura, che potrà essere utilizzato a partire dal 31 marzo 2021 in sostituzione del precedente.
Le novità presenti nella modulistica riguardano essenzialmente il campo descrittivo dell’investimento, attraverso cui il beneficiario dovrà dimostrare la funzionalità dell’investimento, consentendo al Fisco di non esprimere eventuali riserve sulla natura dell’investimento da agevolare. Per tale ragione si consiglia di effettuare la comunicazione in maniera preventiva, così da essere certi prima di sostenere l’investimento, dell’ammissibilità delle voci di spesa ai sensi della disciplina di tale credito.
E’ stata inoltre inserita una sezione dedicata agli aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, al fine di valutare la cumulabilità dell’investimento.

L’utilizzo del credito è previsto anche in questo caso esclusivamente tramite F24 e non è soggetto a limiti di compensabilità.

Cumulabilità tra le due misure.

Con la Risposta n. 157 del 05 Marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ritorna sul merito della cumulabilità tra le due misure.
Innanzitutto occorre considerare che, nel caso sia possibile il cumulo tra due o più misure, non potrà in alcun modo essere superato il 100% del costo sostenuto. Ciò significa che non è ritenuta lecita alcuna forma di sovrafinanziamento degli investimenti sostenuti.
Nel caso di specie, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è una misura di carattere generale e di natura fiscale che, come tale, non può configurarsi come aiuto di stato. Per tale motivo è possibile cumulare le due agevolazioni, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

In precedenza, l’Agenzia si era già pronunciata sul tema con la Risposta 360 del 16 settembre 2020. In questa sede l’Agenzia non si è limitata a sancire la piena cumulabilità tra le due misure ma ha ribadito il fatto che già l’iper ammortamento era stato considerato cumulabile con il Bonus Sud. Per tale ragione, essendo il credito di imposta misura analoga all’iperammortamento, gode dello stesso trattamento, potendo quindi essere cumulato con il Bonus Sud.

Nell’eventualità in cui l’investimento sia soggetto a ulteriori misure agevolative, tipiche di alcuni settori di attività (es- PSR), occorre prestare attenzione alle regole di cumulo e ad eventuali massimali previsti.
Per ulteriori informazioni o approfondimenti, il nostro indirizzo ask@opentorino.it è sempre disponibile.

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“Open Breaking News”. Argomenti trattati: Tax credit quotazione di Startup e Pmi,TEM, Bandi regionali

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BONUS PUBBLICITA’
termina a Marzo la prenotazione del credito di imposta

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Nuovo anno, nuovi investimenti in pubblicità.
La disciplina del tax credit pubblicità, che aveva subito sensibili modifiche a seguito del periodo COVID (basti pensare alla previsione di una seconda finestra di domanda e l’eliminazione della soglia incrementale di investimento), torna nel nuovo anno con alcune novità.
Dopo la previsione originaria che prevedeva un’unica aliquota del 75% sul valore incrementale, purchè pari o superiore almeno dell’1% degli investimenti effettuati nell’esercizio precedente (sempre che fossero della stessa natura); nel 2020 abbiamo assistito all’eliminazione del dato incrementale e dell’applicazione di un’aliquota del 50%.
Seppure tale intervento avrebbe dovuto incentivare l’utilizzo della misura, questa facilitazione si è rivelata un’arma a doppio taglio: il numero delle domande è stato tale da splafonare del tutto le risorse stanziate per l’anno 2020 con una conseguente rimodulazione del bonus, tale per cui le aziende che sono riuscite ad avere accesso alla misura hanno potuto fruire delle seguenti percentuali ricalcolate:
•per investimenti su stampa: 14,8%
•per investimenti su radio e televisioni: 6,5%
•per investimenti su entrambi i canali: dal 6,5% al 14,8%

Ma passiamo al 2021
Con un po’ di ritardo riusciamo a trovare istruzioni, modelli e regole ufficiali sui siti del Ministero dell’Editoria e dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli esercizi 2021 e 2022, salvo successive modifiche, le regole prevedono:
•circa gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, si applica la misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
•relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica una percentuale del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Probabilmente, la suddivisione di aliquote permetterà di non ripetere il deludente esito del 2020 ed i cinquanta milioni di euro di risorse stanziate – ad oggi per il solo settore dell’editoria – si riveleranno sufficienti.
Ricordiamo che si tratta di una misura soggetta a regime de minimis, perciò bisognerà prestare attenzione al proprio tetto ancora disponibile.
Tempistiche
Per tutto il mese di marzo, le aziende potranno “prenotare” il bonus pubblicità, compilando l’apposito modulo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il valore inserito si baserà sui dati di stima posseduti in capo alle aziende. Si consiglia di inserire un importo leggermente superiore ai propri preventivi di spesa, nel caso in cui, alla fine dell’anno, si decida di investire ulteriori risorse.
Nella dichiarazione sostitutiva da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022 infatti, non sarà possibile modificare l’importo dell’investimento
TAX CREDIT CONSULENZE E INVESTIMENTI
Attiva la piattaforma per gli investimenti in startup e PMI, prorogata la misura per le consulenze per le quotazioni

Credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
La misura era già prevista dalla Legge di Bilancio 2018, la nuova L. 178/2020 ha prorogato i termini fino al 31/12/2021. Il credito è finalizzato a sostenere le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno SM dell’UE o dello Spazio Economico Europeo.
Si parla di importi particolarmente alti: è possibile ottenere fino a 500 mila euro, equivalente al 50% del massimale delle spese di consulenza.
Sono ammissibili le seguenti spese:
•Implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza nella redazione del piano industriale, supporto in tutte le fasi del percorso di quotazione;
•Ammissione alla quotazione e attestazione di idoneità;
•Collocamento delle azioni presso gli investitori;
•Supporto nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, due diligence;
•Assistenza nella redazione del documento di ammissione e del prospetto dei documento per il collocamento presso investitori qualificati;
•Questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti la quotazione;
•Comunicazioni relative all’ottenimento di visibilità, divulgazione dell’investimento.
Per la presentazione delle domande occorre individuare la competenza delle spese:
Per quelle sostenute nel corso del 2020, la scadenza è prevista per il prossimo 31 marzo 2021; mentre per quelle di competenza 2021, la finestra temporale è tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Anche per questa misura la sottomissione sarà telematica, ma non è prevista alcuna piattaforma dedicata: basterà inviare la documentazione necessaria all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it/.
massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).
Trattandosi di una misura in regime de minimis, la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
E’ possibile non solo presentare domanda per il riconoscimento degli investimenti di competenza del 2021, ma anche per quelli sostenuti nel corso del 2020 dato che la nuova normativa può essere applicata con prelazione rispetto quella precedente.
La scadenza per la sottomissione delle richieste è fissata al 30 aprile 2021.

Speciale Bandi
Tutte le misure territoriali di maggiore interesse, selezionate da Open

La fine di febbraio e il nuovo mese di marzo ci hanno regalato tante occasioni da non perdere. Stiamo parlando dei bandi nazionali di recente e prossima apertura e di alcuni tax credit molto interessanti. Si pensi al bando MADE, piuttosto che ai contributi per il settore dei videogame e le startup del Made in Italy.
Allo stesso tempo ci sono innumerevoli misure sempre di nuova uscita. Noi di Open cerchiamo giornalmente di selezionare i più interessanti. Nel documento allegato scaricabile è possibile visionare le schede di misura delle più importanti.
Video newsletter:

Un bando con le competenze

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Video newsletter:

In apertura l’edizione 2020 del bando TEM di Invitalia

Tutti pronti per il 9 marzo, data di apertura del bando TEM. Già da diversi giorni si sentiva parlare di questa
tempistica, ma solo con ieri pomeriggio il sito web di Invitalia ha reso note alcune informazioni in più. Solo
questa mattina sono state pubblicate alcune FAQ non del tutto esaustive.
Il bando di per sé è molto interessante: l’obiettivo è quello di supportare processi di internazionalizzazione
anche attraverso sistemi digitali, tramite consulenze specialistiche fornite dai Temporary Export Manager.

Caratteristiche principali della misura

Si rivolge poi alle sole MPI (micro e piccole imprese) del settore manifatturiero (settore ATECO C), che
possono proporsi in forma singola o associata.
Sono cinquanta i milioni che verranno suddivisi tra i soggetti beneficiari sottoforma contributi in regime de
minimis. Attenzione quindi all’eventuale superamento del proprio plafond triennale. Un cinque per cento
della torta è poi riservato alle imprese in possesso del rating di legalità.
Per le micro e piccole imprese il contributo potrà arrivare fino a 20.000 euro, a fronte di un contratto di
consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro.
Per le reti di impresa invece, il contributo sale fino a 40.000 euro a fronte di un contratto di consulenza di
importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro.
E’ inoltre possibile ottenere un contributo aggiuntivo pari a 10.000,00 € se si raggiungono i seguenti risultati
sui volumi di vendita all’estero:
 incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri
registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021
 incidenza – nell’esercizio 2022 – almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso
paesi esteri sul totale del volume d’affari
Ci sono delle indicazioni anche su come definire l’entità del contratto di consulenza: per prima cosa la
durata, che dovrà essere di dodici mesi per le MPI e di ventiquattro per le reti. Occorrerà inoltre indicare il
numero di giornate uomo richieste, tenendo conto che il compenso massimo giornaliero riconoscibili è pare
a 500,00 €.

Tempistiche di adesione

Finora tutto semplice (più o meno): la domanda dovrà essere caricata online nella prima finestra temporale
indicata, ossia dal 9 marzo al 22 marzo 2021. Al contrario di altri bandi, questo costituirà solo un primo
step, che potremmo definire “compilazione”.
Occorrerà infatti procedere al secondo step di “presentazione”, dal 25 marzo al 15 aprile 2021, una sorta di
conferma di quanto già inviato ad Invitalia.
Sarà necessario anche richiedere preventivamente il contributo aggiuntivo. Questo darà luogo a due
ulteriori finestre temporali: se non si è richiesto il contributo dovranno richiedere erogazione del contributo
dal 1 giugno 2022 al 15 giugno 2022; viceversa, dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2024.
Che sia un deterrente di Invitalia per evitare un click day?
Ad ogni modo, le complessità non sono finite, e non riguardano tanto le aziende, ma bensì gli stessi
consulenti che dovranno erogare il servizio.

Le richieste del bando per i professionisti

I TEM devono infatti essere iscritti ad apposito elenco del MISE e non possono considerarsi tali quelle figure
che già vantano tale qualifica. Per quale motivo? Perché per questo bando il TEM non deve essere
competente per i soli ambiti di internazionalizzazione, ma anche e soprattutto per l’ambito digitale.
Deve quindi essere in grado di dimostrare oltre alle proprie competenze ed esperienze pluriennali, anche il
possesso di specifiche certificazioni su temi quali ad esempio e-commerce, IT, sales, utilizzo di social
network.
I TEM interessati possono proporsi sia in qualità di professionisti, sia in qualità di Società di TEM. In questo
caso i requisiti sono leggermente diversi.
Anche per i professionisti l’onere di rispettare delle date: per loro la finestra di iscrizione all’elenco del MISE
è fissata dal 18 marzo al 6 maggio 2021.
Insomma, un bando per nulla semplice, perché il margine di errore e di dimenticanza è dietro l’angolo.
Soprattutto, è il segno della forte necessità di individuare delle figure professionali con competenze
trasversali. Il focus quindi non è esclusivamente posto sul progetto, ma sull’essere certi che figure
imprenditoriali come le micro e le piccole imprese siano adeguatamente seguite.

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Transizione 4.0: occhio alla retroattività. Non per tutte le misure le maggiorazioni si riversano sul 2020

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Qui di seguito trovi la video newsletter:

Il pacchetto Transizione 4.0 ha subito diverse modifiche con la legge di Bilancio 2021.
I cambiamenti più importanti sono stati previsti per il credito investimenti: oltre alla maggiorazione delle
aliquote e dei massimali, sono state anche inserite nuove voci di spesa ammissibili, come ad esempio gli
investimenti per lo smartworking, al momento ammissibili per il solo esercizio 2021.
In ordine alle modifiche apportate, viene subito dopo la Ricerca e Sviluppo: anche in questo caso si è
intervenuti su alcune voci di spesa, al fine di porre rimedio ad alcune mancanze del Legislatore nella
precedente legge di bilancio. In secondo luogo, vengono aumentate le percentuali di beneficio ottenibile.
In ultimo la Formazione 4.0: nessuna modifica in merito all’entità agevolativa, ma sono previste nuove voci
di spesa ammissibili, in ottemperanza alla normativa europea.

Quale disciplina è davvero retroattiva
Negli ultimi giorni, da una lettura testuale del contenuto normativo è possibile rintracciare un’operatività
retroattiva sull’intero pacchetto.
Palese, nel caso del credito investimenti, più dubbio nel caso della Ricerca e Sviluppo. La conseguenza è in
ogni caso chiara: in assenza di norme di coordinamento l’aumento di aliquote fa gola al contribuente che
cerca di ottenere il massimo beneficio dai suoi investimenti.
In effetti, ai commi relativi alla ricerca e sviluppo e alla formazione 4.0, la nuova normativa andrebbe
applicata “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019” “e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2022”.
Leggendo tale disposto normativo, per ovvie ragioni la retroattività sembra essere applicabile. Ma è
davvero così?
Per il credito investimenti, l’applicazione retroattiva è parziale e data dalla sovrapposizione delle due
norme: in questo caso infatti, per gli investimenti a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre
2021 (salvo possibilità di prolungare l’arco temporale fino al 30 giugno 2022 versando un acconto del 20% e
in presenza di un ordine controfirmato al 31/12/2021) è già possibile fruire del nuovo credito di imposta.
Data la facoltà al contribuente di poter utilizzare anche negli anni successivi le quote di credito non
utilizzate, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo incontro di Telefisco, resta in capo a
quest’ultimo valutare la convenienza di quale norma applicare, in un trade off tra aliquota maggiore e
prudenza in un’eventuale sede di controlli.
Caso diverso per le altre due materie oggetto di credito di imposta.
In questo caso occorre effettuare un’analisi più dottrinale e valutare la differenza tra le modifiche di
coordinamento formale e sistematico e quelle di carattere sostanziale apportate alla normativa.
Sulla base di questo principio, possiamo infatti distinguere due tipi di interventi da parte del Legislatore:
1- Il primo, volto a colmare alcune lacune, ad armonizzare i disposti normativi e specificare alcune voci
di spesa;
2- Il secondo volto ad entrare nel merito e nella qualità della misura in sé, aumentando sia le aliquote
applicabili, sia i massimali, con conseguenze sensibili su quanto effettivamente possa spettare a
singolo contribuente interessato.

Mentre gli interventi del primo gruppo non interferiscono nella sostanza della norma, ma cercano di
conferire maggiore ordine al testo legislativo, nel secondo caso viene intaccata l’essenza della misura.
Occorre in aggiunta fare riferimento al principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire,
non potendo assumere fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore. Nel caso di specie la Legge
di Bilancio ha iniziato a produrre effetti dal 1° Gennaio 2021. Diversamente, si sarebbe dovuto inserire un
chiaro ed espresso riferimento alla volontà di applicare retroattivamente le discipline, come nel caso del
credito investimenti.
Ad ogni modo, in assenza di una linea guida certa da parte del Ministero non resta che operare
prudenzialmente, rispettando quanto previsto per il 2020 e attuando nel caso una contabilità separata per
quelle spese da considerare ancora “in forse”.

Temporary framework: proroga al 31 dicembre 2021
Plafond più alti e possibilità di trasformare i contributi in liquidità

Lo scorso 28 gennaio la Commissione europea è intervenuta in tema di Temporary Framework.
Tale strumento è stato adottato da marzo 2020 con il fine di sostenere l’economia europea durante la
pandemia ancora corrente. L’obbiettivo è quello di cercare di sopperire alle carenze di liquidità da parte
delle imprese consentendo agli Stati Membri di adottare misure di sostegno derogatorie.
Oggetto di diverse modifiche e adeguamenti, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, con un aumento
dell’importo concedibile alle imprese con perdite di fatturato superiori al 30% (da 3 a 10 milioni).
Ancora, vengono aumentati i massimali degli aiuti di Stato da 800 mila a 1,8 milioni di euro.
Tale soglia è valida per la generalità delle imprese, ad esclusione di alcuni settori, quali l’agricoltura e la
pesca.
In questo caso infatti le soglie passano dai 100 mila euro per l’agricoltura ai 225 mila; e da 120 mila euro
per i settori della pesca e dell’acquacoltura a 270 mila euro.
La proroga del TF è valida per tutte le misure previste nel quadro temporaneo, compree le misure di
ricapitalizzazione il cui termine era prima fissato al 30 settembre 2021.
Ricordiamo che gli interventi del TF sono cumulabili con il de-minimis.
La maggiore novità resta la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili
concessi nell’ambito del quadro in altre forme di aiuto, come ad esempio sovvenzioni a fondo perduto.
Ciò si traduce nella possibilità per un molte aziende di utilizzare eventuali contributi fuori plafond,
trasformandoli di fatto in liquidità, senza dovervi rinunciare, rimborsarli o pagare sanzioni.
Per quanto sembri una boccata d’aria per il bacino potenziale di utenti, d’altra parte occorre considerare la
possibile difficoltà di calcolo degli aiuti già fruiti. Infatti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano
gli aiuti per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, i ristori, le agevolazioni regionali per il Covid, gli
aiuti per la ricapitalizzazione delle imprese, le garanzie Ismea, la decontribuzione Sud per l’occupazione e
molte altre..

Sicuramente uno strumento valido e anzi necessario per consentire una ripresa cosciente e strutturale delle
imprese, che deve però essere dettata da una strategia interna e non dalla smania di ottenere il più
possibile.

Fondo salva-imprese: ristrutturare le PMI in difficoltà con un quid in più
Dal 2 febbraio si è aperta la finestra temporale di Invitalia

Il Decreto Rilancio, nello specifico l’articolo 43, istituisce il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
e la prosecuzione dell’attività di impresa. Per tale fondo sono stati stanziati ben 300 milioni.
A valere sulle risorse, Invitalia è nuovamente nominato gestore di un’altra misura, che si è ufficialmente
aperta il 2 febbraio scorso.
Obiettivo del bando nazionale è finanziare programmi di ristrutturazione finalizzati alla salvaguardia dei
livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Beneficiari
E’ una misura particolare con un bacino non troppo ampio di possibili beneficiari. Infatti possono proporsi
le società di capitali con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-
finanziaria, o imprese che detengano beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
Inoltre devono avere già avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello
sviluppo economico perché in difficoltà economica.
Come agisce il fondo
Invitalia effettua investimenti diretti nel capitale di rischio purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:
– la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
– l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di
euro;
– l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
o investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste;
o all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le
piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese;
o Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

Ulteriormente, il Soggetto gestore potrà realizzare investimenti in quasi equity.
Cosa occorre per presentare domanda
Le aziende interessate alla misura devono predisporre un programma di ristrutturazione dettagliato,
finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa, individuando
anche tutti gli strumenti, le politiche e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, ad esempio tramite
l’individuazione di potenziali compratori, o manifestando l’opportunità di acquisto da parte dei propri
dipendenti.
La sottomissione della domanda deve avvenire telematicamente, sfruttando la piattaforma e la
documentazione fornita da Invitalia, fino ad esaurimento fondi.

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Nuova edizione di Selfiemployment
Invitalia continuerà a gestire la misura che si apre a nuove linee di credito

Segnarsi in calendario il 22 febbraio 2021.
Da questa data sarà infatti possibile avere accesso alla nuova versione della misura Selfiemployment gestita
da Invitalia. Le novità? Un numero più ampio di beneficiari, meno burocrazia, tempistiche più comode.
Una nuova versione perchè fino al 21 febbraio rimarrà operativa la precedente misura legata al programma
Garanzia giovani, dedicato ai NEET, ossia i soggetti privi di lavoro e non impegnati in percorsi di studio o
formazione. Su questa versione, esistente territorialmente, le risorse sono già terminate per le regioni di
Marche, Molise, Toscana e Umbria.

Perché potrebbe fare per te
Altri vantaggi della misura è che le richieste di micro-credito o di piccoli prestiti potranno essere presentate
prima di costituire una società, allegando alla domanda un business plan e un piano economico finanziario
di stima dettagliato.
Il finanziamento agevolato sarà a tasso zero, privo quindi di interessi, con un piano di rimborso settennale e
con rate mensili che partono dopo 12 mesi dall’erogazione del prestito. Si tratta inoltre di un prestito senza
garanzie a copertura fino al 100% dei costi attinenti a progetti di investimento con valore compreso tra i 5
ed i 50 mila euro.

Quanto vale la misura
I soggetti interessati possono scegliere tra tipologie di investimento:
1. Microcredito, per progetti di importo tra 5 e 25 mila euro
2. Microcredito esteso, per importi tra 25 mila euro e 35 mila euro
3. Piccolo prestito, fino a 50 mila euro.
Le richieste saranno valutate in ordine cronologico fino esaurimento fondi, costituiti dalle risorse stanziate
sul Fondo rotativo nazionale selfiemployment.

Dottrina contro Operatività
Nell’ultima circolare 1/2021 di Assonime, si torna a parlare di credito di imposta
Assonime torna a ribadire un concetto ben noto a molti contribuenti: la differenza sostanziale tra credito di
imposta per attività in ricerca e sviluppo non spettante rispetto a quello inesistente.
Non è la prima volta che l’associazione interviene pro contribuente, con l’obiettivo di salvaguardare la
certezza del diritto e di chiedere un intervento da parte del legislatore per sciogliere qualsiasi dubbio
operativo circa la distinzione tra credito non spettante e inesistente.
Anche in questa occasione Assonime tende a ripetere quanto già esposto in precedenza: il credito
inesistente può configurarsi solo in caso di malafede o frode del contribuente.
Visto inoltre l’aspetto sanzionatorio, particolarmente penalizzante rispetto il credito non spettante –
passiamo dal 100-200% al 30% per il non spettante – si configura come inammissibile un’operatività
automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna valutazione di merito.
Ad oggi infatti, al contribuente non resta che attivarsi con lo strumento del ravvedimento operoso, prima
che sia stato notificato l’atto di recupero, cercando di attenuare e ridurre le sanzioni.

Nono solo investitori qualificati: quando la differenza possono farla i privati
Detrazioni fiscali per investimenti e PIR alternativi, l’incontro tra domanda e offerta cambierà?

Tutto è partito con il Decreto Rilancio, con la previsione di detrazioni fiscali del 50% per le persone fisiche
che investono in startup e PMI innovative. Ora il Decreto attuativo è al vaglio della Corte dei Conti in attesa
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dei mesi qualcosa è cambiato: la precedente versione della normativa includeva infatti anche le
società di capitali, alle quali ora resta preclusa questa possibilità. Opportunità che varrà invece per i privati
che potranno in alternativa:
– Investire in una o più startup, con un tetto di 100 mila euro annui;
– Investire in PMI innovative, con un tetto maggiorato: 300 mila euro.
Ma bisogna prestare attenzione, questi investimenti si concretizzano per le aziende beneficiarie, in aiuti in
de minimis, che devono rispettare un plafond di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel caso di investimenti in PMI innovative, è comunque possibile sforare il tetto sopra indicato: sulla parte
eccedente l’investitore può detrarre il 30%.
L’investimento può avvenire o direttamente nel capitale sociale o in maniera indiretta, tramite fondi
comuni. Tra i conferimenti in denaro sono ammesse anche le compensazioni dei crediti in sede di
sottoscrizione di aumenti di capitale.
Sempre il Decreto Rilancio è intervenuto poi nella definizione dei cosiddetti PIR alternativi, introducendo un
ulteriore strumento per incentivare l’afflusso di risorse alle imprese anche con capitale di debito.
Per i PIR alternativi costituiti da gennaio, è possibile vantare un credito di imposta pari alle eventuali
minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati entro il 31 dicembre 2021, purchè siano detenute per
almeno 5 anni.
Per questo strumento è stata redatta una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate in bozza, che ora è in
consultazione.
Questi sono solo alcuni dei nuovi strumenti messi a disposizione del mercato con l’intenzione di apportare
nuova liquidità nelle aziende. Questo è anche un modo per fornire ulteriore supporto al panorama delle
aziende in un momento in cui le casse dello Stato sono messe a dura prova dalla necessità giornaliera di
trovare ulteriori risorse come ristoro per le aziende.