Rivalutare il settore alberghiero: un’opzione a costo zero

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Nuove specifiche per la possibilità di effettuare la rivalutazione

L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di rivalutazione.
In questo caso il tema è il settore alberghiero. Vittima, più di altri settori, dell’epidemia di Covid, le strutture ricettive sono state al centro, sin da subito, di misure palliative come ristori per cercare di non sopperire alla situazione economica attuale.

Una delle misure, già prevista dallo scorso 2020 con il Decreto Liquidità è la rivalutazione, concessa ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Cosa cambia rispetto la disciplina ordinaria
Al contrario della disciplina ordinaria in merito alla facoltà di procedere anche scegliendo singoli beni da rivalutare, nel caso del settore alberghiero è possibile agire solo per categoria omogenea.

Ulteriore differenza è la gratuità della disciplina: nella rivalutazione ordinaria la rilevanza fiscale dell’operazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 3%. Discorso diverso per gli alberghi, che possono ottenere riconoscimento fiscale dei maggiori valori in maniera del tutto gratuita.

Chi può accedere

L’intervento dell’Agenzia è stato richiesto per risolvere un quesito inerente l’ammissibilità di alcuni soggetti a tale disciplina. L’istante della Risposta 200 dello scorso 23 marzo 2021 è infatti u8na Società in accomandita semplice, con codice ATECO 55.1, proprietaria di un immobile strumentale all’attività alberghiera dato in affitto ad una società terza, con la quale non sono presenti altri rapporti intersocietari.
Particolarità del caso esaminato è che la società proprietaria dell’immobile ha mantenuto la gestione degli ammortamenti.

Sulla base delle informazioni prospettate l’Agenzia ha risposto positivamente circa l’accesso alla rivalutazione, richiamando la L. 342/2000 secondo cui avviene una parificazione tra società di capitali e imprese individuali, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Nuove specifiche per la possibilità di effettuare la rivalutazione

L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di rivalutazione.
In questo caso il tema è il settore alberghiero. Vittima, più di altri settori, dell’epidemia di Covid, le strutture ricettive sono state al centro, sin da subito, di misure palliative come ristori per cercare di non sopperire alla situazione economica attuale.

Una delle misure, già prevista dallo scorso 2020 con il Decreto Liquidità è la rivalutazione, concessa ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Cosa cambia rispetto la disciplina ordinaria
Al contrario della disciplina ordinaria in merito alla facoltà di procedere anche scegliendo singoli beni da rivalutare, nel caso del settore alberghiero è possibile agire solo per categoria omogenea.
Ulteriore differenza è la gratuità della disciplina: nella rivalutazione ordinaria la rilevanza fiscale dell’operazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 3%. Discorso diverso per gli alberghi, che possono ottenere riconoscimento fiscale dei maggiori valori in maniera del tutto gratuita.

Chi può accedere

L’intervento dell’Agenzia è stato richiesto per risolvere un quesito inerente l’ammissibilità di alcuni soggetti a tale disciplina. L’istante della Risposta 200 dello scorso 23 marzo 2021 è infatti u8na Società in accomandita semplice, con codice ATECO 55.1, proprietaria di un immobile strumentale all’attività alberghiera dato in affitto ad una società terza, con la quale non sono presenti altri rapporti intersocietari.

Particolarità del caso esaminato è che la società proprietaria dell’immobile ha mantenuto la gestione degli ammortamenti.
Sulla base delle informazioni prospettate l’Agenzia ha risposto positivamente circa l’accesso alla rivalutazione, richiamando la L. 342/2000 secondo cui avviene una parificazione tra società di capitali e imprese individuali, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate.
• le cui modalità di utilizzo del credito siano compatibili con l’attribuzione del credito.
Ad ogni modo si ritiene necessario una linea direttiva uniforme e chiara per ogni singola misura.

Decreto Sostegni: cosa cambia ora?
Le principali misure con conseguenze per le aziende

Il Decreto Sostegni prende vita e sostituisce quello che sarebbe dovuto essere il Decreto Ristori quinques.
Diventa operativo con molto ritardo rispetto la tabella di marcia, tanto era atteso e promosso dall’inizio del mese.
Il tempo in più necessario per l’iter di tale decreto premia con previsioni a carattere generale: a differenza dei precedenti ristori, infatti, caratterizzati da specifiche misure per tipologie precise di attività e di soggetti, con tale decreto vengono applicati filtri oggettivi e non soggettivi, allargando in qualche modo quanto meno la platea di possibili beneficiari.

Di seguito, le principali misure a favore delle aziende.

Contributo a fondo perduto
E’ rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono
reddito agrario.

Requisito è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.
Il contributo prevede l’applicazione di una percentuale sulla differenza tra i fatturati medi 2020 e 2019 pari a:

• 60% sei i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000,00 €;
• 50% se superiori a 100.000,00 ma inferiori a 400.000,00 €;
• 40% se superiori a 400.000,00 ma inferiori a 1.000.000,00 €;
• 30% se superiori ad 1 milione ma inferiori a 5 milioni di euro;
• 20% se superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per le partite iva aperte nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione.

Inoltre vengono comunque riconosciuti 1.000,00 € per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è di 150.000,00 €.
Proroga del periodi di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Esteso al 30 aprile il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. I versamenti dovranno poi essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo alla sospensione.

Aiuti di Stato

Il limite di 800.000,00 € è stato portato ad un milione e ottocentomila euro, rispettando i nuovi canoni disposti dall’Unione Europea in termini di Temporary Framework. Hanno subito aumenti di importo anche gli aiuti nei settori di pesca, acquacultura e produzione primaria dei prodotti agricoli.