Legge di Bilancio 2021: le principali novità

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Gentile Cliente,
il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021.

Nel documento sottostante abbiamo sintetizzato le principali novità.

SINTESI LEGGE DEFINITIVA APPROVATA 30.12.2020

Nei prossimi giorni pubblicheremo alcuni video interventi a cura dei professionisti del nostro Studio che avranno l’obiettivo di approfondire gli aspetti di particolare interesse per imprese.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Studio Pucci S.t.p.

Bonus affitti al proprietario che riduce il canone di locazione al conduttore di locazioni abitative

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Un maxi emendamento al Decreto Ristori Quater prevede, a favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo, adibiti dal conduttore delle locazioni quali abitazioni principali, un bonus affitti, qualora accordino una riduzione di canone di locazione per i contratti in essere al 28.10.2020.

Requisiti:

Il locatore deve concedere una riduzione del canone di locazione al conduttore. La riduzione deve essere registrata in agenzia delle entrate. Non è prevista una misura minima, né massima di riduzione; viene lasciato alla scelta del locatore;
Il contratto deve riguardare l’abitazione principale del conduttore e essere in corso al 28.10.2020;
L’immobile deve essere ubicato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa, inclusi in apposito elenco redatto dal Cipe ( ELENCO-COMUNI-ALTA-TENSIONE-ABITATIVA )
Il contributo è per l’anno 2021 e quindi i canoni ridotti che danno diritto al contributo sono quelli maturati nell’anno 2021.
L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento per precisare le modalità applicative.

Viene previsto un limite massimo del contributo spettante fino ad euro 1200,00 annui e il contributo può arrivare al 50% della riduzione del canone concessa. L’entità del contributo sarà definito dall’Agenzia delle entrate in base alle domande arrivate.

I nostri professionisti sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per il supporto tecnico.

Cordiali saluti
Studio Pucci S.t.p.

Agevolazione importante sulla rivalutazione dei beni d’impresa D.L. Agosto 2020

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Proponiamo di seguito una sintesi di UNA AGEVOLAZIONE MOLTO IMPORTANTE PER LE IMPRESE. Ci riferiamo alla RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’AZIENDA.

L’imposta sostitutiva da pagare sulla rivalutazione è estremamente vantaggiosa in termini di TASSE già a decorrere dal 2021.”

IL PUNTO

Le imprese si possono patrimonializzare mediante una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni a costi ridotti e ad effetto rapido. È quanto prevede il decreto di Agosto.

La patrimonializzazione delle imprese passa attraverso l’economica rivalutazione dei beni d’impresa.

La rivalutazione dei beni d’impresa è ammessa anche ai soli fini civilistici.

Il decreto Agosto consente alle imprese di avere a disposizione due possibili alternative:

effettuare una rivalutazione gratuita, senza ottenere il riconoscimento fiscale
effettuare una rivalutazione a pagamento, versando l’imposta sostitutiva del 3%, in modo da ottenere la rilevanza fiscale.
Il legislatore prevede che per dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio ai beni d’impresa è necessario pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 3% (in luogo delle due aliquote del 10% e 12%), con riconoscimento di tale scelta già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata. Non solo: ma questa rivalutazione non deve necessariamente riguardare tutti i beni della medesima categoria omogenea, ma opera distintamente per ciascun bene.

SOGGETTI AMMESSI ALLA RIVALUTAZIONE

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e più precisamente le società di capitali e gli enti commerciali residenti nei territori dello Stato – che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 del c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente, rivalutare i beni d’impresa, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti del bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

Novità interessante rispetto a quanto previsto dalle varie leggi che hanno previsto la rivalutazione (da ultimo la legge di Bilancio) è che la rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

BENI RIVALUTABILI:

Possono essere oggetto di rivalutazione – ad esempio – i seguenti beni:

Terreni
Fabbricati
Impianti
Macchinari
Attrezzature
Marchi
Brevetti
Partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Le immobilizzazioni immateriali (i.e. marchi, brevetti) – anche se non più iscritti nello stato patrimoniale in quanto interamente ammortizzati – possono essere “gratuitamente rivalutate”, se sono ancora tutelate ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.

METODI DI RIVALUTAZIONE

I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

1) rivalutazione del solo costo storico

2) riduzione del fondo ammortamento

3) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento

RICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DEL MAGGIOR VALORE DEI BENI

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo di cui:

a) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
b) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE (O RISERVA DI RIVALUTAZIONE)

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Sulla base dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – espressamente richiamato dall’articolo del decreto di Agosto – il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata a capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice Civile”.

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione d’imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di distribuzione ai soci.

AFFRANCAMENTO DEL SALDO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell’IRAP nella misura del 10%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

c) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
d) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poichè le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

CESSIONE DEI BENI RIVALUTATI

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Restiamo a disposizione per delucidazioni e supporto.
Cordiali saluti
Studio Pucci S.t.p.

Sospensione del versamento di tutte le cartelle di pagamento all’Agenzia delle Entrate

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Ti informiamo che sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legge 20/10/2020 n. 129, è stata disposta la sospensione fino al 31/12/2020 del versamento di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, pertanto entro il 31/01/2021.

E’ stata estesa fino al 31/12/20 la notifica di nuove cartelle e, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’08/03/20, come pure per le richieste presentate fino al 31/12/20, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate, viene determinata in caso di mancato pagamento di dieci rate (anche non consecutive) anzichè cinque.

Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti

Studio Pucci S.t.p.

Decreto di agosto proroga termine riscossione

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Ripartono le riscossioni di rateizzazioni e rottamazione tasse e tributi

Dal 15 ottobre riprendono le attività di riscossione fiscale dopo lo stop concesso a fronte dell’emergenza
Coronavirus. Di seguito le procedure che verranno adottate.
Parliamo del decreto 104/2020, più comunemente noto come decreto di agosto, e che a breve è stato
convertito in Legge. Con tale decreto si è prevista la proroga della sospensione dei termini di pagamento
delle somme affidate all’Agenzie della Riscossione dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020. In particolare,
l’art. 68 del DL 18/2020 come modificato dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/2020, prevede che sono
sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Per l’effetto delle modifiche apportate, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro la data del 30
novembre 2020.
In particolare, la sospensione interessa:
– cartelle o somme affidate all’Agente di Riscossione, il cui termine di pagamento dei 60 giorni dalla
notifica della cartella viene sospeso fino al 15 ottobre 2020;
– cartelle o somme affidate in rateazione alla data dell’8 marzo 2020 con riferimento alle rate mensili
scadenti dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020. In questo caso entro il 30 novembre 2020 devono
essere versate tutte le rate non versate perché sospese;
– fino al 15 ottobre 2020, ci sarà uno stop per i fermi amministrativi, per le iscrizioni di ipoteca, per i
pignoramenti, per le esecuzioni e per tutte le attività cautelari e esecutive finalizzate alla
riscossione.
– Lo stop opera fino alla data del 30 novembre 2020 per i carichi i cui termini di versamento cadono
nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (i cui termini di versamento
scadono il 30 novembre).
E’ raccomandabile per i contribuenti l’esame delle proprie posizioni entro il 15 ottobre 2020 in quanto:
– le istanze di rateazioni presentate entro il 15 ottobre 2020 saranno soggette ad un regime di
decadenza meno rigido rispetto a quello vigente, ovvero, la decadenza opererà nel caso di mancato
pagamento di 10 rate in luogo del mancato pagamento di 5 rate;
– le somme dovute con riferimento a carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 non sono
interessate dalla sospensione. Tuttavia, per tali carichi opera la sospensione delle attività della
riscossione coattiva e, pertanto, ancorché scaduti non potranno dare luogo, fino alla data del 15
ottobre 2020, all’adozione di azioni cautelari ed esecutive. Per tali carichi le azioni cautelari ed
esecutive riprenderanno già dalla data del 16 ottobre 2020.
Inoltre, i carichi riconducibili a istanze per la Rottamazione TER e alle istanze per la definizione Saldo e
stralcio, i cui benefici sono venuti meno per l’effetto del mancato pagamento delle somme dovute
dell’anno 2019, possono essere riammessi a rateazione. Se l’istanza di rateazione è formulata entro il 15
ottobre 2020 si potrà beneficiare del regime di decadenza a 10 rate.
Per altro l’agente della riscossione non può procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante tale
periodo di sospensione.
Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera anche per i piani di rateazione vigenti alla data dell’8
marzo 2020.

I professionisti del nostro Studio restano a disposizione per chiarimenti e per l’assistenza necessaria.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE

News da parte di Studio Pucci, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il network nr. 1 in Italia che racchiude i migliori aziendalisti.

Con il decreto legge di agosto è stata riaperta ed agevolata ancor di più la procedura di rivalutazione dei beni di impresa.
I vantaggi sono molteplici e gli oneri veramente accettabili rispetto ai vantaggi che se ne hanno.
Alleghiamo una nota esplicativa della dottrina specializzata che illustra in sintesi ma nei punti essenziali questa procedura.
Lo studio, con il suo dipartimento fiscale, può assisterla nella richiesta della agevolazione.

N.1 allegato: specifiche della norma agevolativa.

Cordiali saluti
Studio Pucci S.t.p.

Ecco l’allegato in pdf seguente:
La chance della rivalutazione dei beni di impresa: modalità e beni interessati

Distacco di dipendenti esteri in Italia

Distacco di dipendenti esteri in Italia
news dello Studio Pucci

Nonostante l’attuale stasi del mondo del lavoro dovuta al Covid-19, è sempre di pressante attualità la problematica relativa ai lavoratori dipendenti che arrivano sul territorio nazionale in distacco da aziende estere.

Abbiamo ritenuto importante rinfrescare l’argomento sintetizzando le informazioni utili in un articolo mettendolo a disposizione degli imprenditori interessati.

Clicca qui sotto per leggerlo
http://www.reconta.com/wp-content/uploads/2020/07/Distacco-lavoratori-esteri-in-Italia.pdf

Link della news:http://www.studiopucci.com/distacco-di-dipendenti-esteri-in-italia/

GLI STRUMENTI DI SALVAGUARDIA del patrimonio personale

GLI STRUMENTI DI SALVAGUARDIA del patrimonio personale previsti dalla normativa italiana, informativa dello Studio Pucci (partner del network https://www.consulentiaziendaliditalia.it/):
🔹 il PATTO di FAMIGLIA,
🔹 il FONDO PATRIMONIALE,
🔹 gli ATTI di TRASFERIMENTO dei BENI destinati a realizzare interessi

GLI STRUMENTI DI SALVAGUARDIA del patrimonio personale

GLI STRUMENTI DI SALVAGUARDIA del patrimonio personale previsti dalla normativa italiana, informativa dello Studio Pucci (partner del network https://www.consulentiaziendaliditalia.it/):🔹 il PATTO di FAMIGLIA,🔹 il FONDO PATRIMONIALE,🔹 gli ATTI di TRASFERIMENTO dei BENI destinati a realizzare interessi meritevoli.

Pubblicato da Il Commercialista – la tribù dei Commercialisti su Mercoledì 17 giugno 2020

“Il punto sui decreti Covid19: ma chi scrive queste norme?” diretta Facebook di Studio Pucci

Ti informiamo che domani 21 maggio, alle ore 12.00, saremo in diretta Facebook per l’appuntamento del giovedì dal titolo “Il punto sui decreti Covid19: ma chi scrive queste norme?”.
Per seguirci collegati alla nostra pagina https://www.facebook.com/studio.pucci.associati/

Se avessi bisogno di supporto non esitare a contattarci.
Cordiali saluti,

Studio Pucci Law & Tax Advisors s.t.p.