Niente credito d’imposta se si viola la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori

La Cassazione ha affermato che non spettano le agevolazioni fiscali per i neoassunti nel caso in cui l’azienda abbia violato la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso di specie, infatti, non rileva l’entità della sanzione inflitta.

Nel merito un’azienda si è opposta dinanzi alla Commissione Tributaria alla revoca di un credito d’imposta. La questione, arrivata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ha visto l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate perché la revoca del beneficio presuppone che siano state irrogate sanzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, indipendentemente dall’entità della sanzione e anche nel caso in cui le sanzioni siano di tipo formale.

Infatti, per la Corte, al caso di specie è inapplicabile l’art. 4, comma 7, Legge n. 449/1997, in quanto lo stesso è attinente a violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, non a violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Una tale lettura della norma appare conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro.

In conclusione, per i neoassunti non competono le agevolazioni fiscali se non si rispettano le norma sulla salute e sicurezza sul lavoro.