Recupera i tuoi crediti pur essendo sprovvisti di titolo esecutivo

L’art. 499 c.p.c. recita: ”…i creditori sprovvisti di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo etc.), purchè al momento del pignoramento…siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili…possono intervenire nel processo di esecuzione…”.

Vediamo che vuol dire e che vantaggi comporta. Nella disciplina precedente il creditore, poteva intervenire in una procedura esecutiva (tipo pignoramento) iniziata da altri purchè munito di titolo esecutivo. E quindi doveva sostenere sia costi per procurarselo (causa civile ordinaria – ricorso per decreto ingiuntivo etc.) che i costi per l’intervento in procedura esecutiva. Succedeva però che, nelle more del giudizio ordinario (e i tempi della Giustizia civile li conosciamo bene), i creditori c.d. “titolati” per soddisfare i loro crediti, aggredivano l’intero patrimonio del debitore. Con la conseguenza che il malcapitato creditore “tardivo”, riusciva a recuperare parte del credito e solo su ciò che residuava dalle vendite. Poteva addirittura non trovare nulla. E così doveva sobbarcarsi il doppio dei costi per il doppio dei processi. Ma senza un apprezzabile risultato in termini di recupero del credito.

Disciplina attuale: oggi il creditore sprovvisto di titolo esecutivo, purchè abbia un credito risultante dalle scritture contabili (e l’imprenditore è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che quindi sono già presenti, non deve procurarsele), allegandone l’estratto autentico notarile (che ha un costo irrisorio, di poche decine di euro ad estratto), può intervenire nel processo esecutivo iniziato da altri. In sostanza, se il debitore riconosce il credito (dicendo al Giudice: “è vero, ho contratto questo debito”), tale riconoscimento funge da titolo esecutivo, senza bisogno di adire la Giustizia civile ordinaria. Permettendo all’imprenditore/creditore di concludere positivamente ed in tempi brevissimi, la procedura volta al recupero dei propri crediti.

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