Nuove norme sul gioco d’azzardo con il Decreto Balduzzi

NEWS UTILE A TUTTE LE RIVENDITE DI TABACCHI E LE SALE SCOMMESSE.



CI SI APETTAVA UNA PROROGA MENTRE E’ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 QUINDI CORRETE AL RIPARO DA EVENTUALI SANZIONI INVIANDO ALL’ASL COMPETENTE UNA RICHIESTA DI MATERIALE INFORMATIVO CHE OLTRE A RICORDARE I RISCHI DERIVANTI DAL GIOCO, RIPORTI L’ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEI LUDOPATI E DEL LORO SUCCESSIVO REINSERIMENTO SOCIALE.




Forse non tutti sanno che dal 1^ gennaio 2013 in tutte le sale e gli esercizi in cui si può scommettere o giocare, per effetto del c.d. Decreto Balduzzi, sarà obbligatorio esporre in modo ben visibile una informativa diretta ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).

Legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 7 – comma 5.

L’informativa dovrà essere predisposta dalle A.S.L. e contenere una serie di notizie e avvertenze che possano mettere in guardia il giocatore dai potenziali rischi che possono derivare da un non corretto rapporto con i giochi e le scommesse. Non mancheranno numeri telefonici cui rivolgersi.

E’ anche previsto una sorta di “autotest” per verificare se si è a rischio di sviluppare problemi con il gioco d’azzardo: Un paio di domande alle quali, sinceramente, non crediamo che i giocatori, specie quelli più accaniti, daranno seguito più di tanto. Anche perché in caso di risposta affermativa alle domande, quindi essere a rischio Ludopatia, difficilmente un giocatore accanito si convincerà che è meglio lasciar perdere.

E’ come fare un test antidroga ad un tossicodipendente e, in caso di esito positivo, sperare che questo smetta di drogarsi. Ci sembra un tantino esagerato, però va bene lo stesso. Meglio, molto meglio questo che niente. L’effetto dissuadente potrebbe, paradossalmente, risultare positivo più per chi si appresta a giocare per le prime volte o lo fa saltuariamente che per le categorie a rischio.

La locandina, che deve essere tradotta anche in arabo e inglese, si rivolge al giocatore in modo diretto e con parole molto semplici vengono elencate gli effetti della ludopatia, i problemi relazionali che da essa si sviluppano; viene ricordato che le probabilità di vincere sono di gran lunga inferiori a quelle di perdere e che, facilmente si può finire nelle mani degli strozzini.

La locandina, insieme alle altre norme che entreranno in vigore il nuovo anno, tra le quali il divieto di gioco ai minori di 18 anni e la loro preventiva identificazione; le norme che disciplinano in modo più restrittivo e a tutela dei giocatori la pubblicità del settore, sono senz’altro un passo avanti importante e un segnale da parte dello Stato sulla effettiva volontà di limitare, quanto meno, i negativi effetti dell’azzardo su molte persone anche se, dobbiamo registrare, d’altra parte, l’approvazione dell’emendamento che anticipa a gennaio 2013 ( da giugno) la nuova gara per 1000 nuove sale da poker ove si potranno svolgere tornei dal vivo; la già introdotta novità delle videoslot on line, alle quali si può giocare sul cellulare, l’ iphone ecc.



Tutto questo in attesa che davvero si introducano norme , anche di carattere tecnico, molto più severe per ostacolare il gioco eccessivo. Per esempio la distanza da scuole, chiese, ospedali e luoghi simili; oppure il “blocco” automatico delle slot dopo un certo tempo, meglio ancora, l’introduzione di un meccanismo in grado di “leggere” la carta d’identità (in formato elettronico, in via di diffusione su tutto il territorio nazionale) del giocatore ad intervalli prestabiliti, negando l’accesso e quindi il gioco dopo, per es, il terzo tentativo di accesso con la stessa carta.

In attesa di tempi migliori, non resta che una raccomandazione: Tentiamo pure la fortuna, il giusto, ogni tanto, non fa male; ma non affidiamo la nostra vita, i nostri sogni e il nostro futuro ad un congegno elettronico.

Le conseguenze della mancata presentazione all’incontro di mediazione

Il decreto legislativo 28/2010 ha generato una svolta in ambito processualcivilistico, in particolare introducendo l’obbligo per talune materie tassativamente elencate dell’esperimento della procedura di mediazione, metodo alternativo di risoluzione delle controversie. La ratio del decreto è quella di alleggerire il rilevante carico di lavoro dei Giudici ordinari indirizzando gli utenti verso procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione civile infatti esiste da sempre ma, essendo appunto fino a poco tempo fa una procedura facoltativa ed eventuale, la via normale per tutelare i propri interessi è rimasta, fino all’entrata in vigore del decreto, l’accesso diretto alla Giustizia.

mediazione_200.jpg

Oggi la situazione si è ribaltata. Le domande di mediazione sono aumentate esponenzialmente (anche grazie all’inserimento, nell’elenco delle materie di mediazione obbligatoria, delle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria e delle controversie condominiali, materie soggette a mediazione obbligatoria da Marzo 2012) poiché il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità nell’ambito del processo civile. Le materie interessate dall’obbligo di mediazione, oltre a quelle sopra citate, sono: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi bancari e finanziari.

L’organismo di mediazione che riceve domanda sottoscritta dal richiedente provvede alla nomina del mediatore professionista ed invia alla controparte interessata (o a più soggetti a seconda dei casi) invito a comparire innanzi all’ufficio del suddetto mediatore in data ed orario prestabiliti. Tra l’incontro di mediazione e la ricezione dell’invito devono intercorrere almeno 15 giorni. E’ tuttavia facoltà della controparte presentarsi o meno all’incontro. Discorso differente va fatto però per quanto riguarda il richiedente: proprio per il ruolo di promotore che egli riveste, esiste effettivamente il rischio che il sistema normativo venga facilmente bypassato, semplicemente procedendo sì a presentare domanda di mediazione, omettendo poi di presentarsi all’incontro. In questo modo il mediatore dovrà procedere alla redazione di verbale negativo, fornendo così alle parti valido titolo per proseguire la controversia innanzi al Giudice civile.

Con la sentenza del 25 Giugno 2012 il Tribunale di Siena ha condannato questo comportamento. Infatti, la mancata presentazione all’incontro di mediazione della parte istante senza giustificato motivo è atto in frode alla Legge. Tale orientamento è sostenuto dalla risoluzione del Parlamento europeo 2026/2011, la quale fa osservare come l’introduzione in Italia, Bulgaria e Romania di questo strumento obbligatorio per la risoluzione alternativa delle controversie fornisca effettivamente una procedura più rapida ed economica ai cittadini. Il Tribunale di Siena conferma che la procedura di mediazione “non può ritenersi soddisfatta da un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contradditorio di fronte al mediatore”; di conseguenza, “il comportamento della parte attrice integra gli estremi di atto in frode alla legge, che, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, viene identificato con il perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa”.

Atto in frode alla legge è infatti quell’azione volta a perseguire obiettivi contrari alla legge aggirando divieti espliciti normativamente previsti. In questo caso è palese come il comportamento omissivo non giustificato posto in essere dall’istante sia idoneo ad integrare tale fattispecie criminosa, contrastando seppure indirettamente con la normativa vigente.

Recupera i tuoi interessi ultralegali!

COME RECUPERARE GLI INTERESSI ULTRALEGALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA N.78 PUBBLICATA IL 05 APRILE 2012?

ANATOCISMO BANCARIO

Salve le cause contro l’anatocismo bancario: la prescrizione del diritto del correntista a contestare l’addebito di interessi su interessi comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto e non dalla data in cui viene annotato l’addebito degli interessi. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 78, depositata il 5 aprile 2012.

L’ANATOCISMO

COM’ERA
Il termine di prescrizione del diritto a chiedere la restituzione degli interessi anatocistici decorreva dalla data di addebito in conto
Per effetto della norma sarebbero stati azzerati tutti i processi iniziati prima seguendo l’opposto orientamento della Cassazione

COM’E’
Il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto o dal pagamento solutorio
Sono salvi i processi in corso ed è ancora possibile iniziare il contenzioso

Da oltre un decennio, e precisamente dalla primavera dell’anno 1999, la Corte di Cassazione ha finalmente iniziato a riconoscere il diritto di privati ed imprese ad ottenere l’integrale rimborso di tutti gli oneri illegittimamente addebitati in costanza di rapporto dagli istituti bancari a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di…..leggi l’articolo completo al seguente link:http://www.giovannasettipani.it/recupre-i-tuoi-interessi-ultralegali/

Aprire un attività in proprio: ma quale? (2)

DECISI AD INVESTIRE SULLE VS. CAPACITA’ IMPRENDITORIALI?
RIFLETTIAMO INSIEME SU QUALE SETTORE PUNTARE!

Continuiamo il discorso iniziato la scorsa volta circa i settori che in futuro, potrebbero offrire le migliori opportunità.

Dall’analisi delle abitudini e tendenze delineatesi negli ultimi anni è semplice individuare in quale direzione i consumi ed i bisogni si indirizzeranno nei prossimi anni da parte delle persone.

Quali attività aprire ed in quali settori investire?

Si evidenzia che la vacanza è e diventerà sempre più, un prodotto irrinunciabile per un numero sempre maggiore di persone e sempre più eterogeneo, cioè fra differenti classi sociali e capacità reddituali e differenti abitudini, gusti sessuali, diverse tendenze politiche e religiose ed anche differenti modalità di consumo del periodo di vacanza.

E così di seguito, anche il settore della cura del corpo, sia inteso come bellezza esteriore che come ricerca di benessere e salute.

Quindi un consiglio utile ai futuri imprenditori, che si accingono alla scelta dell’attività da intraprendere è di osservare dove si focalizza maggiormente la pubblicità, in particolare quella televisiva che si rivolge in genere ad un pubblico più popolare (o popolano in certi casi).

Osservando con attenzione, emerge che una buona fetta dei prodotti e servizi pubblicizzati, sono rivolti ad una fascia di età compresa fra i trentacinque ed i settanta anni, in particolare, la fascia tra i quaranta ed i sessantacinque anni.

Vengono utilizzati perlopiù, testimonial non giovanissimi ma comunque ben apprezzati personaggi di spettacolo che negli ultimi venti, trenta ed anche oltre quarantacinque anni, hanno calcato i…..leggi l’articolo completo al seguente link:
http://www.giovannasettipani.it/aprire-un-attivita-in-proprio-ma-quale-2/

Aprire un attività in proprio: ma quale?

DECISI AD INVESTIRE SULLE VS. CAPACITA’ IMPRENDITORIALI?
RIFLETTIAMO INSIEME SU QUALE SETTORE PUNTARE!

La crescita del pil prevista (non eccessiva, solo l’1% per l’Italia) ed i dati sui consumi negli ultimi due anni, ci presentano un scenario nel quale è possibile cercare di individuare i settori che possono garantire un fatturato ed un reddito interessante anche in futuro.

Quali attività aprire e quali sono i settori in maggior crisi?

Sicuramente, il settore dell’abbigliamento tradizionale, in questi anni, ha risentito in misura forte del calo delle vendite e soprattutto, della diminuzione dei margini reali.
Ciò, è stato dovuto in parte alla specializzazione che alcuni segmenti commerciali hanno adottato.
La nascita di medi e grandi outlet, la crescita della grande distribuzione, l’incremento delle vendita on line, lo sviluppo di brand conosciuti, come ad esempio nell’intimo, hanno stravolto l’offerta che molte realtà commerciali portavano avanti.
Pertanto, oltre al calo del fatturato complessivo, le nuove realtà, hanno saputo attrarre in maniera migliore i consumatori.
Chi invece ha visto crescere le vendite, è stato il settore tecnologico. Ma anche qui, la grande distribuzione ed i grandi marchi, hanno fatto la parte del leone.

Quindi, dove aprire e quali attività avviare?

Hanno tenuto le attività di vendita che offrono anche un servizio allegato che permette di….leggi l’articolo completo al seguente link:
http://www.giovannasettipani.it/category/articoli/

Ispezioni in azienda con meno documenti

Nelle ispezioni in azienda non dovranno essere più richiesti documenti acquisibili dalla Pubblica Amministrazione nei propri archivi
Un protocollo siglato ieri tra i consulenti del lavoro ed il Ministero del Lavoro ha stabilito che, in caso di ispezioni in azienda, le aziende non dovranno più consegnare agli organi di vigilanza documenti che possono essere comunque acquisiti dalla Pubblica amministrazione nei propri archivi. Non dovranno essere più richiesti, ad esempio, i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, le denunce fiscali, il Durc.
Ciò per garantire una riduzione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione in sede di ispezione.
Per qualsiasi ulteriore informazione ti ricordo che sono iscritta al network www.consulentiaziendaliditalia.it oppure puoi contattarmi direttamente senza impegno sul mio sito web personale: http://www.giovannasettipani.it/
Nei servizi di web-marketing e del cruscotto di controllo erogati dai consulenti del network www.consulentiaziendaliditalia.it la tua Azienda troverà tutti gli strumenti per crescere, ristrutturarsi, innovarsi, trovare nuovi clienti… in poche parole per Migliorare.
Per trovare il consulente più vicino a te vai su www.consulentiaziendaliditalia.it
Per tutti gli imprenditori e in generale chi voglia approfondire l’argomento o entrare in contatto con me, ricordiamo che abbiamo anche creato una fan page su Facebook a mio nome “Giovanna Settipani”, che puoi visualizzare al seguente link (troverai tutte le newsletter che ho inviato):
Clicca qui http://www.facebook.com/pages/Giovanna-Settipani/130763880368524

Con la fan page di Facebook si apre così uno spazio totalmente libero e gratuito dove è possibile discutere di tutti i temi riguardanti l’azienda ed avere una risposta da parte mia (ovviamente laddove sia possibile rispondere online).

Per vedere tutte le newsletter inviate da me, in alternativa a Facebook puoi visitare il mio sito web al seguente link:
clicca qui http://www.giovannasettipani.it/category/articoli/

Tanti buoni motivi per credere come me nella mediazione

Io che solo per curiosità e non poca diffidenza mi sono avvicinata alla mediazione quando ancora pochi ne parlavano e coloro che lo facevano ne dicevano male, posso affermare con tranquillità e a prova di smentita che essa rappresenti il naturale riflesso del tracciarsi di un nuovo bisogno del mondo e meglio ancora della sua popolazione, perché le persone sono cambiate, hanno infatti maturato la necessità di risolvere, prevenire e sopratutto crearsi un’alternativa quando hanno un problema e hanno bisogno di speranza di sapere che possono lavorare per trovare una possibile soluzione a qualsiasi problema aprendo il dialogo. Credo nella mediazione quindi perché essa permette di trovare un’alternativa ispirandosi ai principi di dialogo, confronto, responsabilità, coerenza, onestà, rispetto ed eticità di ognuno di noi permettendo al tempo stesso di creare un’alternativa con tutti questi principi e facendo si che le persone siano responsabili delle proprie azioni con le relative conseguenze.

Termino con una frase che calza a pennello con quanto detto:

“Arguments are to be avoided; they are always vulgar…” di Oscar Wilde

Traduzione

“I litigi sono da evitare, sono sempre volgari e spesso convincenti.”

E se non vi è sufficiente il mio intervento pro-mediazione continuate a leggere cosa ne dicono altri soggetti super-partes.

Gesù mediatore

Per la Editrice Monti è uscito il saggio del Prof. Paolo Salvatore Nicosia “Gesù mediatore: Cristo, la Legge e il giudizio”. La bella prefazione di Padre Aleandro Paritanti introduce a una profonda analisi del rapporto tra religione, fede, vita sociale e “vera giustizia”.
Riportiamo un breve brano e consigliamo la lettura a tutti i mediatori (per professione e non) per comprendere ancora di più la missione dell’uomo sull’esempio di Gesù Cristo.
“Nei Vangeli c’è posto anche su come mettere in pratica la giustizia “umana”, come quella scritta negli accordi genuini tra le parti. E’ quella che Gesù indica nel Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 18, 15-20), ai due fratelli che confliggono, consigliando loro la reciproca ammonizione, che spesso porta a guadagnare nuovamente un valido rapporto. […] Se poi quel fratello non ascolta e non si trova l’accordo, ecco che Gesù consiglia di rivolgersi a terze persone (potrebbero essere dei conciliatori) che possono dare una mano preziosa a chi litiga, per favorire il rispetto reciproco e l’autenticità, che essi stimolano col fatto di essere testimoni. […] La giustizia del non giudizio non è fondata su norme perfezionate rispetto alle precedenti, altrimenti ricadremmo nello schema che Gesù mette in crisi della concezione classica della Legge come finalità cui uniformarsi per essere graditi a Dio e agli uomini. La novità è costituita dall’amore, che porta oltre il do ut des della giustizia classica”.

Matrimonialisti: atteggiamenti bellicosi tra genitori separati. Occorre mediazione preliminare.

È Ettore Bassani, Presidente nazionale dell’associazione avvocati matrimonialisti italiani, uno dei primi a commentare la recente sentenza della Cassazione che esclude l’affido condiviso in caso di conflittualità tra i genitori. “Purtroppo nel nostro Paese – ha dichiarato il Presidente dei matrimonialisti – almeno l’80% dei coniugi/genitori coinvolti in procedure di separazione e divorzio giudiziali vivono l’esperienza processuale con un atteggiamento bellico e di rivalsa nei confronti della controparte”. A pagare i danni di tali atteggiamenti sono i figli, come rileva Gassani: “spesso tali conflitti si consumano alla presenza dei figli – ha proseguito il matrimonialista – che subiscono danni irreparabili dal punto di vista psicologico. Pertanto litigare davanti ai figli, come già sancito dalla Suprema Corte in passato, costituisce un maltrattamento nei confronti di questi ultimi. Un genitore maltrattante non può essere anche affidatario o coaffidatario dei propri figli. Così, nell’ipotesi di ostilità di un solo coniuge nei confronti dell’altro vittima di aggressioni verbali o giudiziarie, l’affidamento condiviso non può essere applicato. Proprio perché rappresenta il principio della bigenitorialità, non può essere concesso con un prestampato per il solo fatto di essere genitori'”. Soluzioni? “Mediazione familiare preliminare”, ha chiosato Gassani sottolineando come il considerare la separazione come una guerra sia tipico del nostro paese. La mediazione – ha da ultimo dichiarato il Presidente Gassani – “ha la stessa funzione di un’anestesia totale mirante a lenire il dolore di chi si sta separando e rischia di strumentalizzare i figli”.

Liquidazione societaria breve o lunga?

I passaggi generazionali provocano spesso problematiche sensibili riguardanti la tutela del patrimonio, che investono tanto gli imprenditori quanto i commercialisti che si trovano a dover fronteggiare professionalmente tali criticità.

Noi italiani infatti così come il resto della popolazione dei paesi dell’Europa Occidentale stiamo affrontando un passaggio assai delicato, non solo per il mutare del contesto economico globale, ma anche per fattori endogeni relativi alle caratteristiche strutturali dei rapporti impresa/famiglia.

In Italia in particolare, motivi anagrafici fanno sì che la generazione d’imprenditori affermatasi nell’immediato dopo guerra si trovi a non poter più eludere il confronto con il momento del passaggio delle consegne.

Quanto critica sia questa fase è testimoniato da due semplici dati della Commissione Europea: solo il 33% delle aziende supera il primo passaggio generazionale, percentuale che si riduce al 15% al secondo passaggio.

La situazione italiana, che da questo punto di vista non si discosta da quella europea, presenta però, anche per effetto del più recente processo di industrializzazione, alcune peculiarità:

– il 53% degli imprenditori è over 60 anni;
– fortissima prevalenza d’imprese familiari (oltre il 90%);
– dimensione ridotta (il 98% ha meno di 20 dipendenti);
– sovente le imprese hanno una scarsa capitalizzazione;
– i beni “aziendali” e quelli “familiari”, spesso, non hanno una chiara suddivisione, non solo al livello di poste contabili, ma anche, e soprattutto, nella sensibilità dell’imprenditore;
– il patrimonio immobiliare familiare è spesso inserito o nell’azienda;
– le posizioni di management spesso sono un “diritto ereditario”, con conseguente scarsa presenza e valorizzazione di management esterno autorevole che possa validamente assistere l’impresa nella fase del passaggio;
– contrariamente ad altri paesi, anche di civil law, il quadro normativo italiano, ha solo timidamente iniziato ad introdurre istituti giuridici rispondenti ai nuovi modelli di famiglie “plurime” od “allargate”che si vanno sempre più diffondendo;
– la forte richiesta di nuovi strumenti per regolare i mutati rapporti intra-generazionali causati dall’allungamento della vita media che, per la prima volta, portano a coesistere, fianco a fianco, più generazioni nell’attività d’impresa.

utto questo non fa che aumentare esponenzialmente le problematiche legate “al passaggio di testimone nella staffetta aziendale”, dato certo ed incontrovertibile è infatti che: la successione imprenditoriale è un passaggio critico nello sviluppo delle imprese.

Un’azienda su tre, infatti secondo studi realizzati su scala nazionale, non sopravvive alla prima generazione. Questo avviene, nella maggior parte dei casi, perché l’imprenditore-fondatore è il perno attorno al quale è costruito il successo del business e la rete di relazioni personali ha un’importanza determinante. L’ingresso della nuova generazione rischia quindi di aprire un periodo di crisi, sia nel business che nei rapporti tra i familiari e i soci.

Ma la successione, se gestita in modo corretto, può essere una formidabile occasione di sviluppo. Può innestare in azienda nuove competenze gestionali, per ridurre il gap cognitivo. Può aprire al capitale esterno, favorendo l’evoluzione e la crescita dimensionale. Può introdurre innovazioni di processo e di prodotto, con lo sviluppo della ricerca tecnologica e l’allargamento dei mercati, imprimendo nuovo slancio al brand aziendale.

L’imprenditore perciò ha bisogno di essere affiancato oltre che nella delicata fase di passaggio generazionale, nell’altrettanto importante e fondamentale attività di segregazione del patrimonio personale, che gli consenta di dormire sonni tranquilli pur avendo già trasferito ad altri tanto la gestione societaria quanto la futura titolarità dei propri beni, in un ottica successoria.

A tal proposito ribadisco come azioni di consulenza e di accompagnamento delle imprese nella fase delicata della successione, consentano un atterraggio morbido, la continuità e la crescita aziendale, e rappresentino al contempo, scelte vincenti per governare con lungimiranza il fenomeno. Pratiche che possono diventare una bussola per tutti gli imprenditori, per garantire la continuità aziendale ed innestare una marcia in più, vedendo gioire gli altri per ciò che gli è stato donato!!!

Per saperne di più puoi contattarmi senza impegno compilando la form sul mio sito web al seguente link: http://www.giovannasettipani.it/contatti/

Tutela il tuo patrimonio nel passaggio generazionale

La liquidazione della società rappresenta l’ultimo momento della vita della stessa, la quale chiude i battenti, cede i beni di sua proprietà, estinguendo tutti i debiti e distribuendo ai detentori del capitale di rischio, ai soci, il rimanente.

Le cause che portano alla liquidazione di una società possono essere molteplici, e variabili a seconda della tipologia di società (di persone o di capitali). In ogni caso, possiamo individuare delle eventualità comuni, che elenchiamo di seguito:
– Decorso del termine della società;
– Conseguimento dell’oggetto sociale;
– Impossibilità sopravvenuta nel conseguire l’oggetto sociale.
A caratterizzare la possibile liquidazione di una società di capitali, anche casistiche come la continuata inattività dell’Assemblea, o la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti legali. La volontà dei soci, o la mancata pluralità degli stessi, invece, sono cause aggiuntive nelle società di persone.

Secondo quanto indicato dall’articolo 2274 del Codice Civile, le prime fasi della liquidazione prevedono che i soci possano continuare a gestire ordinariamente la società.
Un’assemblea straordinaria, da convocare entro trenta giorni dalla delibera che dà il via al procedimento di scioglimento societario, servirà successivamente a stabilire i nominativi dei liquidatori, che da quel momento in poi prenderanno in mano la gestione della società stessa, rispondendo personalmente e solidalmente, tra l’altro, degli eventuali danni cagionati ai creditori sociali.
Gli stessi liquidatori hanno compiti ben precisi, sia nei confronti dei soci, che, giuridicamente parlando, della società. Essi hanno infatti il dovere di non avviare nuove operazioni commerciali, ma al tempo stesso di tenere un’ordinata contabilità, chiedendo, se necessario, versamenti ai soci.
Inoltre, presa visione dei libri sociali, dei conti societari al momento dello scioglimento, oltre che di un rendiconto sula gestione degli stessi, i liquidatori devono, poi, redigere una relazione, all’interno della quale andranno specificate: andamento della liquidazione, tempistiche e principi e criteri adottati per portarla avanti.

E’ possibile, infine, revocare la procedura di liquidazione.
Tale operazione spetta ai soci, e necessita la precedente eliminazione delle cause di scioglimento. La decisione della revoca, inoltre, necessita della stessa maggioranza prevista dalla legge per le modificazioni di Atto Costitutivo e Statuto.
La messa in liquidazione di una società di capitali (Spa, Srl, Sapa) è la fase che precede la sua cancellazione ed è successiva a un altro importante momento societario qual è il verificarsi di una causa di scioglimento e il suo accertamento con l’iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

L’argomento che ci interessa particolarmente, la messa in liquidazione, si compone a sua volta di tre fasi.

Processo in tre fasi.
Si inizia con la nomina dei liquidatori, che possono essere gli stessi amministratori, da parte dell’assemblea dei soci, la quale: stabilirà i criteri in base ai quali deve concretizzarsi la liquidazione, determinerà i poteri dei liquidatori e indicherà gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa.
Sempre nella prima fase di liquidazione si ha la consegna dei libri sociali, del rendiconto di gestione e della situazione contabile.
Da questo momento la figura degli amministratori cessa di avere qualsiasi tipo di potere.
A questo punto i liquidatori, e siamo nella seconda fase, possono compiere tutti gli atti finalizzati alla liquidazione della società e, se autorizzati, provvedere all’esercizio provvisorio che ha come fine principale quello di conservare il valore dell’impresa.
I liquidatori possono, a questo punto, vendere i beni dell’impresa sia parzialmente sia totalmente per soddisfare gli eventuali creditori, restituire i beni concessi in godimento dai soci che vengono considerati alla pari dei creditori, tranne nel caso che detti beni siano necessari alle operazioni di scioglimento della società.
I liquidatori dovranno successivamente soddisfare i creditori sociali: lo possono fare sia con versamenti in denaro sia con la cessione di beni.
Durante la fase di liquidazione è obbligatorio indicare, negli atti nei documenti e nella corrispondenza, che la società è in liquidazione anche se la legge non prevede una sanzione per tale omissione.

La terza e ultima fase della procedura di liquidazione è la sua chiusura.
Questa si realizza con la redazione del bilancio finale e la definizione di un eventuale residuo attivo del piano di riparto. Entrambi i documenti dovranno essere approvati dai soci affinché si possa distribuire l’eventuale residuo attivo.
Conclusa la terza e ultima fase della messa in liquidazione si apre la strada alla cancellazione e quindi all’estinzione della società
Liquidazione di una S.r.l.
Il procedimento di liquidazione di una S.r.l. segue i dettami delle società per capitali e viene disciplinato dagli articoli 2448 e 2457 del Codice Civile.
Il processo inizia con la nomina, da parte dell’assemblea dei soci, dei liquidatori e a seguito della registrazione nel R.I. cadono le cariche degli amministratori societari e la denominazione sociale muta in “Società in liquidazione”.
Prende avvio in tal modo l’intero procedimento, che consta di 3 gruppi di operazioni fondamentali:
– Monetizzazione patrimonio mobiliare ed immobiliare;
– Soddisfazione delle passività sociali;
– Approntamento del bilancio di liquidazione e organizzazione di un piano di riparto, dell’eventuale residuo, tra i vari soci.
Alla conclusione del processo di liquidazione i liquidatori redigeranno un bilancio finale che indicherà la quota spettante ad ogni singolo socio nella spartizione degli utili, il cosiddetto piano di ripartizione.
Il bilancio finale, sottoscritto e firmato dai liquidatori e completato dalle relazioni di sindaci e revisori, viene depositato presso il Registro delle Imprese. La liquidazione effettiva delle quote può essere realizzata solamente dopo 90 gg dal deposito del bilancio presso il Registro Imprese, entro tale scadenza ogni singolo socio potrà impugnare il bilancio e presentare eventuale riscorso.
Al termine della liquidazione si potrà procedere con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese considerando comunque che, perché questa possa considerarsi effettivamente estinta, dovranno essere estinti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo.

La messa in liquidazione della società crea inevitabilmente una situazione complessa in cui si contrappone l’interesse dell’Amministrazione che questa avvenga nel più breve periodo possibile, così da chiudere definitivamente e senza strascichi ciò per cui ci si è spesi fino alla liquidazione, con l’attività del liquidatore che dal suo canto deve gestire una fase finale con i non pochi problemi che essa comporterà.
Quindi prima di porre la Vostra Società in liquidazione, occupatevi di far svolgere un’attenta analisi della situazione societaria così da adottare delle scelte strategiche prodromiche all’avvio di un processo liquidatorio valido ed efficace, utile a tutti soprattutto ad Amministratore e Soci, fatevi cucire insomma un abito su misura!!

Per saperne di più puoi contattarmi senza impegno compilando la form sul mio sito web al seguente link: http://www.giovannasettipani.it/contatti/