Trattamento fiscale dell’auto data in uso al dipendente

Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente.

Il trattamento fiscale per l’azienda, tanto ai fini del reddito d’impresa quanto ai fini dell’Iva, è così riassumibile:

Trattamento fiscale in capo al lavoratore

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’ACI le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2012.

Trattamento fiscale in capo all’azienda

La deduzione al 90% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076).

In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore che possono essere, alternativamente:

– trattenute dalla retribuzione del lavoratore;

– addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (in tal caso si ricorda che il riferimento al valore del benefit convenzionale deve intendersi comprensivo dell’Iva).

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

– in caso di riaddebito con fattura: sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta;

– in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente: per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo;

– esistenza di idonea prova documentale: nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).