Le novità della legge di stabilità 2015 sul credito d’imposta R & S
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LEGGE DI STABILITA’ 2015 = Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo
Riferimenti normativi:
Art. 1, commi 35-36 – Legge di Stabilità 2015; articolo 3 del Dl 145/2013 convertito con modificazione dalla L.n.9/2014.
Requisiti soggettivi:
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal fatturato, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato.
Requisiti oggettivi:
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e fino al periodo d’imposta 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
Costi agevolabili:
a) costi relativi al personale altamente qualificato nella misura e per il periodo di effettivo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo e comprende la retribuzione lorda e gli oneri previdenziali ed assistenziali;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore a 2mila euro (al netto dell’Iva), nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento e comunque facendo riferimento alla misura e al periodo di effettivo utilizzo del bene per l’attività di ricerca e sviluppo. Se trattasi di beni in leasing si potrà considerare la quota capitale sul canone periodico nei limiti della durata fiscale del contratto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, organismi equiparati e con altre imprese comprese le start up innovative;
d) le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologa, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Meccanismo di calcolo:
Sono agevolabili le spese sostenute in eccedenza (meccanismo incrementale) rispetto a quelle sostenute nel triennio (2012-2014). Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta si considera il periodo decorrente dalla costituzione delle stesse.
Il credito d’imposta spetta:
– nella misura del 25% per le spese incrementali sopra indicate ai punti b) e d).
– nella misura del 50% per le spese incrementali sopra richiamate ai punti a) e c).
Modalità di fruizione del credito:
Il credito d’imposta è “automatico” e utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (cosiddetta “compensazione esterna”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è maturato.
Effetti fiscali:
Il credito non concorre alla formazione del reddito; non concorre alla formazione della base imponibile Irap; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (ex artt.61 e 109 comma 5 TUIR); non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250mila euro né il limite massimo per la compensazione di 700mila euro (ex art. 34 L. 388/2000).
Requisiti documentali:
Redazione di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o, se non soggetta, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. La documentazione deve essere allegata al bilancio. Per tali ultime imprese, le spese sostenute per l’onorario del professionista relativo all’attività di certificazione contabile sono ammissibili all’agevolazione entro il limite massimo di 5mila euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopra indicati. Con un decreto attuativo saranno adottate le disposizioni applicative del beneficio, comprese quelle relative alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
Urbino, 06.02.2015
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