E’ tassabile la cessione del contratto preliminare

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Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate afferma che il corrispettivo derivante dalla cessione del preliminare di compravendita immobiliare da parte di un soggetto non imprenditore costituisce un reddito diverso e come tale imponibile ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR.

Si rammenta che il contratto preliminare obbliga i contraenti a stipulare un successivo contratto e, pertanto, lo stesso non possiede effetti reali;in forza a tale contratto non viene trasferita la proprietà del bene, ma vengono a prodursi effetti obbligatori in capo alle parti contraenti.

Pertanto il corrispettivo percepito dal cedente del contratto non può considerarsi quale plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili disciplinate dall’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, in quanto tale disposizione assoggetta a tassazione il corrispettivo derivante dalla cessione di beni immobili e non il semplice obbligo di cedere il bene.

L’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che il corrispettivo percepito per la cessione del contratto è da includere nella fattispecie prevista dall’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, in quanto in tale norma sono compresi anche i corrispettivi percepiti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ai fini pratici il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (come, ad esempio, provvigioni, imposte, onorari di professionisti, ecc.), secondo quanto prevede l’art. 71 comma 2 del TUIR.

Naturalmente dal prezzo percepito da parte del cedente il contratto andranno scomputati gli acconti e le caparre versati al cessionario.

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