Approfondisci gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su Transizione 4.0 e scopri come funziona il nuovo Patrimonio Destinato

L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in tema di ammissibilità di investimenti 4.0.
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Questa è la video newsletter:

Credito investimenti 4.0: nuovi chiarimenti

Ribadita l’esclusione dei veicoli, anche se necessari al funzionamento delle attrezzature

Più nello specifico viene esaminata la casistica di un’autobetoniera composta da due parti, un autotelaio targato e un’attrezzatura specifica montata su autotelaio. La risoluzione del quesito posto è contenuta nella risposta n. 189/2021.
Partiamo dai dettagli della richiesta. L’istante chiede se sia possibile applicare il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex L. 160/2019 all’intero investimento. Chiede infatti se attrezzattura e telaio possano essere considerati in maniera unitaria, perché in assenza del veicolo, l’attrezzatura non potrebbe altrimenti funzionare o raggiungere il luogo in cui operare.
La risposta dell’Agenzia. Chiamato in causa il MISE, per deliberare circa gli aspetti di natura tecnica, viene ribadita l’impossibilità di ammettere il telaio all’agevolazione maggiorata.
Infatti, mentre possono essere ricompresi all’interno dell’Allegato A L. 232/2016 i beni considerati “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE; devono considerarsi al contrario esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli, come disposto dalla Direttiva 2007/46/CE.
Per tale motivo, la sola attrezzatura potrà fruire della percentuale maggiorata, sempre che sia dimostrato il possesso dei 5+2 requisiti.
Le precisazioni fornite restano valide anche per le novazioni introdotte alla disciplina del credito investimenti dalla L. 178/2020.

Ricerca e sviluppo: limiti al nuovo bonus

L’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 17 marzo 2020 pubblica due risposte ad interpelli inerenti il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per la nuova versione del credito, inerente le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica e ideazione estetica.
Andiamo per gradi.
Il primo quesito (risolto con la risposta n. 187) ha una portata generale e significativa per tutti i possibili beneficiari del credito. Si parla infatti di un tema sensibile all’interno della disciplina in oggetto, ossia la ricerca commissionata.
Infatti, all’interno della Circolare 5/E del 2016, il Legislatore riteneva inammissibile l’attività di ricerca svolta su commissione di terzi. Infatti, in tal caso, l’impresa commissionaria non sostiene i costi delle attività, addebitandoli al committente.
Dal gennaio 2017, invece, l’introduzione del comma 1-bis all’art. 3 della L. 145/2013, prevedeva la possibilità per le imprese commissionarie residenti per conto di committenti non residenti, di accedere al credito.
Dal 2020, la nuova disciplina però, non tratta della ricerca commissionata e non è previsto nessun tipo di disposizione analoga al precedente comma 1-bis.
Per tale ragione, a partire dal 2020 non possono considerarsi ammissibili le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

Settore dell’industria alimentare: cos’è ricerca e sviluppo?

Il secondo quesito, oggetto della risposta 188, è invece settoriale, trattando del settore specifico dell’industria alimentare.
Il quesito è sottoposto da un ristorante con attività secondarie legate all’industria alimentare il quale ritiene le proprie attività di trasformazione dei processi di gestione della cucina, la creazione di nuovi piatti, la modifica significativa delle ricette, attività ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
L’Agenzia chiama il MISE a pronunciarsi in risposta alla domanda sottoposta, trattandosi di un quesito puramente tecnico.
Lo stesso, fornisce in primo luogo una disamina generale del significato di ricerca e sviluppo ai fini della disciplina agevolativa, ricordando come sia necessario raggiungere il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e che il risultato dell’attività deve produrre un beneficio per l’intera economia.
Inoltre, ipotizzando un’applicazione pratica al settore dell’industria alimentare in generale, il MISE riporta una serie di attività che risulterebbero ammissibili:
– Lavori finalizzati ad un significativo prolungamento della vita commerciali dei prodotti alimentari, attraverso studi su nuove metodologie di trattamento e conservazione, nuovi materiali e tecniche di confezionamento;
– Lavori ricollegabili allo studio e alla sperimentazione di nuovi ingredienti e formulazioni capaci di generare un effetto tecnico o un’utilità tecnologica sui prodotti alimentari, in termini di malattie alimentari, digeribilità, apporto vitaminico, prevenzione delle malattie ecc..
In ultimo, viene fatto un confronto con la nuova disciplina del credito di imposta, che ha ampliato il novero delle attività ammissibili. In tal senso, il MISE apre ad una possibile ammissibilità delle spese sostenute, facendole ricadere nelle attività di design e ideazione estetica.

Patrimonio Destinato ready-to-learn

Breve guida ad uno degli strumenti più attesi dell’ultimo trimestre

Si tratta di uno strumento istituito dal decreto Rilancio per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle grandi imprese italiane. Verrà gestito da Cassa Depositi e Prestiti, operando secondo differenti modalità: nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato ovvero a condizioni di mercato con il coinvolgimento di investitori privati.
Beneficiari
Possono accedere al patrimonio destinato le società per azioni, anche quotate, comprese quelle costituite in forma cooperativa con sede legale in Italia che abbiano un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro. Restano escluse le attività di intermediazione finanziaria e assicurativa.
Le società inoltre non dovranno trovarsi in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale e non rientrare tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE. Occorrerà inoltre essere compliance alla 231.
Requisiti di accesso sono quindi:
– essere impresa di interesse nazionale, per il settore in cui operano o per la loro rilevanza dimensionale od occupazionale;
– non in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili;
– avere una situazione economico/finanziaria (che non si sia già presente prima del 31 dicembre 2019) tale che, in assenza dell’intervento, rischierebbe di perdere la continuità aziendale, di fallire o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Sono invece escluse le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Operatività
In caso di regime di “Temporary framework”, gli interventi del Patrimonio Destinato potranno essere effettuati tramite:
– la partecipazione ad aumenti di capitale;
– la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;
– la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
– la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
La sottoscrizione dei contratti relativi alle prime tre misure dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2021, mentre nel caso di prestiti subordinati non convertibili dovrà intervenire entro il 30 giugno 2021.
In ogni caso, l’intervento del Patrimonio Destinato non sarà inferiore a:
– 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione;
– 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
– -100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale.
Oltre la soglia di 250 milioni di euro servirà l’autorizzazione dalla Commissione UE.
Per gli interventi realizzati mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati, invece, il valore nominale di tali prestiti sottoscritti dal Patrimonio Destinato non sarà superiore ai 2/3 della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria riferita all’anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, e all’8,4% del fatturato totale dell’impresa beneficiaria riferito all’anno 2019.
Nell’ambito dell’operatività a condizioni di mercato, gli interventi previsti sono gli aumenti di capitale o la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, solo però in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato per almeno il 30% dell’intervento.
L’accesso a queste misure richiede la presentazione di due degli ultimi 3 bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale in utile e l’assenza in Centrale Rischi della Banca d’Italia di segnalazioni di “sofferenze a sistema” o di un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20%.
Sono in ogni caso escluse le società a partecipazione pubblica, ad eccezione di quelle con una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale e delle società quotate.
Il Patrimonio Destinato potrà inoltre effettuare interventi:
– riservati ad imprese strategiche, tra cui rientrano le imprese che operano nel settore delle infrastrutture e tecnologie critiche, degli approvvigionamenti di fattori produttivi critici, dell’accesso a informazioni sensibili e della libertà e pluralismo dei media, nonché le società di rilevante interesse nazionale:
– relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.