Novità fiscali in materia d’immobili

Recentemente è stata approvata la legge di conversione del c.d. DECRETO SVILUPPO (DL n.70/2011 convertito dalla Legge n.106/2011).
Le novità che possono coinvolgere gli interessi dei proprietari immobiliari sono schematicamente le seguenti:
-Esonero presentazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione della cessione del fabbricato in caso di trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari ( art.5 c.4);
-Soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara ai fini della fruizione della detrazione del 36%. Tale obbligo è sostituito dall’indicazione nel Mod.Unico di determinati dati (art.7 c.2 lettere q e r );
-Soppresso l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura in relazione ai lavori agevolabili al 36% e 55% (art.7 c.2 lettere q e r);
-Riaperta la possibilità di rivalutare entro il 30/06/2012 il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti al 01/07/2011 a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi (art.7 c.2 lettere da dd a gg);
-Riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9 DL n. 557/93 mediante presentazione entro il 30/09/2011 all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione catastale volta ad attribuire la categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per quelli rurali ad uso strumentale.

Tale adempimento è indispensabile al fine di ottenere l’esenzione ICI e IRPEF dei fabbricati suddetti ( art.7 c.2 da 2 bis a 2 quater);
LE SUDDETTE NOVITA’ SONO ENTRATE IN VIGORE IL 14/05/2011
In data 06/07/2011 è stato pubblicato sulla G.U. n.115 il Decreto Legge n.98 del 06/07/2011 (c.d. MANOVRA ECONOMICA), tale provvedimento è stato convertito con modificazioni nella Legge n.111 del 15/07/2011;
Le novità che riguardano la sfera immobiliare sono così riassunte:
-E’ ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto che le Banche e le Poste sono tenute ad operare sui bonifici effettuati dai contribuenti in relazione alle spese per il 36% e il 55% (art.23 c.8);
-Modificata la sanzione applicabile in caso di omesso/tardivo versamento d’imposta effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni: la sanzione anziché essere del 30% si riduce al 2% per ogni giorno di ritardo fino al 14 giorno. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso in base al quale la stessa si riduce di 1/10 diventando dello 0,2% giornaliero fino al 14° giorno di ritardo (art.23 c.31).