Nuovi adempimenti su operazioni IVA non imponibili

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A partire dalla data del 11 febbraio 2015 sono operativi i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento sulle operazioni IVA non imponibili, effettuate da esportatori abituali.

Praticamente non è più il fornitore, ma l’esportatore a dover effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, solamente per via telematica. Articolo 20 del Dlgs 175/2014 e va a modificare l’articolo 1, comma 1, lettera c, del Decreto legge 746/1983.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, ha concesso un periodo transitorio dal 1 gennaio (entrata in vigore della disposizione) all’11 febbraio 2015, durante il quale è stato possibile inviare le dichiarazioni di intento con il vecchio regime. Ora, bisogna necessariamente utilizzare i nuovi moduli, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, e applicare la norma di semplificazione, su cui è intervenuta anche la circolare applicativa delle Entrate 31/2014.

Nuovo Regime , come funziona?

La dichiarazione d’intento riguarda operazioni di esportatori abituali senza applicazione dell’IVA. Fino alla nuova legge, l’esportatore la inviava prima di effettuare l’operazione al fornitore, il quale poi comunicava i relativi dati all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il termine della prima liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale). Ora è l’esportatore che trasmette direttamente al Fisco la dichiarazione, che rilascia un’apposita ricevuta. Quest’ultima, va consegnata al fornitore oppure in Dogana. Il fornitore non può effettuare l’operazione prima di aver verificato la correttezza di questo adempimento, pena l’applicazione di sanzioni, che vanno dal 100 al 200% dell’imposta.

L’agenzia delle Entrate mette a disposizione degli strumenti online?

Si, mette a disposizione specifici strumenti online per controllare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intenti: sul sito internet c’è una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente e il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. I soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline possono anche verificare l’avvenuta presentazione nel proprio cassetto fiscale.

Quali sono gli obblighi per il fornitore?

Resta, per il fornitore, l’obbligo di riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento nella Dichiarazione IVA annuale e quello di indicare gli estremi delle dichiarazioni ricevute nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità IVA.

Banca datidelle dichiarazioni di intento.

Se la presentazione della lettera, da parte dell’esportatore, viene consegnata direttamente alla Dogana, si potrà comunque effettuare il relativo controllo: l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a mettere a disposizione delle Dogane l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento.

Quali sono i termini per la nuova disciplina?

Attenzione, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, bisogna applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015, secondo le modalità sopra indicate. In pratica questo vale per eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, ma riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015.

Modello per la dichiarazione di intenti :

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello+dichiarazione+intento/DI_modello.pdf”

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