Nessun obbligo di fattura elettronica per i DCR emesse dalle farmacie.
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Le farmacie hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica alla Pa solo per la parte delle attività non inerenti il commercio al dettaglio.
L’attività svolta dalle farmacie consiste nel dispensare i medicinali agli assistiti dietro presentazione di ricette del Servizio sanitario nazionale, riscuotendo dal cittadino esclusivamente i ticket.
Successivamente le farmacie chiedono al Servizio sanitario regionale il pagamento dei farmaci erogati. Il procedimento di addebito dei medicinali verso il servizio sanitario avviene dietro presentazione mensile agli enti erogatori ( Regione e Asl) di una distinta contabile riepologativa (Dcr), che riepiloga tutte le dispensazioni di medicinali in regime di Ssn effettuate nel mese precedente.
La distinta contabile riepilogativa ( Dcr) non è una fattura e non si applicano le discipline della fattura elettronica e della scissione dei pagamenti. La dispensazione di medicinali in convenzione con il Ssn nelle farmacie aperte al pubblico rientra infatti nel commercio al minuto e pertanto originano corrispettivi in base all’art.22 Dpr 622/73, soggetti al rilascio di scontrino fiscale e non della fattura ( vedi circolari ministero delle Finanze n. 60/1983, n. 72/1983 e 74/1983).
Il momento di effettuazione dell’operazione è, inoltre, identificato nel pagamento dell’Asl. L’obbligo di emettere lo scontrino e versare l’Iva sussiste solo al momento dell’incasso del corrispettivo. Ne deriva quindi l’esclusione di emissione della fattura e la non applicazione dello split payment.
Valgono invece le regole ordinarie per tutte le prestazioni fatte dalle farmacie agli enti pubblici documentate da fattura. In questo caso si applicherà sempre la scissione contabile. Alcuni esempi sono le fatture emesse per l’assistenza integrativa, per il servizio Cup o per le forniture dirette a scuole, Comuni e agli altri enti pubblici.
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