La rivalutazione dei beni: opportunità per le imprese dal DL 104/2020

News da parte di Massimo Cerchi, partner del Network www.consulentiaziendaliditalia.it, il network nr. 1 in Italia che racchiude i migliori aziendalisti.

L’articolo 110 del DL 104/2020 introduce importanti novità nella rivalutazione dei beni d’impresa, rendendo l’operazione molto più conveniente. La valutazione del Valore di Mercato dei beni e della Vita Utile delle immobilizzazioni, processo indispensabile per la corretta selezione dei beni ma le considerazioni sull’opportunità di procedere devono anche tener conto delle responsabilità connesse a tale operazione.

Rivalutazione beni d’impresa: vantaggi del DL 104/2020
Il Decreto Legge del 14 Agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, tra le principali misure introdotte, prevede la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni aziendali ad un costo fiscale contenuto.

In tale ottica è di primaria importanza capire in che modo la rivalutazione può giovare all’impresa, operando una consapevole considerazione su:
effettiva opportunità di procedere o meno;
corretta identificazione dei beni da rivalutare (è possibile rivalutare anche beni intangibili es. brevetti, marchi, software…?);
come rivalutarli correttamente.

Perchè conviene il nuovo decreto
Con il nuovo provvedimento è possibile effettuare la rivalutazione ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali (comma 4): ciò risulta particolarmente vantaggioso rispetto alle aliquote della Legge di Bilancio 2020 che sono il 12% sui beni ammortizzabili e il 10% su quelli non ammortizzabili. La rivalutazione può inoltre essere effettuata “distintamente per ciascun bene”, cioè rivalutando un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Mentre la Legge di Bilancio 2020 prevede che il riconoscimento fiscale del maggior valore avvenga in modo automatico ed oneroso, l’articolo 110 lo rende facoltativo ed anticipa la decorrenza degli effetti fiscali all’esercizio successivo a quello di rivalutazione (invece che dal terzo esercizio successivo). E’ infine prevista la possibilità di optare sia per una rivalutazione meramente contabile che per quella con effetto fiscale.

I vantaggi
L’operazione di rivalutazione, così come prevista dall’articolo 110 del nuovo provvedimento, oltre ai citati vantaggi di natura fiscale, dal punto di vista civilistico, consente di far emergere un maggior patrimonio netto, da utilizzare sia per la copertura di perdite senza la necessità di abbattimenti del capitale, sia per migliorare il rating creditizio (fondamentale ad es. per la concessione di finanziamenti o fidi bancari).

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I rischi della rivalutazione
La rivalutazione dei beni d’impresa richiede inoltre l’obbligo di informativa sia agli amministratori che ai Sindaci/Revisori: i primi hanno l’obbligo di dare informazione riguardo i valori di iscrizione e la metodologia contabile utilizzata, i secondi dovranno verificare che l’intero procedimento di rivalutazione sia stato eseguito correttamente dandone successiva informazione.

E’ bene ricordare che se da un lato la legge consente all’amministratore di procedere in autonomia alla rivalutazione dei beni, dall’altro, qualora l’azienda risultasse in perdita e l’amministratore scegliesse di mandarne avanti l’attività senza incorrere nell’obbligo di liquidazione, al momento dell’avvenuto fallimento la rivalutazione operata in autonomia sarebbe considerata fraudolenta ed egli ritenuto colpevole di reato di bancarotta.

La valutazione del Valore di Mercato dei beni e della Vita Utile delle immobilizzazioni è un processo indispensabile per la corretta selezione dei beni ma soprattutto per effettuare le dovute e consapevoli considerazioni sull’opportunità o meno di procedere.

L’indirizzo è sicuramente quello di delegare l’attività di rivalutazione a soggetti terzi, che non siano in conflitto di interessi con la fede pubblica e che facciano capo a società di revisione.

Si evidenzia come l’articolo 110 richiami la legge 342/2000 sulle modalità di effettuazione della rivalutazione, per cui i beni iscritti in bilancio non possono superare il valore attribuibile in riguardo all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa. Ciò implica che è necessaria una verifica della continuità aziendale e successivamente l’attuazione del cd. “Impairement Test”.

Pico Adviser Group fa parte del Network Consulenti Aziendali d’Italia in cui operano attualmente 170 consulenti fra cui anche Revisori e società dedicate, quindi indipendenti, che possono sia offrire alle imprese la rivalutazione dei beni sia la verifica della continuità aziendale dei beni sia la verifica della continuità aziendale.