Immobilizzazioni “stravolte” dai nuovi OIC

Spazio dedicato all’ Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Abbiamo già avuto modo di analizzare le principali novità introdotte con i nuovi OIC. Possiamo tuttavia tranquillamente ritenere che il principio che è stato letteralmente “stravolto” dall’opera di riforma sia stato il numero 16, destinato alle immobilizzazioni materiali.

In alcuni casi possiamo parlare di semplici chiarimenti, in altre le modifiche sono rilevanti e potrebbero impattare notevolmente sul risultato d’esercizio.

Si pensi, a tal proposito, all’eliminazione della previsione secondo la quale, se i cespiti non erano stati utilizzati per lungo tempo, l’ammortamento andava ridotto.
Il nuovo principio contabile interviene sul punto, chiarendo che si rende comunque necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in cui il bene non è utilizzato, lo stesso è comunque oggetto di obsolescenza economica.

Diverso è il caso dei beni obsoleti o comunque non più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, i quali devono essere iscritti in bilancio al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, senza poter più procedere con l’ammortamento.

È stata inoltre riformulata la disciplina prevista per la capitalizzazione degli oneri finanziari, semplificandola. Secondo la nuova disciplina, infatti, gli interessi passivi, sia relativi ai finanziamenti generici che specifici, possono essere capitalizzati in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo.

La novità che, tuttavia, risulta avere risvolti particolarmente significativi è stata l’eliminazione della previsione secondo la quale era possibile non scorporare il valore del terreno dai fabbricati che su di essi insistono quando il valore del terreno tende a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito.
Secondo il nuovo principio contabile, invece, è sempre necessario rilevare distintamente il fabbricato dal terreno, al fine di fornire una migliore rappresentazione al lettore del bilancio.

È stato inoltre precisato che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo degli oneri accessori, e che le svalutazioni delle immobilizzazioni rivalutate devono transitare per il conto economico, salvo diversa disposizione di legge.

Gli immobili destinati alla vendita
Il nuovo principio contabile OIC n.16 si sofferma con particolare attenzione sulle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.
Viene infatti chiarito che, in questi casi, il bene può essere iscritto nell’attivo circolante al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, e non è più oggetto di ammortamento.

Affinché il bene possa passare dalle immobilizzazioni all’attivo circolante è tuttavia necessario che:
le immobilizzazioni sono vendibili nelle loro condizioni e non sono richieste particolari modifiche tali da differirne l’alienazione;
la vendita appare altamente probabile, in considerazione delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

Queste importanti precisazioni potrebbero avere effetti non irrilevanti in tema di test di operatività ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo.

Poter classificare un immobile tra l’attivo circolante piuttosto che tra le immobilizzazioni ha un rilevantissimo effetto, in quanto, mentre nel primo caso il valore non rientra nella base di calcolo dei ricavi minimi presunti, nel secondo sì (e anche per un importo spesso elevato).

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