Il decreto legislativo 231/01 un “cortese” obbligo, sentenza 1774/08 Tribunale di Milano

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Si e’ molto dibattuto sull’obbligatorietà dei modelli di organizzativi ex d.lgs 231/01, soprattutto dopo l’apertura di questo decreto ad un elenco veramente lungo di reati presuposti estremamente variegato, che vanno dalla sicurezza sul lavoro all’autoriciclaggio .

La conclusione, raggiunta da più parti, e’ che i modelli in questione sono facoltativi.
Il dibattito sembrerebbe esaurito qui, in quanto essendo il modello organizzativo ex d.lgs231/01 facoltativo, l’Ente, qualora volesse trarne il giovamento derivante dell’esenzione della responsabilità penale, deve addotarli, altrimenti non potrà giovarsi di questa esimente.

Si tratterebbe di una “semplice” valutazione di tipo gestionale – economica, che spetta agli Amministratori. Gestionale, in quanto l’applicazione dei modelli organizzativi e la loro correttaattuazione porta ad “ingabbiare il decisionismo aziendale; economica, perché il management deve valutare se i costi necessari a porre in essere i modelli, aa aggionali, oltre al loro funzionamento, siano inferiori ai benefici che l’azienda riceverà nel momento in cui dovessero essere applicate le sanzioni per reato presupposto.

Tuttavia l’articolo 2392 del Codice Civile pone a carico degli Amministratori degli obblighi, ovvero adempiere “i doveri ad essi imposti dalla legge edallo statuto con la diligenza richiesta della natura dell’incarico e dalla loro specifica competenza”.

Questo e’ il grimaldello usato dal giudice penale nei confronti degli Amministratori. Questi non devono essere, in base a una diffusa interpretazione di questo articolo del Codice Civile, esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell’amministrazione dell’impresa, ma le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione.

Da questa rapida analisi emerge che la facoltà di applicare o meno i modelli organizzativirisulta di molto attenuata, in quando vi è una precisa responsabilità in capo agli amministratori, i quali saranno chiamati a rispondere per i fatti illeciti imputati alla societàe per i danni patrimoniali causati ai soci. Da qui, la sentenza 1774/08 del tribunale di Milano, in cui vengono condannati gli Amministratori di un Azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzzativi.

Il procedimento, deriva da un processo penale in cui l’Azienda e’ stata condannata per aver costituito fondi neri. Questa, a sua volta ha instaurato un procedimento civile contro il Presidente del Consiglo di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, per non aver posto in essere i predetti modelli organizzativi.

Dalla lettura degli stalci della sentenza sembra che gli Amministratori siano stati condannati non soloper non aver stimolato l’organo amministrativo all’adozione dei modelli, ma soprattutto perchè non sono stati mai fatti studi di fattibilità per l’adozione dei modelli e analisi costi-benefici sulla loro adozione. La riflessione a cui porta questa sentenza e’ che l’azienda deve sempre prendere in
considerazione l’adozione dei modelli, rendendo quindi del tutto inifluente la loro
facoltatività.

Devono essere effettuatigli studi di fattibilità e l’analisi costi benefici sulla loro applicazione, lasciando traccia degli elaborati. Le conclusioni di queste analisi devono essere oggetto di dibatti dell’organo amministrativo con relativa motivazione, sulla applicazione o meno dei modelli, da riportare a verbale.

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