Trattativa con fornitori: ecco un esempio che tratteremo nel Master per risanatore aziendale, Piacenza, 20-21 Febbraio

Ti sembrerà incredibile ma i veri risanatori riescono con l’esdebitazione a fare anche questo: riuscire a stralciare il 95% dei debiti

Ecco una trattativa per e-mail fatta dal sottoscritto all’interno di una trattativa del 182 bis, questo è solo uno dei tanti esempi concreti (non solo teoria) che affronteremo insieme nel MASTER SULLE SOLUZIONI CRISI, 20-21 Febbraio a Piacenza. Richiedi tutte le informazioni su http://www.soluzionicrisiaziendali.it/master-in-soluzioni-crisi/

Alla fine del MASTER anche tu sarai in grado di affrontare nel modo più opportuno una trattativa e perché no, anche tu riuscirai ad ottenere uno stralcio del 95% in un accordo di ristrutturazione!

In questa trattativa, abbiamo proposto uno stralcio del 95% ad un fornitore rappresentato dal suo consulente.

Dopo una sua prima risposta alquanto perplessa alla nostra proposta, uno scambio di considerazioni via mail con il sottoscritto ha completamente ribaltato la situazione, tanto da indurlo a pensare di accettare la nostra proposta.

Di seguito riportiamo la conversazione che ha prodotto un tale ripensamento…

Consulente del Fornitore:

‘Gent.mo Prof. Brancozzi,

in relazione alla proposta in oggetto mi permetto di sottoporre le mie (personalissime) perplessità in merito al contenuto fattuale della comunicazione ricevuta in data XXX.

Mi permetto con grandissimo rispetto, di segnalare che le informazioni sulla base delle quali dovremmo esprimere la ns. adesione all’accordo di ristrutturazione sono ampiamente incomplete, dato che non conosciamo in alcun modo la posizione patrimoniale del debitore e, soprattutto, l’effettiva consistenza del suo squilibrio economico e finanziario, men che meno le possibilità di riuscita del tentativo negoziale che ci proponete in relazione alla medesima situazione di partenza.

Inoltre, ed è questa senz’altro la questione assai più rilevante (dal mio modesto punto di vista), la percentuale offerta in pagamento (per altro, al di là di un brevissimo cenno, in quali tempi non è esplicitato con chiarezza) è talmente irrisoria e ridicola che, almeno per quanto ci riguarda, non abbiamo nessun tipo di incentivo a supportare il tentativo di composizione extra-procedurale in luogo di una più “trasparente” procedura fallimentare, nell’ambito della quale (certamente con pochissime possibilità di successo, ma del resto non è che si offra ai creditori una grandissima gratificazione per evitarla) gli organi della procedura potrebbero altresì rintracciare – con poteri certamente diversi, rispetto all’asettico ruolo del Tribunale in seno alla procedura di omologa del 182-bis – qualche comportamento non esattamente lineare degli amministratori e, seppur con grandissima difficoltà, tentare di assumere a vantaggio della massa dei creditori delle disponibilità addizionali a quelle esclusivamente interne all’attuale assetto patrimoniale.

Per questi sintetici motivi, che mi auguro potrà comprendere, e nella consapevolezza che il credito da noi vantato non sarà certamente “centrale” ai fini del raggiungimento del necessario quorum (60%), non riteniamo percorribile l’adesione alla proposta così come formulata nella comunicazione in parola.

Mi permetto però di sottolineare come analoga “riflessione” sarà certamente riscontrabile nella maggior parte dei destinatari a cui il “piano” è stato così sommariamente illustrato’

Ecco allora la mia replica:

‘Carissimo Dottor XXX
La ringrazio della sua risposta.

Circa le altre sue perplessità sono senz’altro condivisibili. Tuttavia le ricordo che la strada che abbiamo preso, mi scuso se dal tenore della lettera inviata a lei dal liquidatore questo non è completamente chiaro, è quella di tentare di raggiungere l’accordo ex art. 182 Bis offrendo ai creditori parte dell’affitto d’azienda che si andrà a riscuotere nei prossimi anni.

L’alternativa secondo il mio modesto punto di vista non esiste e si andrà verso il fallimento probabilmente chiesto dallo stesso liquidatore. I dati patrimoniali attuali sono inessenziali ai fini della valutazione sulla convenienza o meno ad aderire, perché l’unica sostanza attiva da mettere a disposizione dei creditori è data dai futuri flussi incassati dall’affitto d’azienda.

Come vede sono perfettamente d’accordo con lei sulla sua valutazione rispetto alla correttezza di “favorire” il fallimento della società senza tentare altre vie come ad esempio il concordato preventivo, nel caso in cui il “tentativo” di raggiungere l’accordo ex art. 182 bis decada.

Tuttavia, Le ricordo una valutazione che lei nella sua mail ha tralasciato che mi permetto nuovamente di sottoporle.

L’accordo ex art. 182 bis attualmente è l’unico strumento giuridico che consente ai creditori di portare “IMMEDIATAMENTE” a perdita fiscale, quindi come costo deducibile dal reddito, la parte stralciata e non riscossa. Inoltre, secondo certa dottrina, a cui anch’io aderisco, è possibile anche operare la rettifica per il recupero dell’Iva non riscossa.

Tali agevolazioni nel caso di fallimento sarebbero possibili solo alla conclusione della procedura (dai 5 ai 10 anni dalla dichiarazione di fallimento).

Le posso inoltre anticipare informalmente che in caso di fallimento, stante la presenza importante di creditori privilegiati, che non rimarrà granché per i chirografari, anche perché eventuali azioni revocatorie o di responsabilità nei confronti degli amministratori non consentiranno al curatore di aumentare l’attivo fallimentare a disposizione dei creditori. Ma questa è la mia semplice opinione, se lo desidererà non avrò nessun problema a confrontarmi con lei attorno all’attuale situazione patrimoniale della società XXX

Ora non sfuggirà al suo acume che aderire all’accordo per ogni creditore, compresa la sua azienda, comporterebbe l’IMMEDIATO incasso, dato dal minor carico fiscale e dall’Iva recuperata, di almeno il 60% del credito che da un punto di vista puramente finanziario (dato che a livello economico si otterrebbero gli stessi benefici dopo la chiusura del fallimento) non è un aspetto trascurabile.

Infatti, al contrario di quanto da lei riferito nella mail, le prime telefonate che ho ricevuto dai creditori, a parte ovviamente il rammarico per la perdita del credito, vanno nella direzione di apprezzare la possibilità offerta dallo stralcio.

Sfortunatamente il Vostro non è il solo debito e quindi, benché importante, posso dirle che purtroppo non è determinante da solo per il raggiungimento del 60% del consenso dei creditori.

Inoltre, personalmente quando lavoro su di un 182 bis il mio obiettivo non è il 60% ma una percentuale il più vicina possibile al 100%, perché per esperienza posso dirle che non ha senso ottenere il consenso del 60% dei creditori su di un piano che poi, per via degli impegni da assumere con il restante 40%, sarà destinato a naufragare.

Quindi capisco le sue valutazioni e lei è ben libero di fare ciò che ritiene più opportuno, ma il mio dovere è quello di tentare fino all’ultimo di trovare il più ampio consenso possibile attorno all’ipotesi di accordo.

Le ricordo inoltre che secondo le disposizioni dell’art. 161 6’ comma, la società XXX ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi per ben tre volte e le situazioni patrimoniali sono disponibili per la loro consultazione tramite semplice visura al registro delle imprese (anche ora mentre sta leggendo) oppure presso la cancelleria fallimentare, quindi la sua esigenza informativa circa la consistenza patrimoniale della società può essere facilmente soddisfatta per le vie formali oppure, ancora meglio, per le vie informali attraverso la mia persona.

Sarò ben lieto di mettermi a sua completa disposizione per ogni chiarimento. Inoltre, il 182 Bis (mi rendo conto che è uno strumento poco conosciuto perché la stragrande maggioranza dei risanatori, a mio avviso sbagliando, non lo valuta neppure fra i possibili strumenti di soluzione delle crisi) non è un concordato preventivo ma un “ACCORDO” fatto di tanti accordi quanti sono i creditori.

L’accordo prevede una trattativa anche al fine di capire bene come, quando e perché si potranno riscuotere i crediti.

La lettera che lei ha ricevuto non è un “diktat” ma solo il primo atto introduttivo di un processo, che passa attraverso una discussione e un’analisi delle singole situazioni. Capirà allora che la lettera è solo l’atto che innesca, con una prima sommaria offerta, tutto il processo che dovrebbe, dopo una trattativa, condurre all’accordo e non può contenere ogni singolo aspetto della questione.

La ringrazio ancora molto della sua risposta e approfitto per augurarle buon lavoro nella speranza di sentirla presto con una posizione più “aperta” rispetto alle situazioni sopra evidenziate.’

Ed infine l’ultima risposta ricevuta dal consulente in cui mi scrive che rifletterà attentamente alla proposta:

‘La ringrazio della puntuale e utile precisazione, prof. Brancozzi.

Ho anche io una modesta esperienza delle operazioni c.d. “meta-procedurali” e conosco abbastanza bene gli Accordi di ristrutturazione.

In ogni caso farò qualche riflessione sugli aspetti da Lei opportunamente sottolineati e prenderò una decisione, a nome dell’azienda, all’inizio della prossima settimana.

Grazie ancora e buon fine settimana.’

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