Le conseguenze della mancata presentazione all’incontro di mediazione

Il decreto legislativo 28/2010 ha generato una svolta in ambito processualcivilistico, in particolare introducendo l’obbligo per talune materie tassativamente elencate dell’esperimento della procedura di mediazione, metodo alternativo di risoluzione delle controversie. La ratio del decreto รจ quella di alleggerire il rilevante carico di lavoro dei Giudici ordinari indirizzando gli utenti verso procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione civile infatti esiste da sempre ma, essendo appunto fino a poco tempo fa una procedura facoltativa ed eventuale, la via normale per tutelare i propri interessi รจ rimasta, fino all’entrata in vigore del decreto, l’accesso diretto alla Giustizia.

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Oggi la situazione si รจ ribaltata. Le domande di mediazione sono aumentate esponenzialmente (anche grazie all’inserimento, nell’elenco delle materie di mediazione obbligatoria, delle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria e delle controversie condominiali, materie soggette a mediazione obbligatoria da Marzo 2012) poichรฉ il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilitร  nell’ambito del processo civile. Le materie interessate dall’obbligo di mediazione, oltre a quelle sopra citate, sono: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilitร  medica; risarcimento del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicitร ; contratti assicurativi bancari e finanziari.

L’organismo di mediazione che riceve domanda sottoscritta dal richiedente provvede alla nomina del mediatore professionista ed invia alla controparte interessata (o a piรน soggetti a seconda dei casi) invito a comparire innanzi all’ufficio del suddetto mediatore in data ed orario prestabiliti. Tra l’incontro di mediazione e la ricezione dell’invito devono intercorrere almeno 15 giorni. E’ tuttavia facoltร  della controparte presentarsi o meno all’incontro. Discorso differente va fatto perรฒ per quanto riguarda il richiedente: proprio per il ruolo di promotore che egli riveste, esiste effettivamente il rischio che il sistema normativo venga facilmente bypassato, semplicemente procedendo sรฌ a presentare domanda di mediazione, omettendo poi di presentarsi all’incontro. In questo modo il mediatore dovrร  procedere alla redazione di verbale negativo, fornendo cosรฌ alle parti valido titolo per proseguire la controversia innanzi al Giudice civile.

Con la sentenza del 25 Giugno 2012 il Tribunale di Siena ha condannato questo comportamento. Infatti, la mancata presentazione all’incontro di mediazione della parte istante senza giustificato motivo รจ atto in frode alla Legge. Tale orientamento รจ sostenuto dalla risoluzione del Parlamento europeo 2026/2011, la quale fa osservare come l’introduzione in Italia, Bulgaria e Romania di questo strumento obbligatorio per la risoluzione alternativa delle controversie fornisca effettivamente una procedura piรน rapida ed economica ai cittadini. Il Tribunale di Siena conferma che la procedura di mediazione “non puรฒ ritenersi soddisfatta da un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire nรฉ l’instaurazione di un effettivo ed integro contradditorio di fronte al mediatore”; di conseguenza, “il comportamento della parte attrice integra gli estremi di atto in frode alla legge, che, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, viene identificato con il perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa”.

Atto in frode alla legge รจ infatti quell’azione volta a perseguire obiettivi contrari alla legge aggirando divieti espliciti normativamente previsti. In questo caso รจ palese come il comportamento omissivo non giustificato posto in essere dall’istante sia idoneo ad integrare tale fattispecie criminosa, contrastando seppure indirettamente con la normativa vigente.