Le novità 2011 sulle ritenute sui bonifici per ottenere detrazioni d’imposta del 36% e 55%
A un anno dall’introduzione della ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni 36% e 55%, la manovra correttiva Luglio 2011 ha modificato la percentuale, abbassandola al 4%.
L’art. 25 della Manovra 2010 (Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio) imponeva la ritenuta d’acconto del 10% (ridotta al 4% nella Manovra 2011) ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%.
L’articolo mira a combattere l’evasione e l’elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni 55% e 36%.
Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione della trattenuta effettuata
Ritenuta solo sull’imponibile
La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull’imponibile della fattura e non sull’iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d’imposta – dovrà scorporare l’iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l’Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all’aliquota più alta, ora al 21%.
Nessuna indicazione in fattura
Nelle fatture dei fornitori e consulenti non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta del 4%. Gli istituti di credito e le Poste attueranno automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.
Fornitori e consulenti già soggetti a ritenute da parte di aziende o condomini
La regola è che la nuova ritenuta sospende eventuali altre ritenute in essere. Infatti, in alcuni casi era già prevista una ritenuta da parte del soggetto ordinante: ad esempio il 20% sulle parcelle dei consulenti se pagate da società o il 4% sulle prestazioni relative a contratti d’appalto se pagate da condomini.
Se la fattura o parcella è già stata emessa, con l’indicazione della “vecchia” ritenuta, questa va ignorata: la banca provvederà autonomamente a trattenere la nuova ritenuta del 10%, come indicato.
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