QUALE SARA’ ”L’EFFETTO IMU” SUI PREZZI DEI BENI IMMOBILI?

Nel mese in cui il governo incassa la (scontata) fiducia alla Camera sul ddl delega sulla semplificazione fiscale, che introduce tra le altre imposte l’Imu al posto della vecchia Ici e prevede la riforma del catasto e delle relative rendite (destinate ad essere calcolate in base al valore di mercato, al metro quadro, dell’abitazione prendendo a riferimento i dati medi del triennio precedente la dichiarazione e non più in base al numero di vani dell’immobile), qualcuno inizia a chiedersi se oltre a rappresentare un onere dal punto di vista fiscale la nuova tassazione patrimoniale non possa avere un impatto negativo sul mercato immobiliare italiano.

Il rischio non può essere escluso, con buona pace di coloro che andavano auspicando una ripresa del mattone dopo un semestre di sostanziale stallo. Secondo il Censis, infatti, vi sarebbe il rischio di un ulteriore calo tra il 20% e il 50% dei prezzi delle case con l’entrata in vigore delle ultime novità legislative. Il perché è presto detto.

Se molte seconde case sono un bene d’investimento, la convenienza a investire o meno in esse non può che essere valutata in base al rendimento offerto, rendimento (legato agli affitti che possono essere riscossi) che al momento oscilla attorno al 2,7%-3% annuo sia pure con variazioni anche sensibili a seconda dell’età e del pregio dello stabile e della zona in cui è situato.

L’Imu sulle seconde case (7,6 per mille), salvo improbabili “sconti” applicati dai Comuni (la cui addizionale può variare dal -3 per mille al +3 per mille) entro fine anno, risulterà più pesante dell’Ici in misura variabile tra l’1,6 e il 4,6 per mille, ossia mediamente di uno 0,3% annuo. Il che significa che al netto della nuova imposizione il rendimento di un immobile si aggirerà mediamente attorno al 2,4%-2,7%. A chi già ha investito in immobili non resterà che fare buon viso a cattivo gioco in attesa di poter ritoccare all’insù gli affitti, ma chi vorrà investire in futuro potrebbe non trovare questo tasso interessante e pretendere di ottenere nuovamente un 2,7%-3% (come sinora).

In questo caso l’unico modo in cui un immobile potrà rendere nuovamente simili tassi è tramite un calo del prezzo d’acquisto in misura proporzionale al calo del rendimento ed essendo questo almeno del 10% come visto sopra, questa è il possibile ribasso dei prezzi che mediamente si registrerà nei prossimi mesi, col rischio naturalmente che la stretta sul credito (che rende i mutui più difficili da ottenere e comunque più costosi), il continuo deleveraging in atto nel settore privato e la cautela circa le prospettive dell’economia italiana pesino ulteriormente rendendo gli acquirenti meno propensi ad aprire i portafogli, obbligando i venditori a concedere ulteriori sconti anche superiori.

Chi non è convinto di simili previsioni obietta che il mercato si trova già da mesi sui minimi degli ultimi 10-12 anni, che in fasi di recessione i prezzi degli immobili (classificati come un asset “sicuro”) tendono a rimanere costanti e che per ora non si avverte l’immediata necessità di realizzo da parte di chi già ha investito nel mattone. Il rischio è però che anziché un crollo ci si trovi ad affrontare un’ulteriore prolungamento di una crisi ormai pluriennale, proprio mentre le imposte patrimoniali stanno aumentando e mentre la possibilità di avere ulteriori fonti di reddito vanno diminuendo per una parte crescente della popolazione italiana. Il che dovrebbe far suonare per lo meno qualche campanello d’allarme.

IMU, a giugno prima rata con aliquote base

L’acconto IMU di giugno dovrà essere calcolato applicando l’aliquota base, mentre in sede di saldo di dicembre avverrà il conguaglio.

Considerate le difficoltà operative connesse alla circostanza che diversi Comuni non hanno ancora stabilito le aliquote IMU, il Governo ha depositato ieri in Senato un emendamento al Decreto fiscale con il quale si stabilisce che la prima rata dell’IMU, quella dell’acconto del prossimo 18 giugno (50%) debba essere calcolata applicando l’aliquota base del 4‰ per l’abitazione principale e del 7,6‰ per le altre case. Resta ferma l’applicazione delle detrazioni per l’abitazione principale, cioè € 200 come detrazione base più un’ulteriore detrazione di € 50 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

A dicembre, poi, andrà versata la seconda rata a…..leggi l’articolo completo al seguente link:
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Quante case fantasma in Italia!

Già individuati più di un milione di immobili irregolari, per 472 milioni di euro di imposte dovute ma l’analisi dell’Agenzia del Territorio non è ancora finita
L’Agenzia del Territorio ha reso noti i risultati dell’attività 2011 di controllo del Catasto terreni e fabbricati, iniziato dopo il 30 aprile 2011, scadenza per la regolarizzazione spontanea dei contribuenti. Grazie alla sovrapposizione di foto aeree alle cartografie ufficiali del Catasto sono state controllate già quasi due milioni di particelle catastali non regolarizzate, evidenziando più di un milione di fabbricati non….

Per continuare a leggere la news vai al link sotto.
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Novità fiscali in materia d’immobili

Recentemente è stata approvata la legge di conversione del c.d. DECRETO SVILUPPO (DL n.70/2011 convertito dalla Legge n.106/2011).
Le novità che possono coinvolgere gli interessi dei proprietari immobiliari sono schematicamente le seguenti:
-Esonero presentazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione della cessione del fabbricato in caso di trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari ( art.5 c.4);
-Soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara ai fini della fruizione della detrazione del 36%. Tale obbligo è sostituito dall’indicazione nel Mod.Unico di determinati dati (art.7 c.2 lettere q e r );
-Soppresso l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura in relazione ai lavori agevolabili al 36% e 55% (art.7 c.2 lettere q e r);
-Riaperta la possibilità di rivalutare entro il 30/06/2012 il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti al 01/07/2011 a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi (art.7 c.2 lettere da dd a gg);
-Riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9 DL n. 557/93 mediante presentazione entro il 30/09/2011 all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione catastale volta ad attribuire la categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per quelli rurali ad uso strumentale.

Tale adempimento è indispensabile al fine di ottenere l’esenzione ICI e IRPEF dei fabbricati suddetti ( art.7 c.2 da 2 bis a 2 quater);
LE SUDDETTE NOVITA’ SONO ENTRATE IN VIGORE IL 14/05/2011
In data 06/07/2011 è stato pubblicato sulla G.U. n.115 il Decreto Legge n.98 del 06/07/2011 (c.d. MANOVRA ECONOMICA), tale provvedimento è stato convertito con modificazioni nella Legge n.111 del 15/07/2011;
Le novità che riguardano la sfera immobiliare sono così riassunte:
-E’ ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto che le Banche e le Poste sono tenute ad operare sui bonifici effettuati dai contribuenti in relazione alle spese per il 36% e il 55% (art.23 c.8);
-Modificata la sanzione applicabile in caso di omesso/tardivo versamento d’imposta effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni: la sanzione anziché essere del 30% si riduce al 2% per ogni giorno di ritardo fino al 14 giorno. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso in base al quale la stessa si riduce di 1/10 diventando dello 0,2% giornaliero fino al 14° giorno di ritardo (art.23 c.31).

Le novità 2011 sulle ritenute sui bonifici per ottenere detrazioni d’imposta del 36% e 55%

A un anno dall’introduzione della ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni 36% e 55%, la manovra correttiva Luglio 2011 ha modificato la percentuale, abbassandola al 4%.

L’art. 25 della Manovra 2010 (Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio) imponeva la ritenuta d’acconto del 10% (ridotta al 4% nella Manovra 2011) ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%.
L’articolo mira a combattere l’evasione e l’elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni 55% e 36%.

Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione della trattenuta effettuata

Ritenuta solo sull’imponibile

La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull’imponibile della fattura e non sull’iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d’imposta – dovrà scorporare l’iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l’Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all’aliquota più alta, ora al 21%.

Nessuna indicazione in fattura

Nelle fatture dei fornitori e consulenti non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta del 4%. Gli istituti di credito e le Poste attueranno automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.

Fornitori e consulenti già soggetti a ritenute da parte di aziende o condomini

La regola è che la nuova ritenuta sospende eventuali altre ritenute in essere. Infatti, in alcuni casi era già prevista una ritenuta da parte del soggetto ordinante: ad esempio il 20% sulle parcelle dei consulenti se pagate da società o il 4% sulle prestazioni relative a contratti d’appalto se pagate da condomini.

Se la fattura o parcella è già stata emessa, con l’indicazione della “vecchia” ritenuta, questa va ignorata: la banca provvederà autonomamente a trattenere la nuova ritenuta del 10%, come indicato.

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Come si applica l’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni?

REGISTRAZIONE DI ATTI RECANTI PIU’ DISPOSIZIONI CHE NON HANNO CONTENUTO PATRIMONIALE

L’articolo 21, primo comma, del TUR stabilisce che: “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto”.

Il secondo comma del suddetto articolo recita: “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.

La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva.

L’imposta di registro deve essere, quindi, applicata distintamente per ciascuna disposizione solo con riferimento alle disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi, un indice di capacità contributiva.

Da ciò consegue che, nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione. In tal caso l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa.

Diversamente, nel caso in cui le disposizioni contenute nell’atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva.

Di fatto, in assenza di un contenuto economicamente valutabile, non risulterebbe integrato un indice di capacità contributiva.

A titolo esemplificativo, si precisa, dunque, che nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenuti più atti di procura, non trova applicazione l’articolo 21 del TUR.

Le procure si caratterizzano, infatti, come atti non aventi contenuto patrimoniale, ed in virtù di tale precipua caratterizzazione, sono comprese, ai fini 6 dell’imposta di registro, tra gli atti da registrare in termine fisso, con imposta in misura fissa, se redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Pertanto, nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più procure, l’atto deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con applicazione di un’unica imposta fissa.

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Occhio agli avvisi di accertamento, ora sono esecutivi!

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

Come previsto dall’ art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l’ intimazione ad adempiere – entro il termine di presentazione del ricorso – all’ obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate – a titolo provvisorio – nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.
L’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti successivi, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Attenzione:

l’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Infine, è previsto che l’agente della riscossione dovrà attivare l’espropriazione forzata – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Attenzione:
gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

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